IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il
quale  viene  previsto  che gli enti locali deliberino il bilancio di
previsione per l'anno successivo entro il 31 ottobre;
  Visto  l'art.  12,  comma 4, del decreto-legge 19 novembre 1992, n.
440,  con  il quale e' stato prorogato al 30 novembre 1992 il termine
di deliberazione dei bilanci di previsione 1993 degli enti locali;
  Considerata   la   necessita'   di   emanare   le  modalita'  della
certificazione relativa al bilancio dell'anno 1993;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  comuni,  le  province e le comunita' montane devono compilare un
certificato  sul  bilancio  1993  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto  certificato  va  allegato al bilancio di previsione e con lo
stesso  inviato  al  competente  organo  regionale di controllo in un
originale e sei copie autenticate.
  L'organo  regionale  di  controllo, dopo aver attestato in calce al
certificato  che  lo  stesso  e' regolarmente compilato e corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra in
originale  e  tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto
esame e comunque entro il 28 febbraio 1993 alle prefetture competenti
per  territorio,  alla  presidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e Trento.
  Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta  per  gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane  delle  province  di  Bolzano e Trento, provvedono ad inviare
l'originale  dei  certificati  relativi  agli  enti ed alle comunita'
montane,  al  Ministero  dell'interno  ed  una  copia dei certificati
stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'ISTAT.