IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
predeterminazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;
  Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n.  376  del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2  e  4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di agevolazioni contributive in  riferimento  all'entita'
della  spesa  prevista  sul  cap.  1597 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente:  "Contributi
ad  istituti  ed  organismi  specializzati  per  la  realizzazione di
programmi di studi, ricerche  ed  indagini  nel  campo  dell'economia
agraria,  della  produzione  agricola,  dell'uso  dei mezzi tecnici e
della lotta integrata";
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e'  preordinato  l'art.
12  della  legge  n.  241/90,  l'amministrazione puo' procedere nella
forma del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta  natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla concessione dei
contributi di cui  al  cap.  1597  richiamato  nelle  premesse,  sono
definiti  secondo  i  criteri  e le priorita' indicati nei successivi
commi.
  2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate da istituti ed
organismi specializzati per la realizzazione di  studi,  ricerche  ed
indagini  nel campo dell'economia agraria, della produzione agricola,
dell'uso di mezzi tecnici e della lotta integrata.
  3. Saranno finanziati i programmi  che  maggiormente  corrispondono
agli  obiettivi  ed  alle  finalita' della politica agricola ed agro-
alimentare  nazionale  e  comunitaria  e,  prioritariamente,   quelli
presentati  dagli  istituti  di ricerca e sperimentazione agraria, da
altri  enti  pubblici,  nonche'  da  enti,  istituti   ed   organismi
specializzati senza fini di lucro.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte,  sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di
seguito specificati:
    a) enti pubblici fino al 90%, con anticipazioni non superiori  al
50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
    b)  istituti  ed organismi specializzati senza fini di lucro fino
all'80%, con  anticipazioni  non  superiori  al  40%  del  contributo
previsto, previa presentazione di idonea garanzia;
    c)  altri istituti ed organismi specializzati fino al 70%, che si
riduce al 60% nel caso in cui la  spesa  ammessa  superi  i  duecento
milioni  di lire, con anticipazioni fino al 30% del contributo previa
presentazione di idonea garanzia.