IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la convenzione firmata a  Washington  il  3  marzo  1973  sul
commercio internazionale di specie di flora  e  fauna  minacciate  di
estinzione, altrimenti denominata  CITES,  ratificata  con  legge  19
dicembre 1975, n. 874; 
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
3626/82/CEE del  3  dicembre  1982,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
3418/83/CEE del 28 novembre 1983; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
  Vista la raccomandazione,  approvata  dalla  segreteria  CITES  nel
corso della ventottesima sessione del  comitato  permanente,  di  non
accettare od emettere documenti CITES per  merci  con  provenienza  o
destinazione Italia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  ed
integrare le disposizioni della legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  al
fine di adempiere alle specifiche prescrizioni che sono state imposte
allo Stato italiano  dalla  segreteria  CITES  per  la  revoca  delle
sanzioni interdittive, nonche' di superare le difficolta' che si sono
manifestate in sede di prima applicazione della legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'ambiente  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste,   di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto
del Ministro  del  commercio  con  l'estero  del  31  dicembre  1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  64
del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto  qualsiasi  re-
gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la  vendita,
offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di spe-
cie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato  C,  parte
1, del regolamento (CEE) n. 3626/82  del  Consiglio  del  3  dicembre
1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni: 
   a) arresto da tre mesi ad un  anno  o  ammenda  da  lire  quindici
milioni a lire duecento milioni; 
   b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni  o  ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se  trattasi
di impresa commerciale alla condanna consegue  la  sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 
  2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico  relativi
a specie indicate nel comma  1,  effettuata  senza  la  presentazione
della prevista documentazione CITES emessa  dallo  Stato  estero  ove
l'oggetto  e'  stato  acquistato,   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire tre  milioni  a  lire  diciotto  milioni.  Gli
oggetti importati illegalmente sono confiscati  dal  Corpo  forestale
dello Stato. 
  3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o
domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1  e'
consentita previo rilascio di un certificato da  parte  del  servizio
certificazione CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington".