IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto in particolare l'allegato VI, punto 2, del medesimo provvedimento; Ritenuta l'opportunita' di integrare i punti di entrata per l'importazione di frutti di clementine dalla Corsica con le dogane portuali di Genova e S. Teresa di Gallura al fine di migliorarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale; Decreta: Articolo unico In deroga al punto 2 dell'allegato VI, relativo ai punti di entrata per i frutti di clementine, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1992, citato nelle premesse, si consente l'importazione di detti frutti sino al 31 gennaio 1993 anche attraverso le dogane portuali di Genova e S. Teresa di Gallura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA