IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in cui e' stata prevista la possibilita' che il Ministro del tesoro deleghi "per i casi di urgente necessita'" la Banca d'Italia ad adottare provvedimenti di temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o piu' delle valute estere di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 "Disposizioni in materia valutaria", al fine di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; Visti i decreti del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1989 e del 4 dicembre 1990, con cui veniva rilasciata la succitata delega, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro n. 802889 del 22 settembre 1992, con cui e' stata prorogata la sospensione presso le borse valori italiane delle quotazioni contro lire delle valute estere di cui al citato art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990; Considerato l'intendimento del Governo di riassumere gli obblighi di intervento previsti dall'accordo europeo di cambio, sopprimendo contestualmente il citato decreto del 22 settembre 1992; Considerata l'opportunita' di rilasciare detta delega alla Banca d'Italia fino alla emanazione del provvedimento di abolizione del "fixing"; Decreta: Art. 1. Il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, e' delegato, fino al 31 dicembre 1993, a disporre nei casi di urgente necessita' la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o piu' valute delle valute estere di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1990 "Disposizioni in materia valutaria", allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.