Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1992 e non
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15
dicembre 1992.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.
In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 settembre 1992, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16
settembre-15 dicembre 1992 i cui testi non siano ancora pervenuti al
Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo
supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile
1993.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi.
312.
Amman, 8 ottobre 1991
Protocollo di cooperazione tecnica
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo del Regno Hascemita di Giordania
per la riorganizzazione dei servizi sanitari primari
nel Governatorato di Kerak, con Allegati
(Entrata in vigore: 8 ottobre 1991)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA PER LA
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI PRIMARI NEL GOVERNATORATO DI
KERAK
1. PREMESSA
1.1. Nel quadro del protocollo di cooperazione scientifica, culturale
e tecnica tra il Governo Italiano e il Regno Hashemita di Giordania,
e tra quest'ultimo e la Comunita' Europea, e' stato raggiunto un
accordo concernente la costruzione di un ospedale regionale
specializzato nel Governatorato di Kerak e il supporto al programma
nazionale di personale sanitario qualificato.
1.2 Avendo controllato le esigenze dei servizi del settore sanitario
primario, specialmente quelli del Governatorato di Kerak sia a
livello amministrativo che manageriale, nonche' l'assistenza ai
pazienti e i problemi di coordinamento, le due Parti - nel presente
protocollo di cooperazione scientifica, culturale e tecnica -
convengono quanto segue:
2. FINI
Il programma mira a potenziare e a riorganizzare i servizi sanitari
primari nel Governatorato di Kerak. Cio' comportera' aspetti
gestionali, formazione di personale locale e la costruzione di un
ospedale regionale.
2.1 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PROGRAMMA)
La realizzazione del programma sara' affidata al Ministero della
Sanita' della Giordania (qui di seguito denominato la parte giordana)
e alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di
seguito denominata la parte italiana), che saranno responsabili
dell'esecuzione di varie parti del progetto, separate ma
interdipendenti.
3. OBIETTIVI
Al fine di migliorare il servizio sanitario primario in Giordania, la
parte italiana aiutera' a realizzare un corso di formazione
professionale, che sara' strutturato come segue:
- Corsi per operatori sanitari (medici, personale paramedico ecc.)
dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
- Borse di studio in Italia.
- Potenziamento della Direzione Sanitaria di Kerak a livello
governativo.
- Corsi di formazione per "Istruttori clinici e coordinatori del
personale" per ospedali e scuole per infermieri.
- Costruzione di un nuovo ospedale specializzato a Kerak.
L'obiettivo finale e' la creazione di un sistema di registrazione e
di terapia per i pazienti in grado di diventare un modello
applicabile ad altre parti del Paese, e di fungere a uno stadio piu'
avanzato da centro di formazione per infermieri professionali e
personale paramedico.
3.1 SETTORI DEL PROGETTO
3.1.1 CORSI PER OPERATORI SANITARI (MEDICI E ALTRO PERSONALE) DEL
SERVIZIO SANITARIO PRIMARIO
La durata di questo programma sara' decisa secondo le esigenze del
progetto.
I partecipanti saranno scelti tra il personale che lavora nei vari
centri dei servizi sanitari primari nel Governatorato di Kerak.
Gli argomenti di studio includeranno: medicina profilattica,
epidemiologica, statistica, educazione sanitaria, gestione dei
servizi primari e casistica.
I corsi dureranno tre settimane, mentre i seminari di follow-up
avranno una durata di tre giorni.
3.1.2 BORSE DI STUDIO PER L'ITALIA
Sono disponibili sei borse di studio per medici giordani che abbiano
lavorato nei centri sanitari primari (due medici ogni anno), per un
periodo di 12 mesi da trascorrere in Italia per seguire il Corso
Internazionale per Manager dell'Assistenza Sanitaria Primaria (ICHM)
all'Istituto Superiore di Sanita'
La parte italiana fornira': un biglietto aereo in classe turistica
Amman-Roma-Amman, la copertura di tutte le spese relative
all'organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione in
Italia, un sussidio mensile per l'alloggio e assistenza medica per
gli studenti entro i limiti stabiliti dalla parte italiana per i
vincitori delle borse di studio fornite dal Ministero degli Affari
Esteri.
La parte italiana informera' la parte giordana di volta in volta
circa le eventuali modifiche al summenzionato pacchetto.
3.1.3 POTENZIAMENTO DELLA DIREZIONE SANITARIA DI KERAK
Il programma sara' realizzato inviando tre esperti secondo le
seguenti modalita':
1 direttore del progetto esperto in pianificazione sanitaria per un
lungo periodo.
1 consulente con esperienza di insegnamento per un breve periodo.
1 consulente esperto di statistica sanitaria e sistemi informatici
per un breve periodo.
3.1.4 CORSI DI FORMAZIONE PER "ISTRUTTORI CLINICI E COORDINATORI DEL
PERSONALE" PER OSPEDALI E SCUOLE PER INFERMIERI
Al fine di migliorare la qualita' dell'insegnamento nelle scuole per
infermieri in Giordania, la parte italiana collaborera' a sviluppare
un programma nazionale di corsi di formazione per istruttori del
personale infermieristico.
I corsi - della durata di un anno accademico - saranno organizzati
per circa 15 infermieri diplomati con almeno 2 anni di esperienza;
alla fine del corso sara' conferito un diploma.
Il programma e' aperto a tutti gli studenti del Paese e sara'
organizzato dal Ministero della Sanita', insieme al Ministero
dell'Istruzione e alla Scuola per Infermieri di Amman.
Alla fine del corso i candidati potranno insegnare nelle scuole per
infermieri, ospedali e altri istituti. Al fine di realizzare questo
programma tre esperti italiani verranno inviati sul posto e vi
rimarranno per tutto il periodo del corso. Ulteriori dettagli sui
corsi sono elencati nell'Allegato 2.
3.1.5 COSTRUZIONE DI UN NUOVO OSPEDALE REGIONALE A KERAK
La ditta italiana scelta secondo le modalita' indicate qui di seguito
si impegnera' a costruire un ospedale con una capacita' di 100 posti
letto; l'edificio non superera' i 6000 mq. e verra' costruito su
un'area di 150.000 mq, sulla strada che conduce all'Universita' di
Mutah, ad 8 km. dal centro della citta' di Kerak.
La struttura fungera' da ospedale regionale di Kerak. La
realizzazione - sia nello stadio preparatorio che in quello esecutivo
- sara' curata da una ditta italiana, mentre il Governo giordano
fornira' il terreno e le infrastrutture esterne, cosi' come
specificato qui di seguito.
Ulteriori dettagli sulla realizzazione dell'ospedale sono elencati
nell'Allegato 1.
4. RESPONSABILITA' DELLA COOPERAZIONE TECNICA
Le Parti firmatarie si assumeranno le seguenti responsabilita':
4.1 Responsabilita' della Parte giordana
4.1.1 Coordinamento
Nel settore del coordinamento delle attivita', la Parte giordana si
impegna a stabilire contatti adeguati tra la squadra italiana e tutte
le istituzioni pubbliche interessate al programma, nonche' con il
personale dell'USAID ed ogni altro programma - bilaterale o
multilaterale - operante nel settore della formazione del personale
sanitario.
Il Direttore dei servizi sanitari di Kerak coordinera' insieme al
direttore italiano del progetto le attivita' dei consulenti italiani
e del personale giordano nel settore del potenziamento della gestione
sanitaria a Kerak.
4.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il Ministero della Sanita' scegliera' i candidati per i corsi di
formazione degli insegnanti e provvedera' all'avvicendamento dei
partecipanti previa consultazione con i direttori sanitari regionali
e con i direttori degli ospedali. I partecipanti dovrebbero essere
scelti tra candidati con almeno 2 anni di esperienza di insegnamento
nelle scuole per infermieri di Amman, Irbid e Zarka, nonche' nei 13
centri per assistenti-infermieri.
4.1.3 CONTROPARTE GIORDANA
La parte giordana si impegna a fornire agli esperti italiani adeguato
personale medico e paramedico al fine di garantire l'espletamento
delle attivita' fino al completamento della missione.
La parte giordana si impegna a trovare i candidati per i corsi tenuti
dagli esperti italiani, i candidati per le borse di studio fornite
dalla parte italiana, nonche' il personale medico, paramedico e
tecnico che lavorera' assieme agli esperti italiani. Essi si
impegneranno a continuare il lavoro per almeno 2 anni dopo il
completamento del programma.
4.1.4 INFRASTRUTTURE CIVILI
La parte giordana fornira' i locali necessari per le attivita'
previste dal programma; provvedera' anche ad eseguire tutto il lavoro
necessario per l'installazione delle apparecchiature donate dalla
parte italiana, e coprira' le spese di gestione e di manutenzione.
4.1.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN LOCO
La parte giordana facilitera' e sosterra' il programma per la
formazione e la qualificazione del personale paramedico. Al fine di
ottenere i migliori risultati dalle risorse utilizzate nel programma,
la parte giordana concordera' preventivamente con la parte italiana
il corso di formazione e qualificazione previsto nel programma.
4.1.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ITALIA
I nomi dei candidati che usufruiranno delle borse di studio in Italia
saranno preventivamente comunicati alla parte italiana. La parte
giordana fornira' altresi' i relativi curriculum, ed evidenziera' i
settori di specializzazione.
Per tutta la durata del programma saranno assegnate al massimo 6
borse di studio.
La parte giordana coprira' tutti i costi aggiuntivi qualora vi fosse
un aumento delle spese di alloggio in Italia.
4.1.7 ATTREZZATURE
La parte italiana affidera' le attrezzature alla parte giordana per
l'intero periodo di durata del programma, alla fine del quale esse
diventeranno proprieta' del Governo giordano.
La parte giordana paghera' le spese di trasporto da Aqaba o Amman a
Kerak. Coprira' altresi' le spese di immagazzinamento, sdoganamento e
assicurazione in territorio giordano, laddove necessario.
4.1.8 DIRITTI ED ESENZIONI DEL PERSONALE ITALIANO
I diritti e le esenzioni del personale italiano saranno definiti
secondo l'Accordo italo-giordano di cooperazione tecnica firmato ad
Amman il 16 giugno 1965.
4.2 RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA
4.2.1 Fabbricazione e fornitura delle attrezzature all'ospedale di
Kerak, cosi' come indicato ai paragrafi del punto 7, Allegato 1.
4.2.2 Supporto tecnico per il programma di formazione degli
insegnanti delle scuole per infermieri, cosi' come indicato ai
paragrafi del punto 4, Allegato 2.
4.2.3 L'invio degli esperti italiani, i cui numeri e titoli sono
indicati ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del presente Protocollo.
5. COMPLETAMENTO E FASI DI REALIZZAZIONE
La parte giordana e italiana convergono sulle modalita' di
realizzazione del programma descritte nel presente documento.
Le due parti concordano che il protocollo durera' per tre anni a
partire dalla data in cui le Parti firmatarie firmeranno il presente
protocollo, che sara' rinnovabile entro sei mesi prima della fine del
presente accordo.
Saranno parte integrante del protocollo:
- l'Allegato n. 1, concernente la realizzazione dell'ospedale di
Kerak (inclusi i disegni architettonici preliminari).
- l'Allegato n. 2, concernente la formazione professionale degli
"Istruttori clinici e coordinatori del personale" ad Amman, incluso
il "Piano Operativo".
In caso di divergenze sull'interpretazione degli articoli del
presente Protocollo, la controversia verra' risolta in conformita'
alle norme del diritto internazionale.
Il presente protocollo e' stato firmato ad Amman l'8 ottobre 1991.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO
REPUBBLICA ITALIANA HASHEMITA DI GIORDANIA
313.
Il Cairo, 4 dicembre 1991
Protocollo di cooperazione bilaterale italo-egiziano per il
potenziamento dei servizi sanitari nel progetto delle aree rurali
(Entrata in vigore: 4 dicembre 1991)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE BILATERALE ITALO-EGIZIANO PER IL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEL PROGETTO DELLE AREE RURALI
Con riferimento alle condizioni contenute nel Protocollo esecutivo
per la cooperazione sanitaria firmato il 3 dicembre 1984 ed al
Protocollo sul IV Comitato congiunto italo-egiziano del 2 marzo 1989
il Governo della Repubblica italiana rappresentato dalla "Direzione
generale per la Cooperazione allo Sviluppo" in appresso denominata
"D.G.C.S.",
ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, rappresentato dal
Ministero della Sanita' (MOH) in appresso definito come " il
Governo",
Desiderosi di consolidare le buone ed amichevoli relazioni
esistenti tra i due Paesi ed al fine di conseguire l'obiettivo Alma
Ata " Sanita' per tutti entro l'anno 2000", decidono di comune
accordo quanto segue:
ARTICOLO 1 - ZONA DI INTERVENTO
1) Con il presente Protocollo le Parti intendono svolgere attivita'
in due Governatoriati: Dakahlyia e Behera. Le attivita' saranno in un
primo tempo svolte nel Distretto di Talkha e successivamente nel
Distretto di Mansoura per quanto riguarda il primo Governatorato e
nel Distretto di Abo el Matamir e Housh Isa (area di Noubarya) nel
secondo Governatorato.
1.1) Nei suddetti Distretti le attivita' riguarderanno
principalmente la sanita' delle comunita' ed i servizi di assistenza
sanitaria primaria nelle zone rurali: Unita' di Sanita' Rurale (RHU),
Centro di Sanita' Rurale (RHC), Ospedale Rurale (RH), e l'Ospedale
Distrettuale, punto centrale del sistema sanitario in riferimento a
questi servizi.
2) Il presente Protocollo potrebbe in futuro ed in base all'accordo
tra le due Parti, essere esteso ad altri distretti dei due
Governatorati: Dekernes e El-Dilingat (zona di Noubarya)
rispettivamente ed al Governatorato di Qena.
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI
Le Parti hanno deciso di comune accordo di:
Attivare un modello fattibile di Sistema sanitario distrettuale
efficiente che rafforzi la fornitura dei servizi preventivi e
curativi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale per migliorare
le condizioni sanitarie della popolazione.
Il presente obiettivo sara' conseguito:
1) Migliorando le qualita' strutturali delle agevolazioni
sanitarie, ripristinando e ricostruendo alcune di esse, fornendo
equipaggiamento e provvedendo alla fornitura dei farmaci.
2) Addestrando il personale locale in attivita' di promozione
sanitaria e di prevenzione delle malattie e riciclando le loro
attivita' da curative ad attivita' preventive di tipo comunitario.
3) Migliorando la qualita' e l'erogazione dei servizi sanitari
preventivi in particolare quelli di assistenza sanitaria per la madre
ed il fanciullo.
4) Conseguendo una supervisione sistematica e regolare delle
attivita' svolte nei servizi sanitari periferici con una formazione
professionale parallela e continua sul posto di lavoro del personale
impiegato localmente.
5) Utilizzando i dati ottenuti esaminando i fabbisogni e le risorse
ed in base all'analisi epidemiologica, per la conduzione ed eventuale
rettifica dell'intervento.
6) Incoraggiando la partecipazione della comunita' alla gestione
del Progetto, per garantire un intervento inter-settoriale nelle
attivita' intraprese al fine di migliorare le condizioni sanitarie ed
appoggiare le attivita' del Progetto dopo la cessazione del presente
Accordo.
ARTICOLO 3 - PIANO DI AZIONE
Il gruppo di esperti del D.G.C.S assistera' il gruppo sanitario
esecutivo e di supervisione della controparte.
Il Progetto si sviluppa per un periodo di tre anni in 4 distretti
(2 in ciascuno dei Governatorati di Dakahlyia e Behera).
Inizialmente le attivita' del Progetto avranno inizio nel Distretto
di Talkha nel Governatorato di Dakahlyia che sara' identificato come
"pilota". Poi sara' proseguito in altri 3 distretti (Vedere piano di
azione dettagliato all'Annesso 1).
ARTICOLO 4 - METODO DI INTERVENTO
La politica di intervento e' di valorizzare al massimo e di rendere
efficiente la struttura esistente nell'ambito del Sistema Sanitario
Nazionale - gruppo sanitario esecutivo e di supervisione -
individuato come pietra miliare per funzionare come intermediario tra
i servizi a livello primario e le strutture distrettuali e come
collegamento tra essi ed i dipartimenti tecnici del Governatorato e
del MOH.
Il gruppo del Progetto e gli esperti del D.G.C.S prepareranno
congiuntamente un gruppo di formazione professionale - oltre agli
interventi di cooperazione - come garanzia per la continuita' delle
attivita' ritenute necessarie per migliorare l'efficienza del
servizio.
Tutte le attivita' del Distretto Pilota (individuazione dei
fabbisogni, ricostruzione, restauri, forniture di equipaggiamenti e
di farmaci, formazione sanitaria del personale, partecipazione della
comunita') saranno valutate, adattate ed iniziate in altri distretti
durante gli anni successivi.
Per quanto concerne la ricostruzione ed i restauri, si prevede di
utilizzare mano d'opera locale sotto la supervisione congiunta del
gruppo egiziano e di esperti D.G.C.S [Direttore della Parte italiana
e esperti I.S.S. (Istituto Sanitario Nazionale)].
L'equipaggiamento medico sara' acquistato localmente e se del caso
nei punti di vendita controllati dal Governo.
Il Ministero della Sanita' sara' responsabile per la pianificazione
e le gare di appalto; la gestione ed i lavori da svolgere saranno
controllati dai dipartimenti egiziani specializzati. Tutte le proce-
dure dovranno essere conformi alle leggi ed ai regolamenti egiziani,
la lingua inglese sara' la lingua comune per i documenti ufficiali.
Gli esperti I.S.S. garantiranno per il D.G.C.S l'adeguatezza delle
scelte adottate per quanto riguarda la qualita' ed i costi
dell'equipaggiamento medico nonche' delle opere civili da
ricostruire.
Il Progetto sara' effettuato in conformita' con i progetti di
cooperazione italiana esistenti in loco al fine di ottimizzare le
risorse ed integrare i risultati e l'utilizzazione dei professionisti
egiziani (medici che frequentano il corso PHC di Roma) che saranno
utilizzati negli incarichi dirigenziali del Progetto.
L'intervento del PHC nelle comunita' e nei servizi a livello
primario e' il perno del Progetto, nella convinzione che solo
operando a questo livello sara' possibile conseguire risultati per la
sanita' pubblica e per il controllo delle patologie che colpiscono
ampi strati della popolazione e dei gruppi a maggior rischio.
I gruppi D.G.C.S impegnati in un Governatorato assisteranno
periodicamente anche nelle attivita' esercitate nel Distretto in cui
non sono piu' direttamente implicati.
Sara' perseguita un'integrazione con i Programmi di Cooperazione
Internazionale in loco e con le attivita' svolte dagli enti
Internazionali (WHO, UNICEF...).
ARTICOLO 5 - DEFINIZIIONE DELLE RESPONSABILITA' E DELLE
GIURISDIZIONI
1) Il Progetto sara' svolto sotto la responsabilita' del Governo e
piu' specificamente del Ministero della Sanita' che nominera' la
persona responsabile per la Parte Egiziana.
2) Il D.G.C.S inviera' il Direttore della Parte italiana che agira'
come consulente tenico per il Ministro della Sanita' e per procura
fornira' pareri sugli obblighi tecnici ed amministrativi del
Ministero; tuttavia la responsabilita' esecutiva sara' attribuita
alla persona reponsabile per il Ministro.
3) Il Direttore della Parte Italiana inviato dal D.G.C.S. agira'
come supervisore tecnico degli esperti italiani che dipendono
amministrativamente dall'Ambasciata Italiana al Cairo.
4) Il Direttore Esecutivo del Progetto Egiziano ed il Direttore
della Parte Italiana formeranno congiuntamente l'ente di gestione
tecnica del progetto.
5) La gestione del progetto sara' responsabile per lo sviluppo e lo
svolgimento dei piani operativi e della preparazione dei rapporti da
presentare al Governo ed al D.G.C.S.
6) Il Ministero della Sanita' si avvarra' dell'equipaggiamento, dei
materiali e dei mezzi di trasporto inviati dal D.G.C.S che saranno
distribuiti in conformita' con il piano di lavoro concordato da
entrambe le Parti.
7) I mezzi di trasporto procurati in base al presente accordo
rimarranno di proprieta' del D.G.C.S e saranno utilizzati per il
Progetto entro i confini del Paese. Essi diverranno di proprieta' del
Ministero della Sanita' alla fine del Progetto.
8) I piani generali per la ricostruzione - ripristino dei servizi a
livello primario di ciascun Distretto, saranno concordati di comune
accordo ed autorizzati dal Governo e dal D.G.C.S.
Il personale dell'Istituto della Sanita', a disposizione del
D.G.C.S. agira' come organo consultivo ed esprimera' le sue opinioni
al D.G.C.S sulla conformita' dei piani di ricostruzione.
9) I piani di attivita' semestrali saranno concordati localmente da
entrambe le Parti, tenendo conto delle valutazioni formulate dal
gruppo di valutazione.
10) Il Governo preparera' i piani di ricostruzione e ripristino e li
inviera' al D.G.C.S. per opportuna approvazione.
Per quanto concerne l'equipaggiamento medico proposto dalla
gestione del Progetto, agli esperti I.S.S. sara' chiesta la loro
opinione sui costi e sull'adeguatezza della qualita' ed una lista
dettagliata sara' inviata al D.G.C.S per opportuna approvazione.
11) Il Governo sara' responsabile per l'attuazione dei piani di
lavoro e sottoporra' al D.G.C.S. ogni sei mesi le richieste di
materiale e di equipaggiamenti necessarie per eseguire i piani di
lavoro.
12) Il Direttore Esecutivo del Progetto, di comune accordo con il
Direttore della Parte italiana e gli esperti I.S.S scegliera'
l'equipaggiamento medico richiesto per il Progetto.
ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEL D.G.C.S
Il D.G.C.S nell'ambito dell'importo di dieci miliardi di lire
approvato come dono per il Progetto fornira':
1) PERSONALE:
PER LUNGHE MISSIONI:
- un medico, direttore della parte italiana per 36 mesi;
- un medico esperto in sanita' pubblica per 23 mesi; due
infermiere per 23 e 24 mesi rispettivamente.
PER MISSIONI BREVI:
- personale tecnico, amministrativo e logistico per un totale di
35 mesi;
- esperti per le costruzioni civili e per l'equipaggiamento
medico fornito dall'I.S.S al D.G.C.S per un totale di 7 mesi;
- il D.G.C.S eseguira' almeno una missione l'anno per
sorvegliare e valutare il Progetto.
2) FONDI DI GESTIONE "IN LOCO"
Saranno stanziati fondi per le spese correnti in loco per
acquistare merci e servizi, per le consultazioni, gli affitti, le
indennita' gli incentivi per il personale locale, gli spostamenti
locali di personale in servizio, la produzione di materiale
educativo, ecc.
3) SARA' ACQUISTATO IN LOCO ALTRO MATERIALE QUALE:
- 3 veicoli per il trasporto del Direttore della Parte italiana e
dei due gruppi;
- tutto l'equipaggiamento necessario ed i generi di consumo
disponibili sul mercato (cio' che non e' disponibile localmente sara'
acquistato in Italia).
4) DONI PER GLI STUDENTI
Il Progetto prevede l'impiego di un medico egiziano formato nel
corso I.S.S. per i Direttori di assistenza sanitaria primaria a
livello distrettuale nei paesi in via di sviluppo.
Se il Progetto dovesse continuare, ed interessasse altri
Governatorati, altri medici egiziani che hanno frequentato il corso
negli anni successivi al presente, potranno essere impiegati nei
gruppi del progetto.
ARTICOLO 7 - IMPEGNI DEL GOVERNO
1) Il Governo si impegna a fornire quanto segue:
1.1 Personale sufficiente, sia per qualita' che per numero, al buon
esito del Progetto.
- Una persona a tempo pieno responsabile per il progetto, nominato
dal Ministro della Sanita', come Direttore Esecutivo del Progetto.
- Personale sanitario/tecnico gia' in servizio nelle zone di
intervento.
Inoltre il Governo si impegna a garantire che dopo l'anno di
intervento del personale italiano in ciascun Distretto, le attivita'
continueranno ed il personale locale continuera' ad esercitare in
loco.
1.2 Installazioni nella zona di operazioni del Progetto che
includono: acqua, fognature, collegamenti elettrici e telefonici nei
nuovi servizi RHU e RHC e controllo degli stessi nei servizi da
restaurare.
- Zone di costruzione e loro manutenzione dopo il completamento
della costruzione, nonche' la manutenzione delle zone che circondano
i servizi sanitari (accesso, vegetazione, siepi).
1.3 Equipaggiamenti e materiali:
- Tutti i materiali e la mobilia necessari per svolgere tutte le
attivita' che non sono fornite dal D.G.C.S.
- Tutti i materiali, mobilia ed equipaggiamenti gia' disponibili
nei servizi.
2) Il Governo provvedera' a quanto segue:
2.1 Autorizzazione a svolgere i lavori pianificati, compresi i
piani di costruzione e di restauro dei servizi sanitari.
2.2 Preparazione e svolgimento delle gare di appalto per
ricostruire e rinnovare le opere civili, tramite l'Ufficio
appropriato.
2.3 Concessione fondiaria per la ricostruzione ed i permessi per il
riallacciamento ai collegamenti esistenti di acqua, elettricita' e
fognatura.
2.4 Assistenza per reperire il personale, i materiali ed i generi
di consumo necessari per svolgere il lavoro.
2.5 L'avvio di procedure amministrative per:
- altri servizi necessari per realizzare il progetto;
- ogni tipo di esenzioni doganali e fiscali richieste da qualsiasi
organo governativo o materiali necessari per il funzionamento del
Progetto;
- fornitura e distribuzione dei materiali.
2.6 Luce, acqua, telefono e tutte le spese di manutenzione degli
edifici.
2.7 Accesso alle informazioni che gli esperti italiani considerano
importanti per lo svolgimento del Progetto nonche' autorizzazione di
pubblicare i dati stabiliti di comune accordo da entrambe le Parti.
2.8 STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI
1) Saranno agevolati tutti gli adempimenti amministrativi relativi
ai visti, ai permessi di soggiorno ed ai viaggi all'interno del paese
per ragioni di lavoro del personale inviato dal D.G.C.S e relative
famiglie.
2) Sara' concesso agli esperti ed alle loro famiglie lo stesso
trattamento concesso al personale di assistenza tecnica inviato in
Egitto da altre organizzazioni donatrici di cooperazione.
3) Sara' accordata agli esperti ed alle loro famiglie l'esenzione
fiscale e doganale per i loro effetti personali, compresi i mezzi di
trasporto per uso familiare importati in Egitto per loro uso
esclusivo secondo le leggi ed i regolamenti egiziani.
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONE FINALE
1) Il presente Accordo puo' essere modificato di comune accordo da
entrambe le Parti.
2) Il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle Parti
mediante notifica per iscritto, con un preavviso di 90 giorni.
3) Al fine di risolvere eventueali divergenze nell'interpretazione
del presente Protocollo, un Comitato sara' formato da:
1. il rappresentante dell'Ambasciata italiana
2. il rappresentante del MOH
3. il Direttore della Parte italiana
4. il rappresentante del Ministero Egiziano della Cooperazione
Internazionale
5. Il rappresentante del D.G.C.S
6. Il Direttore Esecutivo del Progetto egiziano
Il Comitato si riunira' a richiesta di una delle due Parti.
4) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma
da entrambe le Parti.
Fatto al Cairo il 4 Dicembre 1991 in duplice esemplare in Lingua
inglese. Tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica araba di Egitto
Ambasciatore Ministro della Sanita'
H.E. Patrizio Schmidlin S.E. Dr. Mohamed R. Dewidar
314.
Roma, 13 febbraio 1992
Protocollo italo-egiziano
relativo alla concessione di aiuti straordinari
per assistere l'Egitto a far fronte agli effetti
economici e sociali della crisi del Golfo, con 4 Allegati
(Entrata in vigore: 13 febbraio 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO ITALO-EGIZIANO RELATIVO ALLA CONCESSIONE
DI AIUTI STRAORDINARI PER ASSISTERE L'EGITTO
A FAR FRONTE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI
DELLA CRISI DEL GOLFO
Roma 12 - 13 febbraio 1992
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I
Si e' svolta una riunione intergovernativa il 12 e 13 febbraio 1992
per dibattere e finalizzare un accordo tra il Governo italiano ed il
Governo Egiziano sulla concessione di aiuti straordinari all'Egitto
per aiutarlo a far fronte agli effetti sociali ed economici della
Crisi del Golfo.
La delegazione italiana era guidata da S.E. Claudio Lenoci,
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, e la delegazione
egiziana da S.E. l'Ambasciatore Rafik Salah El Din, Primo
Sottosgretario di Stato, Ministro della Cooperazione internazionale.
I membri di entrambe le delegazioni sono elencati all'Annesso 4.
II
Entrambe le parti hanno confermato il loro accordo ad uno
stanziamento di 85 miliardi di lire come dono all'Egitto, in base
alla Legge italiana N. 318 del 5 Novembre 1990 sulla fornitura di
aiuti straordinari ai paesi gravemente pregiudicati dalla Crisi del
Golfo. In questo contesto entrambe le Parti hanno riveduto e
confermato i progetti da finanziare, come elencati all'Annesso 1.
Al fine di aiutare ulteriormente l'Egitto a far fronte ai
fabbisogni della sua economia in un momento in cui sono realizzate
importanti riforme economiche e si risentono pesantemente gli effetti
negativi della Crisi del Golfo, le due Parti hanno inoltre deciso di
comune accordo la fornitura di aiuti straordinari supplementari per
un ammontare di 130 miliardi di lire italiane. Di questo ammontare 70
miliardi di lire italiane saranno concess come doni e 60 miliardi di
lire italiane come crediti agevolati (secondo i termini e le
condizioni specificate nell'Annesso 3). Entrambe le Parti hanno
dibattuto ed individuato una serie di progetti suscettibili di
finanziamento. I progetti sono elencati all'Annesso 2.
III
Il presente Protocollo entrera' in vigore, per la Parte italiana,
alla data della firma e, per la Parte egiziana, all'avvenuto
completamento delle procedure legali interne.
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Fatto a Roma il 13 Febbraio 1992, in due originali in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Araba di Egitto
Claudio Lenoci Rafik Salah El Din
315.
Mosca, 17 marzo 1992
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia
(Entrata in vigore: 17 marzo 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ARMENIA
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia, guidate dal loro
comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di
cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale,
umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di
stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a
livello di Ambasciatori.
Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano
presso la Federazione Russa e il personale dell'Ambasciata
rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica di Armenia.
Per parte sua, il Governo dell'Armenia notifichera' formalmente alla
controparte italiana in che modo intende essere rappresentato in
Italia.
Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione
intervenuta nelle loro relazioni, le due Parti si impegnano a
svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo
rispetto, integrita' territoriale e non-ingerenza negli affari
interni in conformita' con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di
Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti
della CSCE, nonche' le Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile
1963.
Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni
diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia
corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli Stati e che
promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale e la
pace universale.
Fatto a Mosca il 17 marzo 1992 in lingua inglese in due copie,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Armenia
Ferdinando Salleo Arman Kerakosean
Ambasciatore d'Italia Vice Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica di Armenia
316.
Mosca, 24 marzo 1992
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan
(Entrata in vigore: 24 marzo 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo sullo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan
La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, guidate dal
comune desiderio di sviluppare relazioni di amicizia e di
cooperazione nei campi politico, economico, commerciale, culturale,
umanitario ed in altri campi, ribadiscono la loro decisione di
stabilire relazioni diplomatiche istituendo missioni diplomatiche a
livello di Ambasciatori.
Le due Parti convengono che per il momento l'Ambasciatore italiano
presso la Federazione Russa nonche' il personale dell'Ambasciata
rappresenteranno la Repubblica Italiana nella Repubblica
dell'Uzbekistan. Per parte sua, il Governo dell'Uzbekistan
notifichera' formalmente alla controparte italiana in che modo
intende essere rappresentato in Italia.
Nell'esprimere la loro soddisfazione per l'importante evoluzione
intervenuta nelle loro relazioni, entrambe le Parti si impegnano a
svilupparle sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, mutuo
rispetto, integrita' territoriale e non-ingerenza negli affari
interni in conformita' con lo Statuto dell'ONU, l'Atto Finale di
Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova Europa ed altri documenti
CSCE, nonche' le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.
Le due Parti sono convinte che lo stabilimento di relazioni
diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
dell'Uzbekistan corrisponda agli interessi nazionali di entrambi gli
Stati e che promuovera' il rafforzamento della cooperazione
internazionale e della pace universale.
Fatto a Mosca il 24 marzo 1992 in lingua inglese in due esemplari
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica dell'Uzbekistan
Ferdinando Salleo Akmal Saidov
Ambasciatore d'Italia Rappresentante Permanente della
Repubblica dell'Uzbekistan
a Mosca
317.
Helsinki, 24 marzo 1992
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan
(Entrata in vigore: 24 marzo 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo per lo stabilimento delle Relazioni Diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan
La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan, guidate
dal comune intento di sviluppare relazioni di amicizia e di
cooperazione nel campo politico, economico, commerciale, culturale,
umanitario ed in altri campi,
intendendo sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di
sovranita', uguaglianza, rispetto reciproco, integrita' territoriale
e non-interferenza negli affari interni in conformita' con lo Statuto
dell'ONU, l'Atto Finale di Helsinki, la Carta di Parigi per una nuova
Europa ed altri documenti della CSCE,
ribadiscono la loro decisione di stabilire relazioni diplomatiche e
di scambiare missioni diplomatiche a livello di Ambasciatori, in
conformita' con le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche
e consolari adottate il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963.
La Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan sono
convinte che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra di loro
corrisponde agli interessi nazionali di ambedue gli Stati e che cio'
promuovera' il rafforzamento della cooperazione internazionale e
della pace universale.
Fatto ad Helsinki, il 24 Marzo 1992, in lingua inglese in due
copie, entrambi i testi essendo parimenti autentici.
Per la Repubblica Per la Repubblica
Italiana del Kirghizistan
318.
Baku, 8 maggio 1992
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan,
con scambio di Lettere
(Entrata in vigore: 8 maggio 1992)
Protocollo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian
La Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaigian, ribadendo
la propria fedelta' agli obiettivi ed ai principi della Carta delle
Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi
per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE, delle
Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18
Aprile 1961 e del 24 Aprile 1963, mosse dal desiderio di rafforzare
la collaborazione, la comprensione e la fiducia tra i due Stati,
esprimendo la propria disponibilita' a fondare i rapporti bilaterali
sui principi di eguaglianza e non ingerenza negli affari interni,
considerando che i due Stati hanno intrattenuto relazioni
diplomatiche negli anni 1919-1920, convengono di ristabilire le
relazioni diplomatiche e di istituire Rappresentanze diplomatiche a
livello di ambasciatore.
Fatto a Baku il 8 Maggio 1992 in due copie, in lingua italiana ed
azera, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Ferdinando Salleo Gusein Sadykhov
Ambasciatore d'Italia Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica dell'Azerbaigian
TRADUZIONE NON UFFICIALE
L'AMBASCIATA D'ITALIA
Bahu, 8 maggio 1992
Bahu, 8 maggio 1992
Eccellenza,
con riferimento al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche tra la Reopubblica italiana e la Repubblica
dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del
Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di
Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino
per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica
dell'Azerbaijan.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia
---------------------
S.E. Gusein Dasykhov
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica dell'Azerbaijan
BAKU
REPUBBLICA DELL'AZARBAIJAN
Baku, 8 maggio 1992
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 8 maggio
1992, del seguente tenore:
"Eccellenza,
con riferimento al Protocollo sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica
dell'Azerbaijan, firmato oggi, ho l'onore di proporre, per conto del
Governo italiano, che l'Ambasciatore d'Italia nella Federazione di
Russia, nonche' i membri dell'Ambasciata italiana a Mosca, continuino
per ora a rappresentare la Repubblica italiana nella Repubblica
dell'Azerbaijan.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione."
Sono lieto di comunicarLe che la proposta del Governo Italiano e'
stata accettata dal Governo della Repubblica dell'Azerbaijan.
Gusein Sadykov
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica dell'Azerbaijan
____________________
S.E. Ferdinando Salleo
Ambasciatore d'Italia
presso la Federazione di Russia
319.
Roma, 29 aprile-28 maggio 1992
Scambio di Note tra Italia e Argentina
sulle condizioni di trasferimento alle banche locali
della seconda tranche di 50 milioni di dollari
per il credito di aiuto "Accordo sull'istituzione
del Segretariato Permanente italo-argentino
e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo verbale
firmati a Roma il 10 dicembre 1987"
(Entrata in vigore: 28 maggio 1992)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 29 Apr. 1992
Signor Ambasciatore,
mi e' gradito rivolgermi a Lei in relazione all'"Accordo per
l'istituzione del Segretariato Permanente Argentino-Italiano e degli
altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a
Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988, (in
seguito denominato come l'Accordo del 21.11.1988" e le sue successive
modifiche).
Al riguardo, mi e' gradito proporLe, in nome del Governo italiano,
quanto segue:
1. In base all'articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il
Ministro del Tesoro della Repubblica italiana, su proposta del
Ministero degli Affari Esteri, con decreto n. 345744 dell'11.9.91, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in
seguito denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto
Pubblico, a sottoscrivere una Convenzione Finanziaria con la quale
viene concesso alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in
seguito indicata come "BCRA", Ente Autonomo, facente uso delle
facolta' assegnatele dal suo Statuto ("Carta Organica"), Legge n.
20539, e con la garanzia della Repubblica Argentina, prevista nella
medesima, un credito di aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari
USA, destinato a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani nel
contesto di progetti di investimento del settore privato di cui
all'"Accordo del 21.11.1988", ed alle sue successive modifiche, alle
seguenti condizioni:
---------------------------------------
S.E. Carlos Oscar Keller Sarmiento
Ambasciatore della Repubblica Argentina
R O M A
- RIMBORSO: in 30 (trenta) quote semestrali uguali e consecutive, la
prima delle quali scadente 66 (sessantasei) mesi dopo la data di
entrata in vigore della Convenzione Finanziaria;
- TASSO D'INTERESSE: 1,75% (unovirgolasettantacinquepercento)
nominale annuo, pagabile in semestralita' posticipate, a partire da
ciascun utilizzo.
2. La BCRA trasferira' l'utilizzazione del credito di aiuto alle
banche commerciali argentine che partecipano al procedimento
concordato (in seguito denominate "Banche Commerciali"), che verranno
specificamente autorizzate ad offrirlo ad imprese locali, in
conformita' con la normativa della BCRA.
