IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201; Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992; Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entita' della spesa prevista sul cap. 1597 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi ad istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi di studi, ricerche ed indagini nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola, dell'uso dei mezzi tecnici e della lotta integrata"; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1597 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorita' indicati nei successivi commi. 2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate da istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola, dell'uso di mezzi tecnici e della lotta integrata. 3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalita' della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonche' da enti, istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro. 4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati: a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia; b) istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto, previa presentazione di idonea garanzia; c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70%, che si riduce al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i duecento milioni di lire, con anticipazioni fino al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.