IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha introdotto, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione - a mezzo ricevuta o scontrino fiscale anche manuale o prestampato a tagli fissi - dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che consente al Ministro delle finanze di stabilire con propri decreti, nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale e' obbligatoria l'emissione della fattura; Visti il decreto ministeriale 13 ottobre 1979, il decreto ministeriale 2 luglio 1980, i decreti ministeriali 18 settembre 1981 e il decreto ministeriale 28 gennaio 1983, emanati in forza del richiamato art. 8; Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali; Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che attribuisce al Ministro delle finanze - sentite le competenti commissioni parlamentari - la facolta' di emanare apposito provvedimento che consenta l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa, nonche' di introdurre limitazione a tale esercizio rispetto a talune attivita'; Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1992, che hanno determinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della richiamata legge n. 413/1991; Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992; Considerate le difficolta' di fornitura degli apparecchi misuratori fiscali nonche' di approvvigionamento della documentazione fiscale sostitutiva dello scontrino fiscale, rappresentata dalle categorie interessate; Ritenuta la necessita' di provvedere; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 e' sostituito dal seguente: "I soggetti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, per i quali non e' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale a termine del successivo art. 2, qualora non siano ancora dotati dell'apposito apparecchio misuratore, debbono rilasciare lo scontrino fiscale a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio e comunque non oltre centoventi giorni dalla data dell'ordinativo dell'apparecchio stesso, purche' effettuato entro il 31 dicembre 1992.". 2. Nell'art. 8 del decreto di cui al comma precedente, l'espressione "categorie merceologiche" e' sostituita con quella "tabelle merceologiche".