IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/174/CEE del
Consiglio del 25 marzo 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui
all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' Economica
Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla
lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non
siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto;
c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite,
per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2;
d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma,
degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.