IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 12 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che  ha
introdotto,   dal   1›   gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione - a mezzo ricevuta o scontrino fiscale anche manuale o
prestampato a tagli fissi - dei corrispettivi delle cessioni di  beni
e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  per  le  quali  non e' obbligatoria l'emissione della
fattura se non a richiesta del cliente;
  Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente  al
Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti, nei confronti
di  determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta sul valore
aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per  ogni
operazione per la quale e' obbligatoria l'emissione della fattura;
  Visti   il   decreto  ministeriale  13  ottobre  1979,  il  decreto
ministeriale 2 luglio 1980, i decreti ministeriali 18 settembre  1981
e  il  decreto  ministeriale  28  gennaio  1983, emanati in forza del
richiamato art. 8;
  Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive  modificazioni,
concernente   l'obbligo   da   parte   di  determinate  categorie  di
contribuenti dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  rilasciare  uno
scontrino  fiscale  mediante  l'uso di speciali apparecchi misuratori
fiscali;
  Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
che attribuisce al Ministro delle finanze  -  sentite  le  competenti
commissioni   parlamentari   -   la   facolta'  di  emanare  apposito
provvedimento  che  consenta  l'esercizio  della  opzione  utile   al
rilascio  dello  scontrino  fiscale in luogo della ricevuta fiscale e
viceversa,  nonche'  di  introdurre  limitazione  a  tale   esercizio
rispetto a talune attivita';
  Visti  i  decreti ministeriali 30 marzo 1992, che hanno determinato
le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino  fiscale,
anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione
delle  operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della richiamata legge
n. 413/1991;
  Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale  21  dicembre
1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 300 del 22 dicembre
1992;
  Considerate le difficolta' di fornitura degli apparecchi misuratori
fiscali nonche' di approvvigionamento  della  documentazione  fiscale
sostitutiva  dello  scontrino  fiscale, rappresentata dalle categorie
interessate;
  Ritenuta la necessita' di provvedere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale  21  dicembre  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 e'
sostituito dal seguente:
  "I   soggetti  tenuti  all'obbligo  del  rilascio  dello  scontrino
fiscale, per i quali non e'  consentita  l'opzione  per  il  rilascio
della  ricevuta  fiscale a termine del successivo art. 2, qualora non
siano ancora dotati  dell'apposito  apparecchio  misuratore,  debbono
rilasciare    lo    scontrino    fiscale   a   partire   dal   giorno
dell'installazione dell'apparecchio e comunque non  oltre  centoventi
giorni  dalla  data  dell'ordinativo dell'apparecchio stesso, purche'
effettuato entro il 31 dicembre 1992.".
  2.  Nell'art.  8  del  decreto  di   cui   al   comma   precedente,
l'espressione  "categorie  merceologiche"  e'  sostituita  con quella
"tabelle merceologiche".