Tali crediti saranno concessi alle seguenti condizioni:
a) RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali,
uguali, e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima
delle quali scadra' dopo 36 (trentasei) mesi, in ambedue i casi;
b) TASSO D'INTERESSE: non superiore al 3,80%
(trevirgolaottantapercento) annuo, risultante dalla somma del tasso
di interesse del credito di aiuto - pari all'1,75
(unovirgolasettantacinquepercento) annuo -, della commissione
omnicomprensiva a favore della BCRA dello 0,25%
(zerovirgolaventicinquepercento) annuo e della commissione a favore
della Banca Commerciale non superiore all'1,80%
(unovirgolaottantapercento) annuale.
3. Per canalizzare i fondi risultanti dagli ammortamenti di capitale
che effettueranno gli importatori argentini, alle varie scadenze di
rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo Rotativo, nel
quale si depositeranno tali risorse.
4. A tal fine, la BCRA aprira' nei suoi registri un conto denominato
"Fondo Rotativo-Convenzione Finanziaria con MCC per 50 (cinquanta)
milioni di dollari firmata a Buenos Aires il 16 gennaio 1992 ed a
Roma il 28 gennaio 1992 - II tranche". In tale conto la BCRA
depositera' gli importi rimborsati in conto capitale dai beneficiari
dei crediti di aiuto.
5. Le disponibilita' del Fondo Rotativo verranno utilizzate
esclusivamente:
5.1. in primo luogo, per l'effettuazione dei pagamenti a titolo di
ammortamento del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA da parte del
Mediocredito Centrale;
5.2. in secondo luogo e se restassero fondi disponibili dopo aver
effettuato i pagamenti previsti al comma precedente, per il
finanziamento di una parte della componente locale di nuovi progetti
di investimento nel settore privato, approvati con le procedure
previste dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive
modifiche.
6. I termini e le condizioni che saranno applicati ai crediti
concessi a valere sulle risorse del Fondo Rotativo saranno i
seguenti:
- RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) quote semestrali,
uguali e consecutive, a scelta dell'impresa investitrice, la prima
delle quali scadra' 36 (trentasei) mesi dopo l'ultimo giorno del
trimestre nel quale siano computate le operazioni finanziate con il
Fondo Rotativo, considerando come ultimo trimestre valido per le
imputazioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di
validita' della Convenzione Finanziaria sopra menzionata;
- TASSO D'INTERESSE: sara' uguale a quello indicato al punto 2
lettera b.
7. La BCRA emanera' la normativa tecnica necessaria affinche' le
Banche Commerciali siano in condizione di offrire alle imprese
locali, che abbiano progetti approvati secondo le procedure previste
dall'Accordo del 21.11.1988 e dalle sue successive modifiche, i fondi
disponibili menzionati al punto 5.2.
8. La BCRA calcolera' trimestralmente il saldo del Fondo Rotativo.
Il saldo disponibile potra' essere utilizzato nel trimestre
successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi
progetti approvati secondo le procedure previste dall'Accordo del
21.11.1988 e dalle sue successive modifiche. La BCRA comunichera' il
saldo disponibile per ogni trimestre e le erogazioni effettuate al
Comitato Direttivo, che, a sua volta, trasmettera' tali informazioni
al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo)
9. Il presente Accordo costituisce un atto separato rispetto alla
Convenzione Finanziaria menzionata al punto 1 e, pertanto, non
modifica in modo alcuno gli obblighi della BCRA e del MCC assunti in
detta Convenzione. In particolare, nel caso che le disponibilita' del
Fondo Rotativo non fossero sufficienti per assicurare il rimborso
delle quote di capitale del credito di aiuto, ai termini ed alle
condizioni indicate nella Convenzione Finanziaria e nella relativa
Dichiarazione di debito, la BCRA dovra' comunque rimborsare il dovuto
con altre disponibilita'.
Qualora tale schema sia accettato dal Governo dell'Eccellenza
Vostra, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza del medesimo
contenuto, costituiranno un accordo fra i nostri Governi, che
entrera' in vigore in data odierna.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
DE MICHELIS
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Roma, 29 aprile 1992
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 29 aprile 1992,
il cui testo tradotto in lingua spagnola Le invio di seguito:
"SIGNOR AMBASCIATORE:
ho l'onore di rivolgermi a Lei in relazione allo "Accordo per
l'Istituzione della Segreteria Permanente Italo-Argentina e degli
altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmati a Roma il 10
dicembre 1987", sottoscritto il 21 novembre 1988 (in avanti lo
"Accordo del 21.11.1988" e successive modificazioni).
Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Italiano,
quanto segue:
1. In base all'Articolo 6 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, il
Ministro del Tesoro della Repubblica Italiana, su proposta del
Ministero degli Affari Esteri, con Decreto n. 345744 del 11.9.91, ha
autorizzato l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (in
avanti denominato "Mediocredito Centrale"), Ente di Diritto Pubblico,
a sottoscrivere un Accordo Finanziario mediante il quale si concede
alla Banca Centrale della Repubblica Argentina (in avanti denominata
"BCRA"), Ente Autarchico, nell'ambito delle facolta' che le derivano
dal proprio Statuto ("Carta Organica"), Legge 20.539, e con la
garanzia della Repubblica Argentina, nella stessa prevista, un
Credito di Aiuto di 50 (cinquanta) milioni di dollari statunitensi,
destinato a finanziare l'acquisizione di beni e servizi italiani per
progetti di investimento del settore privato in virtu' dello "Accordo
del 21.11.1988" e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:
- RIMBORSO: in 30 (trenta) rate semestrali, uguali e consecutive, la
prima delle quali scadra' a 66 (sessantasei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo Finanziario.
- TASSO D'INTERESSE: 1,75% (uno virgola settantacinque per cento)
nominale annuo, pagabile in rate semestrali con scadenza a partire da
ciascuna utilizzazione.
2. La BCRA trasferira' l'utilizzo del credito di aiuto alle Banche
Commerciali argentine partecipanti a questa operazione (in avanti de-
nominate "Banche Commerciali"), alle quali fornira' espressa
autorizzazione di farne offerta alle aziende locali, conformemente
alla normativa della BCRA.
Detti crediti verranno concessi alle seguenti condizioni:
a) RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali uguali
e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle
quali scadra' a 36 (trentasei) mesi, in entrambi i casi;
b) TASSO D'INTERESSE: non superiore al 3,80% (tre virgola ottanta per
cento, risultante dalla somma dei tassi d'interesse del credito di
aiuto - pari all'1,75% (uno virgola settantacinque per cento) annuo
-, della commissione in ogni caso a favore della BCRA dello 0,25%
(zero virgola venticinque per cento) annuo e della commissione a
favore della Banca Commerciale non superiore all'1,80% (uno virgola
ottanta per cento) annuo.
3. Per convogliare i fondi risultanti dagli ammortizzi di capitale
effettuati dagli importatori argentini, alle varie scadenze di
rimborso dei crediti di aiuto, si costituisce un Fondo di Rotazione,
nel quale verranno depositate dette somme.
4. A tal fine, la BCRA aprira' nella propria contabilita' un conto
denominato "Fondo di Rotazione - Accordo Finanziario con MCC per 50
(cinquanta) milioni di dollari statunitensi firmato a Buenos Aires il
16 gennaio 1992 e a Roma il 28 gennaio 1992 - II Tranche". Su detto
conto la BCRA depositera' gli importi rimborsati a titolo di capitale
da parte dei beneficiari dei crediti di aiuto.
5. Le disponibilita' del Fondo di Rotazione verranno applicate
esclusivamente:
5.1. in primo luogo, per effettuare i pagamenti a titolo di
ammortamenti del credito di aiuto ricevuto dalla BCRA del
Mediocredito Centrale;
5.2. in secondo luogo, e qualora esistano fondi disponibili dopo
aver effettuato i pagamenti previsti dal paragrafo precedente, per
finanziare una parta della componente locale di nuovi progetti di
investimento del settore privato, approvati secondo la procedura
stabilita dall'Accordo del 21.11.1988 e successive modificazioni.
6. I termini e le condizioni che verranno applicati ai crediti
concessi con le risorse del Fondo di Rotazione saranno i seguenti:
- RIMBORSO: in 10 (dieci) o 14 (quattordici) rate semestrali, uguali
e consecutive, a scelta dell'azienda investitrice, la prima delle
quali scadra' a 36 (trentasei) mesi dall'ultimo giorno del trimestre
al quale vengono attribuite le operazioni coperte dal Fondo di
Rotazione, considerando come ultimo trimestre valido per le
attribuzioni quello che si conclude il 31 dicembre del nono anno di
validita' del citato Accordo Finanziario.
- TASSO D'INTERESSE: sara' quello stabilito al punto 2 b).
7. La BCRA emanera' le norme tecniche necessarie al fine di porre le
banche commerciali in condizioni di offrire alle imprese locali, con
progetti approvati in base alla procedura stabilita con l'Accordo del
21.11.88 e successive modificazioni, i fondi disponibili di cui al
punto 5.2.
8. La BCRA calcolera' trimestralmente il sando del Fondo di
Rotazione. Il saldo disponibile potra' essere utilizzato il trimestre
successivo per finanziare parte della componente locale di nuovi
progetti approvati in base alla procedura stabilita nell'Accordo del
21.11.88 e successive modificazioni. La BCRA comunichera' il saldo
disponibile per ciascun trimestre e gli esborsi effettuati al
Comitato Direttivo, che a sua volta trasmettera' tale informazione al
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo).
9. Il presente Accordo costituisce un atto completamente separato
dall'Accordo Finanziario citato al punto 1., e pertanto non modifica
in alcun modo gli obblighi assunti dalla BCRA e dal MCC in detto
Accordo. In particolare, nel caso in cui le disponibilita' del Fondo
di Rotazione non siano sufficienti a garantire il rimborso delle rate
di capitale del credito di aiuto, nei termini e condizioni indicati
nell'Accordo Finanziario e nel relativo atto di debito, la BCRA
dovra' compensarle con altre risorse.
Qualora i suddetti termini vengano accettati dal Governo di Vostra
Eccellenza, la presente e la risposta di Vostra Eccellenza in senso
analogo, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, con
validita' a partire dalla data.
Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia
piu' distinta considerazione".
Al riguardo, e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformita'
del mio Governo con la Nota anzi trascritta, ho l'onore di
comunicarle che quella e la presente Nota costituiscono un Accordo
che entra in vigore in data odierna.
Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione.
Carlos O. Keller Sarmiento
Ambasciatore della Repubblica Argentina
320.
Pechino, 9 giugno 1992
Protocollo d'Intesa
tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero
e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese
relativo al progetto "Centro per la protezione
e la conservazione dei beni culturali a Xian"
(Entrata in vigore: 9 giugno 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo d'Intesa
tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
ed il Ministero delle Relazioni Economiche con l'estero
e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese
L'Ambasciatore Giuseppe Santoro, Direttore Generale della Direzione
Generale per lo Sviluppo e la Cooperazione (DGCS) del Ministero
Italiano per gli Affari Esteri ed il Signor Yu Xiao Song, Sotto-
Segretario presso il Ministero Cinese per le Relazioni Economiche con
l'Estero ed il Commercio (MOFERT) si sono incontrati a Beijing il 9
giugno, 1992 ed in considerazione:
a. di quanto stabilito a Roma, il 16 ottobre 1991, da una
delegazione Cinese del MOFERT e da rappresentanti della DGCS
relativamente a proposte per la cooperazione italo-cinese nel campo
della "tutela del patrimonio culturale ed ambientale";
b. di quanto deciso a Beijing il 12 Dicembre 1991 da rappresentanti
del MOFERT e da una delegazione Italiana della DGCS;
c. della decisione formale del Comitato di Guida della DGCS
adottata il 18 Marzo 1992, relativa ad un credito-dono di Lire
Italiane 4.797.975.000 ed alla nomina dell'Istituto italiano per il
Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) come ente operativo per
l'"Istituzione del Centro Xi'an per la conservazione ed il restauro
dei reperti culturali",
hanno convenvenuto sui seguenti punti:
1. Obiettivo del progetto e' l" Istituzione del Centro Xi'an per la
conservazione ed il restauro dei reperti culturali."
Il Centro sara' localizzate nel Museo di Storia Shaanxi di Xi'an.
Il Centro avra' il ruolo di istituzione- guida per la conservazione
ed il restauro dei beni culturali nelle provincie nord-occidentali
della R.P.C., in particolare: Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang e
Ningxia.
2. Le attivita' specifiche del Centro, le sue strutture operative
nonche' l'equipaggiamento scientifico fornito dalla parte italiana
saranno esposte in dettaglio nel Piano esecutivo che dovra' essere
approvato a Xi'an dagli Enti operativi di entrambe le Parti.
3. Il progetto sara' coordinato da un Comitato scientifico
congiunto di otto membri. L'Ente operativo (IsMEO) e l'Ente Partner
(Ufficio Provinciale di Shaanxi per i Musei ed i reperti archeologici
-SPBMAD) nomineranno ognuno 4 membri. La presidenza del Comitato
sara' cinese. La Direzione delle attivita' scientifiche e di
formazione sara' Italiana.
