IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;
  Viste  le  delibere  adottate  dal  CIPE in data 2 agosto 1991 e 31
gennaio 1992;
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n.  376  del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di agevolazioni contributive in  riferimento  all'entita'
della  spesa  prevista  sul  cap.  7286 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente:  "Contributi
per  l'attuazione  a cura di organismi specializzati, di programmi di
acquisizione e  comunicazione,  mediante  moderne  tecnologie,  delle
informazioni interessanti le attivita' agricole";
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per  realizzare
l'esigenza  di  trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12 della legge n.  241/90,  l'amministrazione  puo'  procedere  nella
forma  del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1. I procedimenti  amministrativi  relativi  alla  concessione  dei
contributi  di  cui  al  cap.  7286  richiamato  nelle premesse, sono
definiti secondo i criteri e le  priorita'  indicati  nei  successivi
commi.
  2.  Sono  ammessi  a contributo i programmi presentati da organismi
specializzati  diretti  all'acquisizione  e  comunicazione,  mediante
moderne  tecnologie,  delle  informazioni  interessanti  le attivita'
agricole.
  3. Saranno finanziati i programmi  che  maggiormente  corrispondono
agli  obiettivi  ed  alle  finalita' della politica agricola ed agro-
alimentare  nazionale  e  comunitaria,  e  prioritariamente,   quelli
relativi all'impiego dell'Agrivideotel cofinanziati con le regioni.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte,  sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di
seguito specificati:
    a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori  al
50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
    b)   istituti   ed  organismi  specializzati  fino  all'80%,  con
anticipazioni non superiori al 40%  del  contributo  previsto  previa
presentazione di idonea garanzia;
    c)  altri  istituti ed organismi specializzati fino al 70% che si
riduce al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i  200  milioni
di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa
presentazione di idonea garanzia.