IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25  gennaio  1992,
n.  84,  concernente le societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo  1983,  n.  77,  come
modificato   dal  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.    83,
concernente le societa' di gestione dei fondi comuni di  investimento
mobiliare aperti;
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.
1;
  Visto  il  proprio  decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1991,  recante  i  criteri
per  la  determinazione,  a termini dell'art. 3, comma 2, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti  di  professionalita'
degli amministratori delle societa' di intermediazione mobiliare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  4  del proprio decreto citato in premessa e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 4 (Societa' di gestione  dei  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  le
disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza  degli
amministratori,  agli  amministratori delegati, ai direttori generali
nonche' agli amministratori e ai dirigenti muniti  di  rappresentanza
delle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.
  2.  Ove  la  societa'  di gestione abbia fondi operativi e gestisca
patrimoni di SICAV, il volume annuo di attivita'  richiesto  all'art.
3,  comma  2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai
sensi dell'art. 3, comma 2 e un quinto del valore  complessivo  netto
di tutti i fondi e dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano
per  i  fondi  dagli ultimi rendiconti approvati e per le SICAV dagli
ultimi bilanci approvati".