4. I laboratori, gli strumenti scientifici, l'equipaggiamento
tecnico e didattico e le forniture di ufficio saranno gestiti dal
Comitato Scientifico congiunto.
I costi di manutenzione degli strumenti scientifici e tecnici
saranno inclusi nel bilancio preventivo del Progetto.
OBBLIGHI DELLE DUE PARTI
La Parte italiana fornira':
1. Strumenti scientifici; Equipaggiamento di laboratorio e tecnico;
Materiale didattico; Forniture di Ufficio in misura non superiore al
60% dell'importo totale (Lire italiane 4.797.975.000) stanziato per
il progetto triennale.
2. Personale scientifico e tecnico incaricato dell'organizzazione
tecnica del Centro; corsi di formazione di base e superiori in
materia di scavi, di diagnosi, di conservazione e di restauro dei
reperti culturali.
3. 4 borse di studio (ciascuna di dodici mesi) destinate ai membri
del personale scientifico-tecnico del Centro per consentir loro di
partecipare ai corsi di formazione superiore all'Istituto Centrale
per il Restauro di Roma.
4. Un corso universitario di tre anni sulla "Gestione dei Beni
Culturali" riservato ad un membro del personale del Centro, laureato
(a livello Universitario).
5. Equipaggiamento per il miglioramento del laboratorio di restauro
del "Museo dei guerrieri in Terracotta Lingtong".
La Parte cinese fornira':
1. Alloggi e fondi di riserva per il Centro, nonche' i materiali e
la mano d'opera necessaria per migliorare ed adeguare le sue
condizioni strutturali.
2. Un numero appropriato di personale scientifico-tecnico ed
amministrativo, assicurando che esso abbia una adeguata conoscenza
dell'italiano.
3. Un sito archeologico adatto allo svolgimento di ricerche
congiunte e di programmi di formazione vertenti sugli scavi e sulle
tecniche di conservazione.
4. Condizioni adeguate per l'alloggio degli esperti italiani a
Xi'an.
5. Esonero dai dazi doganali per l'equipaggiamento ed i materiali
forniti dalla Parte italiana.
6. Schema assicurativo che copra le attivita' del Centro.
INIZIO E DURATA DEL PROGETTO.
Il Progetto, della durata di tre anni, e' destinato ad entrare in
funzionamento non oltre il mese di gennaio 1993, subordinatamente
all'arrivo del materiale presso la sede del Centro.
Entrambe le Parti hanno espresso il desiderio che il Progetto venga
continuato, in uno spirito di amicizia e di cooperazione scientifica,
anche dopo il completamento del Progetto.Gli obiettivi ed il
contenuto della cooperazione successiva, concepita come un prosieguo
del progetto originale, saranno convenuti di comune accordo ed in
tempo debito.
Il presente Memorandum e' redatto in cinese ed in inglese, entrambi
i testi essendo ugualmente validi.
Ciascuna Parte conservera' due copie del presente documento, una in
inglese ed una in cinese.
Ambasciatore Giuseppe Santoro Signor Yu Xiao Song
(Direttore generale della DGCS) (Sottosegretario al MOFERT)
Firmato a Beijing,
321.
Buenos Aires, 24 giugno 1992
Accordo mediante Scambio di Lettere
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina
per la concessione all'Argentina di una linea di credito
di 100 milioni di dollari USA
(Entrata in vigore: 24 giugno 1992)
L'Ambasciatore d'Italia
Buenos Aires, 24 giugno 1992
Signor Ministro,
in relazione ai colloqui intercorsi tra una delegazione del Governo
della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della
Repubblica Argentina, nei quali, considerato il ruolo attribuito alla
piccola e media impresa italiana e argentina nel quadro della
Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato
Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, si sono discussi gli aspetti
creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i
due Paesi e, in particolare, l'ampliamento delle forniture italiane
di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti a enti e
imprese private argentine incluse quelle medio/piccole, ho l'onore di
confermarLe quanto segue:
1. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana sono disposte
a facilitare la concessione, da parte di uno o piu' Istituti italiani
a medio termine che ne facciano richiesta, alle Banche argentine,
riconosciute di carattere pubblico dalla SACE ovvero che beneficino
di garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, crediti
finanziari fino ad un importo complessivo massimo di $USA 100 milioni
o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., destinati
all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni
d'investimento di produzione italiana, unitamente a ricambi e servizi
connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica,
montaggio), nell'ambito della legge italiana n. 227 del 24/5/77 e
successive modifiche.
Le due Parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del
credito previsto dal presente accordo al finanziamento di forniture
effettuate da parte di piccole e medie imprese italiane; in
particolare il 15% dell'importo totale potra' essere destinato, in
via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in manifestazioni
fieristiche in Argentina.
Signor Ministro
degli AFFARI ESTERI
Ing. Guido DI TELLA
Reconquista 1088 - P. 14
BUENOS AIRES
Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in
dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la Lira italiana, i Marchi
tedeschi, i Franchi svizzeri, i Fiorini olandesi, verra' preso in
considerazione il tasso di conversione $USA/ECU, $USA/Lit.,
$USA/D.M., $USA/F.O1., risultante dal corso dei cambi vigenti in
Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni
interbancarie, o nel caso di forniture di impianti completi, due
giorni prima della stipula del contratto commerciale.
2. Il suddetto complessivo importo formera' oggetto di singole
convenzioni fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche
argentine. Per la forniture di impianti completi, le convenzioni
dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1993, a fronte di
contratti firmati entro il 31 dicembre 1992. Per le altre forniture
potranno essere stipulate entro il 31 dicembre 1992 convenzioni cumu-
lative ("Open") destinate al finanziamento di contratti da firmarsi
entro il 30 giugno 1993.
Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti
dalle Banche argentine agli Istituti italiani finanziatori, saranno
da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorita' italiane: la
richiesta potra' eventualmente essere accolta senza necessita' di
formale modifica del presente Accordo.
3. Ciascuna convenzione di credito fatta con le Banche argentine:
a) dovra' essere di ammontare non inferiore a $USA 5 milioni o
equivalente in ECU, Lira Italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1.;
b) prevedera' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di
ciascun contratto, inteso che il residuo dovra' essere regolato per
contanti dalla Parte argentina tra l'ordine (minimo 5%) e la
spedizione; il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente
inseriti per motivi tecnici nei contratti non potra' superare la
percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte
argentina;
c) sara' regolata al tasso di interesse previsto dagli impegni
assunti dall'Italia nel quadro del "Consensus" - tasso matrice e/o
tasso CIRR, quello che risulti piu' basso - al momento della firma
dei singoli contratti commerciali.
Tale tasso sara' applicabile:
- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione
finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del
contratto commerciale, altrimenti verra' applicato il tasso, come
sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di
credito;
- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di
imputazione sia fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre
mesi dalla data di firma del contratto commerciale. Per i contratti
la cui imputazione venga richiesta oltre detto periodo, il tasso da
applicare sara' quello vigente alla data dell'imputazione.
Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e
decorreranno dalla data dei singoli utilizzi, cioe' dalle singole
erogazioni in favore degli esportatori italiani;
d) potra' essere regolata, in alternativa con quanto previsto alla
precedente lettera c) e qualora cosi' concordato dagli Istituti
italiani finanziatori e dalle Banche argentine, ai normali tassi di
mercato prevalenti per ciascuna delle valute previste dal presente
Scambio di Lettere;
e) a carico della Parte argentina saranno poste le spese di
assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla
S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi
intergovernativi, sara' quello in vigore nei riguardi dell'Argentina
al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte
delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovra'
essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della
convenzione finanziaria;
f) prevedera' i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti
termini di rimborso:
I) per forniture di impianti completi di valore superiore a $USA 8
milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in
17 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra'
a sei mesi dalla consegna dell'impianto;
II) per forniture di impianti, macchinari, attrezzature e relativi
ricambi e servizi di valore compreso tra $USA 500.000 e $USA 8
milioni o equivalente in ECU, Lira italiana, D.M., Fr.Sv., F.O1., in
10 rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra'
il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun
anno e il 31/3 dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel
secondo semestre;
III) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di
$USA 100.000 e $USA 500.000, o equivalente in ECU, Lira italiana,
D.M., Fr.Sv., F.O1, relativi a forniture di macchinari, attrezzature
industriali e relative parti di ricambio il rimborso avra' luogo in
sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadra'
il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun
anno ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre
dell'anno precendente.
4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla
messa a disposizione delle linee di credito, saranno concordati fra
gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e
commerciali. Le Banche argentine e gli Istituti di credito italiani
restano d'intesa che tali contratti, stipulati in una delle valute
sopra indicate, non potranno includere alcuna clausola di
prefissazione di cambio e dovranno essere inseriti, per il
finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa
valuta, secondo quanto previsto al punto 2.
Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno
1993, secondo quanto previsto al precedente punto 2.
L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo
avverra' su specifiche richieste delle Banche argentine agli Istituti
italiani finanziatori, che a seguito delle stesse potranno procedere
direttamente a tale inserimento, previa verifica della rispondenza
dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, fatta salva la
necessita' di eventuali autorizzazioni merceologiche.
6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo
Scambio di Lettere del 31 gennaio 1989, restando inteso che sono
fatte salve le operazioni realizzate o da realizzare a valere su
detto precedente Accordo, secondo le modalita' e condizioni dallo
stesso previste.
Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non piu' tardi del 30
giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
Il presente Accordo entrer in vigore all'avvenuto Scambio di
Lettere e rester valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed
interessi dei crediti concessi saranno stati completati.
Le sara' grato, Signor Ministro, se vorr" confermare l'accordo del
Suo Governo su quanto sopra esposto.
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
L'Ambasciatore d'Italia
Claudio Moreno
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Buenos Aires, 24 giugno 1992
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in riferimento alla
Sua nota recante la data odierna, la quale, tradotta in spagnolo,
testualmente dice:
"Signor Ministro,
in riferimento alle conversazioni intrattenute fra una delegazione
del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione del Governo
della Repubblica Argentina, nelle quali, in considerazione del ruolo
attribuito alla piccola e media impresa italiana e argentina nel
contesto della Relazione Associativa Particolare creata con la firma
del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, sono stati
discussi gli aspetti creditizi relativi allo sviluppo delle relazioni
commerciali fra i due paesi e in particolare, l'ampliamento delle
forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali e altri
prodotti a enti e imprese private argentine, comprese le medie e le
piccole, ho l'onore di confermarLe quanto segue:
A S.E. il signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana
D. Claudio Moreno
BUENOS AIRES
1. Le competenti autorita' della Repubblica Italiana sono disposte a
favorire la concessione, da parte di uno o di vari istituti italiani
a medio termine che lo richiedano, alle Banche argentine,
riconosciute dalla SACE come aventi carattere pubblico, o che godano
della garanzia diretta o indiretta della Repubblica Argentina, di
crediti finanziari fino ad un importo complessivo massimo di 100
milioni di dollari USA, ovvero fino all'equivalente in ECU, lire
italiane, marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi,
destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, altri
beni di investimento di produzione italiana, unitamente alle parti di
ricambio e ai servizi connessi ("engineering", brevetti, know-how,
assistenza tecnica, montaggio), nell'ambito della legge italiana n.
227 del 24/5/77 e successive modificazioni.
Le due parti si impegnano a destinare il 35% dell'importo del
credito previsto nel presente accordo al finanziamento di forniture
effettuate da piccole e medie imprese italiane; in particolare, il
15% dell'importo totale potra' essere destinato, in via prioritaria,
a forniture di macchinari esposti in occasione di fiere allestite in
Argentina.
All'unico scopo di stabilire l'equivalenza di valore fra detto
importo in dollari statunitensi e rispettivamente con l'ECU, la lira
italiana, il marco tedesco, il franco svizzero, il fiorino olandese,
verra' preso in considerazione il tasso di conversione dollaro/ECU,
dollaro/lira italiana, dollaro/marco tedesco, dollaro/franco
svizzero, dollaro/fiorino olandese, risultante dal corso dei cambi
vigenti in Italia due giorni prima della stipula delle convenzioni
interbancarie o, nel caso di fornitura di impianti completi, due
giorni prima della stipula del contratto commerciale.
2. Il suddetto importo complessivo sara' oggetto di convenzioni sepa-
rate fra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere
stipulate fino al 30 giugno 1993, in base ai contratti firmati fino
al 31 dicembre 1992.
Per le ulteriori forniture potranno essere stipulate fino al 31
dicembre 1992 convenzioni comulative ("open") destinate a finanziare
i contratti firmati entro il 30 giugno 1993.
Eventuali mutamenti di tali termini che fossero richiesti dalle
Banche argentine agli istituti finanziatori italiani verranno
sottoposti da questi ultimi alle competenti autorita' italiane: la
richiesta potra' eventualmente essere accettata senza necessita' di
una modifica formale del presente Accordo.
3. Ogni convenzione di credito realizzata con le Banche argentine:
a) dovra' essere per un importo non inferiore ai 5 milioni di
dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi tedeschi,
franchi svizzeri, fiorini olandesi;
b) stabilira' il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di
ciascun contratto, fermo restando che il residuo dovra' essere pagato
in contanti dalla Parte argentina fra l'ordine (minimo 5%) e l'invio.
Il valore delle merci e dei servizi esteri eventualmente inclusi nei
contratti per ragioni tecniche non potra' eccedere la percentuale dei
pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina;
c) verra' pagata al tasso di interesse previsto negli accordi presi
dall'Italia nell'ambito del "Consensus" - tasso matrice di consensus
e/o tasso CIRRS, a seconda del piu' basso - al momento della firma di
ciascuno dei contatti commerciali. Detto tasso sara' applicabile:
- nel caso di crediti condizionati, purche' la relativa convenzione
finanziaria venga stipulata entro sei mesi dalla firma del contratto
commerciale: in caso contrario, si applichera' il tasso, come
stabilito in precedenza, in vigore al momento della firma della
convenzione di credito.
- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione
venga fatta pervenire all'Istituto finanziatore entro tre mesi dalla
firma del contratto commerciale. Per i contratti la cui imputazione
venga richiesta dopo tale periodo, il tasso da applicare sara' quello
in vigore alla data di imputazione. Gli interessi verranno
corrisposti con cadenza semestrale posticipata e matureranno a
partire dalla data di ciascun utilizzo, vale a dire, di ciascuna
delle erogazioni a favore degli esportatori italiani;
d) potra' essere corrisposto, in alternativa a quanto previsto dal
precedente punto c) e sempre che sia stato concordato con gli
Istituti italiani finanziatori e dalle Banche argentine ai normali
tassi di mercato prevalenti per ciascuna delle divise previste dal
presente scambio di Note;
e) saranno a carico della parte argentina le spese di assicurazione
del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla SACE con i
benefici previsti dai crediti concessi con accordi intergovernativi,
sia quello in vigore per l'Argentina al momento della concessione
della copertura assicurativa con ciascuna delle convenzioni di
credito: il premio di assicurazione dovra' essere corrisposto nella
stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;
f) contemplera' i seguenti valori minimi contrattuali e i seguenti
termini di rimborso:
I) per forniture di impianti completi di valore superiore agli 8
milioni di dollari o all'equivalente in ECU, lire italiane, marchi
tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 17 quote semestrali
successive e uguali, la prima delle quali scadra' a sei mesi dalla
consegna dell'impianto;
II) per la fornitura di impianti, macchinari, attrezzature e rela-
tive parti di ricambio e servizi dal valore compreso fra 500.000 e 8
milioni di dollari USA o all'equivalente in ECU, lire italiane,
marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, in 10 quote
semetrali successive e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9
per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3
dell'anno successivo per gli utilizzi effettuati nel secondo
semestre;
III) per contratti dal valore unitario compreso fra 100.000 e
500.000 dollari USA, o l'equivalente in ECU, lire italiane, marchi
tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, relativi alla fornitura
di macchinari, attrezzature industriali e alle relative parti di
ricambio, il rimborso avra' luogo in sei quote semestrali successive
e uguali, la prima delle quali scadra' il 30/9 per gli utilizzi
effettuati nel primo semestre di ogni anno e il 31/3 per gli utilizzi
effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente.
4. I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla
disponibilita' delle linee di credito saranno concordati fra gli
Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine.
5. Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le
forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e
commerciali. Le Banche argentine e gli istituti di credito convengono
che tali contratti, stipulati in una delle valute suddette, non
potranno contenere altre clausole di predeterminazione di cambio e
devono essere inserite, per il finanziamento, in una convenzione
finanziaria espressa nella stessa valuta, in base a quanto stabilito
nel precedente punto 2).
Potranno essere imputati alle convenzioni di credito i contratti
firmati a partire dalla data del presente Accordo fino al 30 giugno
1993, secondo quanto stabilito nel precedente punto 2).
L'inserimento dei contratti nel contesto del presente Accordo avra'
luogo su richiesta specifica delle Banche argentine agli Istituti
italiani finanziatori che, al ricevimento degli stessi, potranno
procedere direttamente a detto inserimento, previa verifica della
conformita' dei contratti con le norme dell'Accordo, tranne che siano
necessarie eventuali autorizzazioni merceologiche.
6. Il presente Accordo fa seguito a quello realizzato con lo scambio
di note del .. gennaio 1989, fermo restando che viene fatta eccezione
per le operazioni realizzate o da realizzarsi avvalendosi di detto
accordo, in base alle modalita' e condizioni previste dallo stesso.
Le delegazioni dei due Paesi si incontreranno non oltre il 30
giugno 1993 per verificare lo stato di utilizzo del credito.
Il presente Accordo entrera' in vigore una volta effettuato lo
scambio di note e sara' valido fino a quando non saranno stati
ultimati tutti i rimborsi per capitale e per interessi sui crediti
concessi.
Le saro' grato, Signor Ministro, se vorra' confermare la
conformita' del Suo Governo con quanto esposto nella presente.
Senza ulteriori aggiunte, La saluto con la mia piu' alta
considerazione".
Al riguardo e nell'esprimere a Vostra Eccellenza la conformita' del
mio Governo con i termini della Nota sopra trascritta, mi e' gradito
comunicarLe che quella e la presente costituiranno un Accordo fra i
nostri due Governi che entrera' in vigore in data di oggi.
Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione.
322.
Entebbe, 3 agosto 1992
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica dell'Uganda sull'assistenza italiana
al fine di promuovere servizi ortopedici e fisioterapici
per gli invalidi in Uganda
(Entrata in vigore: 3 agosto 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Uganda sull'assistenza italiana
in vista di promuovere servizi ortopedici e fisioterapeutici
per gli invalidi in Uganda.
Il presente accordo e' concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo
della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non-
Governativa "International Service Volunteers'Association" di Corso
Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI
- Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una
parte,
e
Il Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro
della Sanita' di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in
appresso denominata il "Governo") d'altra parte;
Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica
firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre-
stare assistenza al Governo ugandese,
e
Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo,
l'ONG AVSI gia' lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nei
distretti di Kitgum e di Hoima,
e
Considerando che il Governo della Repubblica dell'Uganda, avendo
apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI,
desidera estendere ai Laboratori Ortottici, di Prostetica ed ai
Servizi Fisioterapeutici localizzati presso gli ospedali di Mulago,
Fort-Portal, Mbale, Mbarara, ed alla Scuola di Fisioterapia di
Mulago, per i prossimi tre anni, la cooperazione con il Governo della
Repubblica Italiana tramite la stessa organizzazione,
e
Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo
l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla
popolazione dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con
il Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'ONG italiana
AVSI,
Il presente Accordo stabilisce quanto sopra:-
Articolo 1
Portata
I programmi sanitari in base al presente Accordo mirano a
contribuire in maniera significativa al miglioramento delle
condizioni di vita degli invalidi in Uganda.
Articolo 2
Applicazione
Il presente accordo fa parte di un progetto comune che implica
varie Parti:
- L'Associazione britannica di Croce Rossa "B.R.C.S"
- L'Associazione Ugandese di Croce Rossa "U.R.C.S."
- Il Ministro della Sanita' ugandese "M.O.H."
- La Cooperazione italiana "I.C." rappresentata dall'A.V.S.I.
Articolo 3
Obiettivi Generali del Progetto comune
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
3.1 Sviluppare i laboratori ortottici, di prostetica ed i Servizi
Fisioterapeutici esistenti per i mutilati in Uganda, ed in maniera
pia' specifica il Laboratorio ortopedico nazionale presso l'ospedale
di Mulago a Kampala ed i laboratori regionali a Mbale, Fort-Portal, e
Mbarara.
3.2 Addestrare il personale nei laboratori e migliorare le loro
capacita'.
3.3 Addestrare nuovi fisioterapeuti e migliorare le capacita' del
personale esistente nei servizi di fisioterapia in cui i laboratori
sono situati.
Articolo 4
Obiettivi specifici della Cooperazione italiana
Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 3, vi sono
obiettivi specifici miranti a:
4.1 Fornire un supporto agli ambulatori ortopedici e di
riabilitazione negli Ospedali di Mulago, Fort Portal, Mbarara, Mbale.
4.2 Sostenere, riparare e mantenere la costruzione dell'ex-progetto
FAI/Pro-Juventute.
4.3 Riabilitare e sostenere la Scuola di Fisioterapia.
4.4 Migliorare le capacita' dei fisioterapeuti mediante corsi di
aggiornamento e seminari.
4.5 Introdurre un sistema di informazione al fine di ottenere dati
circa il numero ed il tipo degli invalidi esistenti in Uganda, in
particolare nei distretti dove sono situati i laboratori ortopedici.
Articolo 5
Termini di base delle operazioni
5.1 Un Comitato di Direzione sara' istituito e avra' come funzioni
di sorvegliare le operazioni dei laboratori ed i loro rapporti con
l'Ospedale di Mulago, gli ospedali regionali ed i laboratori.
5.2 Il Comitato di Direzione sara' costituito da:
1. Un rappresentante del Ministero della Sanita'
2. Il Capo del Reparto ortopedico dell'Ospedale di Mulago, con
qualifica di Presidente.
3. Un rappresentante del B.R.C.S.
4. Un rappresentante dell'U.R.C.S.
5. Un rappresentante del Reparto Ortopedico
6. Un rappresentante dell'Amministrazione dell'Ospedale di Mulago.
7. Un rappresentante dell'Associazione nazionale degli Invalidi in
Uganda.
8. Tre membri pubblici.
9. Il direttore del Laboratorio ortopedico di Mulago, con qualifica
di Segretario.
5.3 Il Comitato di Direzione sara' libero di co-optare ogni altra
persona o piu' persone.
5.4 Il Comitato di Direzione decidera' per quanto riguarda la sua
costituzione e procedura di riunione, e per la direzione in generale.
Articolo 6
Impegni del Governo italiano
Gli impegni intrapresi dal Governo italiano attraverso l'AVSI per
la realizzazione del presente programma includono la fornitura ed il
finanziamento di quanto segue:
6.1 Personale Tecnico italiano
(i) 1 Ufficiale medico specializzato nel campo della Medicina di
Riabilitazione
(ii) 3 Fisioterapeuti
(iii) 1 Tecnico Polivalente.
6.2 Trasporto
(i) 3 autoveicoli a quattro ruote per il personale italiano.
(ii) 1 automobile a quattro ruote per il tecnico polivalente.
(iii) 1 Pullmino
(iv) La manutenzione di quanto sopra.
6.3 Costruzione
(i) Riparazioni generali e manutenzione degli edifici dell'ex-
progetto FAI/Pro-Juventute.
(ii) Riparazioni generali e manutenzione dei locali dei servizi di
fisioterapia.
(iii) Ripristino e manutenzione dell'edificio della Scuola di
Fisioterapia.
6.4 Equipaggiamento
(i) Fornitura dei necessari equipaggiamenti e strutture di supporto
per le unita' di fisioterapia.
(ii) fornitura di strutture di supporto e di di equipaggiamento,
per i seminari ed i corsi di aggiornamento.
(iii) Fornitura di libri, materiale didattico e strutture di
supporto per la scuola di fisioterapia.
(iv) fornitura di equipaggiamenti e di supporti cartacei per il
sistema sanitario di informazione.
(v) fornitura di materiale di ufficio e di strumenti per la squadra
italiana.
6.5 Comunicazioni
Fornitura di un apparecchio radio per ufficio e di un collegamento
radio mobile con l'Ambasciata italiana e le frequenze MOH.
6.6 Incentivi
Saranno forniti incentivi per il personale distaccato nella zona di
intervento I.C., sotto forma di merci e di servizi.
Articolo 7
Impegni del Governo della Repubblica Ugandese
7.1 Il Governo Ugandese, attraverso il Ministero della Sanita'
(M.O.H.), fornira' appoggi al programma, garantendo che una piena
cooperazione venga concessa alla equipe italiana.
7.2 Il Governo:
a) offrira' una completa assistenza e le necessarie autorizzazioni,
compreso, se del caso, l'importazione in esenzione fiscale dei
macchinari richiesti, delle merci e dei materiali di costruzione,
nonche' l'esonero da ogni onere fiscale.
b) Rendera' disponibili le esistenti strutture dei Laboratori
ortopedici ai fini dell'esecuzione del programma e mettera' a
disposizione il personale che gia' lavora nei Laboratori ortopedici e
nelle Unita' fisioterapiche ed altre, come e quando richiesto, in
conformita' con le istruzioni del Comitato di Direzione.
c) Fara' avere al personale italiano che lavora nel programma i
documenti necessari, in base a quanto richiesto dai regolamenti
ugandesi.
d) Rilevera' la piena responsabilita' al termine del programma.
Articolo 8
Obblighi
L'equipe italiana:
a) svolgera' il suo lavoro in conformita' con i regolamenti del
Ministero della Sanita' dell'Uganda;
b) si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per tutta la
durata del suo mandato;
c) Rispettera' appieno le leggi, i regolamenti e le norme doganali
ugandesi, nonche' il principio di non-interferenza negli affari
interni dell'Uganda;
d) Svolgera' le sue funzioni in conformita' con i principi piu'
elevati di etica medica e professionale e con i principi e le prassi
internazionali.
