IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I   direttori  generali,  i  dirigenti  superiori  capi  degli
ispettorati e del servizio per la scuola materna, i  primi  dirigenti
direttori  di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro
demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, osserveranno le disposizioni di cui  agli  articoli  seguenti
per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.