IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h), ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento sui fitofarmaci e sui presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Vista la direttiva del Consiglio del 27 novembre 1990, n. 90/642/CEE, relativa alle percentuali massime di residui di antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, e rilevato che il programma di controllo sui residui di sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari e' parte integrante del controllo ufficiale di cui all'art. 52 della citata legge; Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno; Decreta: Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome forniscono alle unita' sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari, previste dalle ordinanze ministeriali emanate ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera h). 2. Gli indirizzi di cui al comma 1, da emanarsi e da inviare al Ministero della sanita' entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono forniti sulla base dei requisiti minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici. 3. Il Ministero della sanita' provvede a comunicare alla Commissione delle Comunita' europee entro il 1 agosto di ogni anno le informazioni relative all'esecuzione del programma nell'anno precedente.