Articolo 9
Privilegi ed Immunita'
Il Governo Ugandese:
a) concedera' visti di entrata e di uscita gratuiti, nonche' ogni
altro permesso necessario al personale italiano ed alle loro
famiglie.
b) esonerera' il personale italiano da dazi doganali, tasse ed
altri oneri connessi per quanto riguarda gli articoli importati in
Uganda per uso ufficiale e personale.
c) autorizzera' il personale italiano che lavora nel Programma, ad
importare e ad immatricolare un'autovettura in Uganda senza dover
pagare dazi o ogni altra tassa analoga sulla prima immatricolazione,
diversa dal canone di registrazione d'uso.
d) Si assumera' la responsabilita' civile per gli atti compiuti dal
personale italiano durante le loro attivita' professionali connesse
al programma, tranne per atti di negligenza grave e/o omissioni
riconosciute come tali da entrambe le parti e suscettibili di dar
luogo ad una richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte
di terzi.
Articolo 10
Valutazione
Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del
programma e sulle condizioni di lavoro in generale sara' effettuata
dai rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la
partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.
Articolo 11
Durata
11.1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni, prorogabile
e rinnovabile in base ad un accordo reciproco di entrambi i Governi.
11.2 Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento con il
consenso reciproco di entrambe le Parti.
Articolo 12
Approvazione
Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma da
entrambe le parti.
Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno
riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.
Per il Governo della Per il Governo
della Repubblica italiana Repubblica Ugandese
Firma.................. Firma..................
Nome................... Nome............
Qualifica.............. Qualifica..............
Luogo.................. Luogo..................
Timbro................. Timbro.................
323.
Entebbe, 3 agosto 1992
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica dell'Uganda
concernente l'assistenza italiana alle attivita' sanitarie
nel distretto di Kitgum
(Entrata in vigore: 3 agosto 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica dell' Uganda sull'assistenza italiana
alle attivita' sanitarie nel Distretto di Kitgum.
Il presente accordo e' concluso il 3 agosto 1992 tra il Governo
della Repubblica italiana rappresentato dalla Organizzazione Non-
Governativa " International Service Volunteers'Association" di Corso
Carducci, 85 - 47023 CESENA (FO), ITALIA (in appresso denominata AVSI
- Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) da una
parte,
e
Il Governo della Repubblica dell'Uganda rappresentato dal Ministro
della Sanita' di quest'ultima, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda (in
appresso denominato il "Governo") d'altra parte;
Considerando che in base all'Accordo di Cooperazione Tecnica
firmato il 22 febbraio 1984, il Governo italiano ha convenuto di pre-
stare assistenza al Governo ugandese,
e
Considerando che, in base alle disposizioni del succitato accordo,
l'ONG AVSI gia' lavora nei programmi di cooperazione sanitaria nel
distretto di Kitgum a seguito del "Memorandum d'Intesa" firmato il 30
aprile 1985;
e
Considerando che il Governo della Repubblica dell'Uganda, avendo
apprezzato le ottime prestazioni fornite dai volontari dell'AVSI,
desidera prorogare per i prossimi tre anni la cooperazione con il
Governo della Repubblica Italiana attraverso la stessa organizzazione
nel Distretto di Kitgum,
e
Considerando che il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo
l'obiettivo di migliorare le prestazioni sanitarie fornite alla
popolazione Ugandese, desidera continuare la sua cooperazione con il
Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'ONG italiana
"AVSI",
Il presente Accordo stabilisce quanto segue:
Articolo 1
Portata
Il programma sanitario in base al presente Accordo mira a
contribuire in maniera significativa al miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione di Kitgum durante questo
particolare periodo di difficolta' e di emergenze, continuando,
laddove possibile, allo sviluppo delle attivita' iniziate con i
programmi precedenti.
Articolo 2
Obiettivi Generali
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
2.1 Miglioare i livelli sanitari della popolazione del Distretto di
Kitgum, dando la precedenza ai gruppi ad alto rischio ed a quelli
piu' vulnerabili.
2.2 Attuare i principi e le prassi dell'Assistenza Sanitaria
primaria.
2.3 Ripristinare le strutture sanitarie e garantire il
proseguimento dei servizi forniti dall'Ospedale di Kitgum,
dall'Ospedale di S. Joseph e dall'Ospedale di Kalongo.
2.4 Procedere ad integrare gradualmente nel Distretto le attivita'
sanitarie, curative, preventive e di promozione.
2.5 Formare il personale medico sanitario mediante una formazione
durante il servizio, corsi di aggiornamento e corsi all'estero.
2.6 Formare tecnici (falegnami, muratori ecc.) mediante un
addestramento sul posto di lavoro ed altre attivita'.
Articolo 3
Obiettivi specifici
Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, vi saranno
obiettivi specifici miranti a:
3.1 Sostenere e sviluppare i Programmi Nazionali Sanitari, in
particolare: UNEPI, UEDMP, HIS, NACP, UNTLCP, MCH/FP, CDD.
3.2 Sostenere il Programma di estirpazione del dragoncello per
mezzo dell'istruzione sanitaria, con il ripristino e la manutenzione
di pozzi trivellati, e promuovendo un sistema a livello comunitario
di manutenzione delle sorgenti di acqua, incoraggiando l'uso di
latrine VIP-Ventilated improved pits (fornite di impianto di
aerazione), la rimozione dei rifiuti e l'igiene domestica.
3.3 Il rinnovamento degli edifici dell'Ospedale di Kitgum, in
particolare:
3.3.1 Le riparazioni generali ed il ripristino ordinario di tutte
le corsie e dei vari reparti.
3.3.2 Il ripristino e l'ingrandimento del reparto di ostetricia e
ginecologia.
3.3.3 Il ripristino del reparto di chirurgia.
3.3.4 Il ripristino e l'ampliamento dell'ambulatorio.
3.3.5 La recinzione degli spazi annessi all'ospedale.
3.4 La costruzione di quattro appartamenti per gli ufficiali medici
nell'ospedale di St. Joseph.
3.5 La fornitura dell'equipaggiamento e della mobilia necessari per
l'ospedale.
3.6 L'integrazione delle prestazioni fornite dai Servizi Sanitari
pubblici e privati nei settori della (i) medicina preventiva, (ii)
pre-natale, neo-natale e dell'assistenza sanitaria per i bambini
inferiori ai cinque anni, (iii) della nutrizione, (iv) della
pianificazione familiare (v) dell'assistenza Sanitaria a livello
comunitario.
3.7 Il sostegno al Bollettino sanitario distrettuale.
3.8 Il sostegno alle Scuole di formazione di ostetricia di Kalongo
per levatrici iscritte e registrate.
Articolo 4
Impegni del Governo italiano
Gli impegni intrapresi dal Governo Italiano tramite l'AVSI per la
realizzazione di questi programmi includono la fornitura ed il
finanziamento di quanto segue:
4.1 Personale tecnico Italiano
(i) 1 coordinatore di programma con dottori in Sanita' pubblica
e medicina tropicale
(ii) 1 ufficiale medico con dottorato in chirurgia
(iii) 1 ufficiale medico con dottorato in ostetricia e ginecologia
(vi) 1 Ufficiale medico con dottorato nelle malattie dei polmoni
(v) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria e chirurgia
(vi) 1 Ufficiale medico con dottorato in pediatria
(vii) 1 Ufficiale medico
(viii) 1 Amministratore
(ix) 1 tecnico polivalente
(x) 1 Direttore logistico.
4.2 Trasporto
(i) 9 autoveicoli a quattro ruote
(ii) 9 cicli a motore
(iii) 115 biciclette
(iv) 1 camion
(v) Manutenzione e costi di funzionamento dei summenzionati
veicoli.
4.3 Edifici
Esecuzione delle costruzioni, degli edifici e dei ripristini
secondo i punti 3.3 e 3.4.
4.4 Equipaggiamento
4.4.1 Fornitura dell'equipaggiamento necessario, della mobilia e
delle attrezzature per le nuove strutture degli ospedali.
4.4.2 Fornitura di supporti cartacei e di equipaggiamento per le
scuole di formazione, i seminari,m i corsi, la produzione del
Bollettino sanitario, e materiale didattico.
4.4.3 Fornitura di strumenti e di macchinari per il laboratorio
dell'Osepdale di Kitgum.
4.5 Comunicazioni
Fornitura di un apparecchio d'ufficio per chiamate radio e di due
collegamenti mobili per appelli via radio collegati con le frequenze
dell'Ambasciata Italiana, del Ministero della Sanita' e del
Dipartimento per lo Sviluppo idrico.
4.6 Farmaci
Entrambe gli ospedali saranno riforniti se necessario con farmaci,
l'occorrente per le medicazioni ed articoli vari per far fronte alle
necessita' di qualsiasi periodo di emergenza o alle specifiche
attivita' sanitarie summenzionate.
4.7 Incentivi
Incentivi per il personale incluso nel programma, forniti sotto
forma di merci e di servizi
Articolo 5
Impegni del Governo della Repubblica ugandese
5.1 Il Governo Ugandese sosterra' il Programma, assicurando che una
completa cooperazione sia concessa alla equipe italiana.
5.2 Il Governo:
5.2.1. dara' tutta l'assistenza e le autorizzazioni necessarie,
compreso se del caso, l'importazione in esenzione fiscale delle
merci, l'esonero da ogni onere fiscale e la possibilita' di
effettuare pagamenti mediante conti bancari stranieri per
l'esecuzione dei lavori di costruzione;
5.2.2. fornira', per tutta la durata del progetto, se del caso,
rinforzi di personale professionale ed ausiliario all'Ospedale di
Kitgum ed al Distretto;
5.2.3. sostituira' gradualmente, in tempo debito e con l'accordo
reciproco di entrambe le parti, il personale italiano con un adeguato
personale ugandese qualificato;
5.2.4. fornira' al personale italiano che lavora nel programma i
documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi;
5.2.5. fornira' al personale italiano che lavora nell'ospedale di
Kitgum e nell'ufficio D.M.O. una adeguata sistemazione logistica con
mobili essenziali.
Articolo 6
Obblighi
6.1 L'equipe italiana:
6.1.1 svolgera' il suo lavoro e le sue mansioni in conformita' con
i regolamenti del Ministro della Sanita' ugandese;
6.1.2 si asterra' da ogni altra attivita' retribuita per tutta la
durata del suo mandato;
6.1.3 osservera' appieno le leggi, i regolamenti e e le norme
doganali ugandesi e rispettera' il principio di non-interferenza
negli affari interni dell'Uganda;
6.1.4 esercitera' le sue funzioni in conformita' ai principi piu'
elevati di etica medica e professionale ed ai principi ed alle prassi
internazionali.
Articolo 7
Privilegi ed Immunita'
7.1 La previsione dell'Accordo Uganda-Italia sulla Cooperazione
Tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV) si applichera' pienamente al personale italiano ed ai
suoi dipendenti, nonche' all'equipaggiamento ed alle forniture
utilizzate nell'ambito del programma.
7.2 Il Governo ugandese si assumera' la responsabilita' civile e
l'affidabilita' per gli atti medici compiuti dal personale italiano
durante le attivita' professionali connesse al programma, tranne che
per gli atti di negligenza grossolana e/o omissioni riconosciute come
tali da entrambe le parti e suscettibili di dar luogo ad una
richiesta di risarcimento per perdite e/o danni da parte di terzi.
Articolo 8
Valutazione
Una valutazione ufficiale annuale congiunta sull'avanzamento del
programma e sulle condizioni generali di lavoro sara' effettuata dai
rappresentanti dei Governi dell'Uganda e dell'Italia con la
partecipazione dell'ONG AVSI di attuazione.
Articolo 9
Durata
11. 1 Il presente accordo avra' una durata di tre anni, prorogabile
e rinnovabile con l'accordo reciproco di entrambi i Governi.
11.2 Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento con il
consenso reciproco di entrambe le Parti.
Articolo 10
Approvazione
Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto della firma da
entrambe le parti.
Fatto in quadruplice esemplare a Entebbe alla data, mese ed anno
riportati sopra, tutte le copie essendo parimenti autentiche.
Per il Governo della Per il Governo
della Repubblica italiana Repubblica Ugandese
Firma.................. Firma..................
Nome................... Nome............
Qualifica.............. Qualifica..............
Luogo.................. Luogo..................
Timbro................. Timbro.................
324.
Canberra, 10 agosto 1992
Accordo di cooperazione scientifica relativamente all'Antartico
tra l'Italia e l'Australia, con Allegato
(Entrata in vigore: 10 agosto 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA RELATIVAMENTE
ALL'ANTARTICO
TRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA
Nello spirito della cooperazione internazionale che ha
caratterizzato le investigazioni scientifiche in base al Trattato
Antartico,
Desiderosi di rafforzare la cooperazione esistente tra gli enti
responsabili per i loro rispettivi programmi nazionali in Antartide,
Allo scopo di incoraggiare la ricerca scientifica su progetti di
interesse reciproco e di fornire opportunita' per lo scambio di idee
e di personale
L'Australia e l'Italia hanno raggiunto il seguente Accordo per la
Cooperazione scientifica in relazione all'Antartide.
