IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. 1. I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.