IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visti  gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h), ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  regolamento  sui fitofarmaci e sui presidi delle derrate
alimentari  immagazzinate,  approvato  con  il decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Vista   la  direttiva  del  Consiglio  del  27  novembre  1990,  n.
90/642/CEE,   relativa   alle   percentuali  massime  di  residui  di
antiparassitari  su  ed  in  alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,
compresi gli ortofrutticoli;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita' europea, e rilevato che il programma di controllo sui
residui   di  sostanze  attive  dei  presidi  sanitari  nei  prodotti
alimentari  e'  parte  integrante  del  controllo  ufficiale  di  cui
all'art. 52 della citata legge;
  Vista  la  legge  19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in
materia  di  attuazione  di direttive comunitarie relative al mercato
interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  forniscono  alle unita'
sanitarie  locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma
dei  controlli  diretti  a  verificare  il  rispetto  delle quantita'
massime  di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste
dalle  ordinanze  ministeriali emanate ai sensi della legge 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lettera h).
  2.  Gli  indirizzi  di  cui al comma 1, da emanarsi e da inviare al
Ministero  della  sanita' entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono forniti sulla base dei requisiti minimi
indicati    nell'allegato   1   del   presente   decreto   unitamente
all'individuazione   delle   strutture  territoriali  incaricate  dei
prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.
  3.   Il   Ministero   della  sanita'  provvede  a  comunicare  alla
Commissione delle Comunita' europee entro il 1 agosto di ogni anno le
informazioni   relative   all'esecuzione   del   programma  nell'anno
precedente.