IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, concernente le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, concernente le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti; Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1991, recante i criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalita' degli amministratori delle societa' di intermediazione mobiliare; Decreta: Art. 1. L'art. 4 del proprio decreto citato in premessa e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonche' agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare. 2. Ove la societa' di gestione abbia fondi operativi e gestisca patrimoni di SICAV, il volume annuo di attivita' richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi e dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano per i fondi dagli ultimi rendiconti approvati e per le SICAV dagli ultimi bilanci approvati".