IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto  ministeriale  12  ottobre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre
1992, concernente le misure di protezione contro  l'introduzione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  in  particolare  l'allegato  VI,  punto  2,   del   medesimo
provvedimento;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  integrare  i  punti  di  entrata  per
l'importazione di frutti di clementine dalla Corsica  con  le  dogane
portuali  di  Genova e S. Teresa di Gallura al fine di migliorarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In deroga al punto 2 dell'allegato VI, relativo ai punti di entrata
per i frutti di clementine, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre
1992, citato nelle premesse,  si  consente  l'importazione  di  detti
frutti sino al 31 gennaio 1993 anche attraverso le dogane portuali di
Genova e S. Teresa di Gallura.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA