IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio
del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il
seguente comma:
"Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399".
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.