Disposizioni Generali
1. I due enti nazionali responsabili per le attivita'
nell'Antartide (per l'Italia, la Commissione Scientifica Nazionale
per l'Antartide e l'Australia, la Divisione Antartica del
Dipartimento delle Arti, dello Sport, dell'Ambiente e dei Territori)
promuoveranno attivita' di cooperazione di particolare importanza per
quanto concerne le zone elencate nell'Annesso al presente Accordo.
Ciascuna attivita' sara' attuata secondo le procedure operative della
Parte che ospita tale attivita'. Ciascuna Parte informera' l'altra
riguardo alle proprie procedure operative nella misura in cui sono
pertinenti all'attivita' proposta.
2. Le attivita' di cooperazione possono esercitarsi sotto una
qualsiasi delle seguenti forme:
(i) scambi di personale scientifico e di altra natura;
(ii) progetti di ricerca congiunta;
(iii) scambi di informazioni;
(iv) cooperazione logistica e tecnologia;
(v) altre forme di cooperazione che potranno essere decise di
comune accordo tra le Parti;
3. I progetti di ricerca congiunta ed i progetti congiunti di
cooperazione logistica e tecnologica saranno sviluppati da gruppi di
lavoro ad hoc di esperti in vista di sviluppare un programma
congiunto di attivitta' cooperativa e di raggiungere intese
reciproche riguardo ai provvedimenti logistici. I gruppi di lavoro
opereranno in maniera informale, mediante consultazioni telefoniche
laddove fattibile e avvantaggiandosi delle opportunita' fornite dai
viaggi pianificati per altri scopi ufficiali. La prima riunione di un
gruppo di lavoro congiunto avra' luogo entro 120 giorni dalla firma
del presente Accordo.
4. I gruppi di lavoro nomineranno un responsabile del progetto per
ciascuna Parte relativamente ad ogni attivita' selezionata. I
responsabili del progetto agiranno come agenti di contatto ed si
assumeranno la responsabilita' per il seguito del lavoro svolto e per
la gestione del progetto.
5. Al fine di incoraggiare lo sviluppo di proposte per le attivita'
di cooperazione, gli scienziati, nonche' l'altro personale della
Divisione Antartica, saranno incoraggiati a fare visita ai loro
omologhi quando viaggiano in Europa, e gli scienziati ed i membri del
personale implicato nel programma nazionale italiano per la ricerca
scientifica e tecnologica nell'Antartide saranno incoraggiati a
visitare i loro omologhi qualora, nel corso dei loro viaggi, vengano
a trovarsi nelle vicinanze dell'Australia.
Scambio di personale
6. Al fine di agevolare lo sviluppo delle attivita' di
cooperazione, le Parti possono stabilire di scambiare personale
scientifico o di altra natura per lavorare nelle installazioni, a
bordo di navi o in stazioni Antartiche gestite dall'una o dall'altra
Parte.
7. Salvo se diversamente determinato di comune accordo tra le
Parti, le seguenti intese si applicheranno per scambiare personale in
servizio nella spedizione Antartica dell'altra Parte:
(i) la Parte invitata coprira' tutte le spese del suo personale
fino al momento della partenza per l'Antartide e dopo il suo ritorno
dall'Antartide;
(ii) la Parte ospitante sara' responsabile di fornire supporto al
personale della Parte invitata durante la sua permanenza
nell'Antartide e durante i viaggi tra il punto di imbarco e
l'Antartide;
(iii) i costi di qualsiasi equipaggiamento specializzato richiesto
per un programma di riceca saranno di regola a carico della Parte
invitata. Tuttavia, un Accordo potra' essere raggiunto relativamente
all'uso dell'equipaggiamento specializzato che la Parte ospitante ha
gia' a disposizione.
8. Per il personale di scambio che non sia adibito a mansioni della
spedizione Antartica dell'altra Parte, la Parte invitata fara' fronte
alle spese del suo personale, salvo se diversamente deciso di comune
accordo.
9. La Parte invitata compilera', con soddisfazione della Parte
ospitante, un appropriato modulo di indennizzo per le responsabilita'
derivanti da lesioni, decesso, perdita o danni che avvengano durante
un progetto di scambio.
10. Qualora cio' sia necessario per agevolare programmi
significativi di ricerca, uno scienziato facente parte dello scambio,
potra' trascorrere un certo periodo in una istituzione di ricerca del
Paese ospitante per svolgere lavoro di preparazione, prendere
conoscenza o effettuare altre attivita' prima di imbarcarsi per
l'Antartide, e per la valutazione e la preparazione dei rapporti dopo
essere rientrato dall'Antartide. Salvo se diversamente deciso, la
spesa del mantenimento per gli scienziati facenti parte dello scambio
sara' a carico della Parte invitata per tutto il tempo in cui sono
impegnati in queste attivita'. La Parte ospitante fornira' un
laboratorio appropriato o strutture di ricerca.
11. La Parte invitata assicurera' che, prima di iniziare un
programma di scambi nell'Antartide, il personale implicato si
sottoponga a controlli medici e partecipi a qualsiasi formazione in
loco che possa essere richiesta dalla Parte ospitante come condizione
di partecipazione alla sua spedizione Antartica. Il costo di questi
controlli medici sara' a carico della Parte invitata.
12. Le Parti assicureranno che il personale implicato in un
programma di scambi nell'Antartide abbia un'adeguata padronanza della
lingua in uso in quella particolare struttura Antartica o che siano
adottati altri provvedimenti in modo che il personale possa
partecipare in maniera costruttiva al programma ed adeguarsi ai
requisiti di sicurezza della Parte ospitante.
13. Salvo se diversamente deciso di comune accordo, la Parte
invitata si fara' carico dei costi sostenuti dai membri del suo
personale facenti parte dello scambio per comunicare con il loro
paese natale mentre sono impiegati nel programma di scambio.
Progetti comuni
14. Prima di inziare un progetto comune, un'intesa reciproca sara'
raggiunta sui seguenti punti:
(i) titolo e descrizione del progetto pianificato;
(ii) nomi dei dirigenti del progetto e dell'altro personale
implicato, compresi i nomi dei funzionari del progetto designati in
conformita' con il paragrafo 4 del presente Accordo;
(iii) divisione delle attivita' tra le Parti;
(iv) responsabilita' finanziarie delle Parti per l'esecuzione del
progetto;
(v) durata del progetto pianificato.
Al termine di un progetto comune, i dirigenti del progetto di
ciascuna Parte faranno rapporto alle loro rispettive Autorita'
nazionali sui risultati ottenuti.
15. Salvo se disposto diversamente di comune accordo, le Parti
rimangono d'accordo che tutti i risultati ottenuti dai progetti di
ricerca comune svolti in base al presente Accordo, saranno divisi tra
le Parti. I risultati di tale ricerca in cooperazione saranno di
regola pubblicati con il nome dei ricercatori, ove possibile su una
base congiunta e dovrebbero includere dettagli sulla loro
affiliazione ed un attestato che il lavoro e' stato effettuato in
conformita' con il presente Accordo.
Disposizioni definitive
16. Il presente Accordo sara' soggetto a rassegne periodiche. Esso
potra' essere emendato in qualsiasi momento grazie ad una intesa
reciproca tramite uno scambio di lettere tra le Parti. L'Annesso al
presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento mediante
reciproco consenso.
17. Il presente Accordo avra' effetto alla data della firma e
rimarra' in vigore per i cinque anni successivi. Sara'
automaticamente rinnovato per periodi di un anno, a meno che, almeno
tre mesi prima della data di rinnovo, venga notificato da una delle
Parti un preavviso scritto di cessazione.
Firmato a Canberra il decimo giorno di Agosto 1992 in lingua
inglese.
Per l'Italia Per l'Australia
Alessandro Vattani Penny Wensley
Direttore Generale Segretario al Primo Assistente
delle Relazioni Culturali Organizzazioni Internazionali
Ministero degli Affari Esteri e Divisione Giuridica
Dipartimento degli Affari
Esteri e del Commercio
ANNESSO
Le Parti rimangono d'accordo che, in un primo tempo, saranno presi
in considerazione gli scambi di personale ed i progetti di ricerca in
cooperazione nei seguenti settori:
(a) glaciologia, con una particolare enfasi sul tele-rilevamento
delle zone dei ghiacciai marini;
(b) misurazioni LIDAR della stratosfera, osservazioni sul
monitoraggio ambientale e magnetosfera;
(c) approfondite ricerche sismiche in vista di una ricostruzione
del Gondwana;
(d) biologia in relazione al CCAMLR (come il monitoraggio sugli
ecosistemi e la ricerca sul krill);
(e) programmi per gli scienziati italiani nelle stazioni
australiane, in particolare per quanto riguarda i settori della
fisica dell'alta atmosfera, la limnologia e la botanica terrestre.
325.
Alma Ata, 12 giugno 1992
Mosca, 21 agosto 1992
Accordo mediante Scambio di Note
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan
sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
(Entrata in vigore: 21 agosto 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKH SSR
N. 4236
Alma-Ata, 12 giugno 1992
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana
nella Federazione Russa ed ha l'onore di informarla su quanto segue.
La Repubblica del Kazakstan, guidata dalla volonta' di sviluppare
relazioni di amicizia e collaborazione con la Repubblica italiana
sulla base dei principi di sovranita', uguaglianza, integrita'
territoriale e non interferenza negli affari interni, ribadendo la
propria fedelta' ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova
Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963,
esprime la sua disponibilita' a stabilire relazioni diplomatiche a
livello di Ambasciatori.
Il Ministero degli Affari Esteri concorda che prima dell'arrivo
dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica
italiana M. Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore
nella Federazione Russa cosi' come il personale dell'Ambasciata,
rappresentino la Repubblica Italiana nella Repubblica del Kazakhstan.
Il Ministero propone che questa Nota, unitamente alla Sua Nota di
risposta, siano considerate come l'Accordo sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche.
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si
avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica
Italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione.
All'Ambasciata della Repubblica italiana
MOSCA
AMBASCIATA D'ITALIA
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia a Mosca presenta i suoi complimenti al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan e, a
nome del Governo Italiano, esprime il proprio assenso a che lo
stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi avvenga
mediante lo scambio di Note Verbali.
Pertanto, al fine di dare espressione alla sopracitata volonta'
comune di stabilire le relazioni diplomatiche tra la Repubblica
italiana e la Repubblica del Kazakhstan, la presente Nota costituisce
formale risposta alla Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992
ricevuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del
Kazakhstan e poiche', congiuntamente ad essa, esprime l'accordo tra i
due paesi e costituisce l'atto di stabilimento delle suddette
relazioni diplomatiche, si trascrive di seguito il testo della
suddetta Nota confermando di condividerne il contenuto:
"Nota Verbale n. 4236 del 12 Giugno 1992 - Il Ministro degli Affari
Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti
all'Ambasciata della Repubblica italiana nella Federazione russa e ha
l'onore di informare su quanto segue: la Repubblica del Kazakhstan,
guidata dalla volonta' di sviluppare relazioni di amicizia e
-------------------------------
Al Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica del Kazakhstan
Alma Ata
collaborazione con la Repubblica italiana sulla base dei principi di
sovranita', euguaglianza, integrita' territoriale e non interferenza
negli affari interni, ribadendo la propria fedelta' ai principi della
Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta
di Parigi per un nuova Europa, cosi' come delle Convenzioni di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 Aprile 1961 e del 24
Aprile 1963, esprime la sua diponibilita' a stabilire relazioni
diplomatiche a livello di Ambasciatori.
Il Ministro degli Affari Esteri concorda che, prima dell'arrivo
dell'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica
italiana M. Teucci nella Repubblica del Kazakhstan, l'Ambasciatore
nella Federazione russa cosi' come lo staff di quell'Ambasciata
rappresentino la Repubblica italiana nella Repubblica del Kazakhstan.
Il Ministro propone che questa Nota, unitamente alla Vostra Nota di
risposta, siano considerati come l'Accordo sullo stabilimento delle
relazioni diplomatiche.
Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si
avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica
italiana l'assicurazione della sua piu' alta considerazione."
L'Ambasciata d'Italia nel confermare pertanto a nome del Governo
italiano che questa Nota unitamente alla citata Nota n. 4236 del 12
Giugno 1992 costituisce accordo sullo stabilimento delle relazioni
diplomatiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica del
Kazakhstan, si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan l'espressione della sua
piu' alta considerazione.
Mosca, 21 Agosto 1992.
326.
Roma, 2 settembre 1992
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica del Peru'
concernente il consolidamento del debito estero peruviano
di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 17 settembre 1991
con due Lettere
(Entrata in vigore: 2 settembre 1992)
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'
CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO PERUVIANO
DI CUI AL PROCESSO VERBALE FIRMATO A PARIGI
IL 17 SETTEMBRE 1991
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Peru', nello spirito di amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale
sulla ristrutturazione del debito estero peruviano firmato a Parigi
il 17 settembre 1991, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento:
a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, in scadenza
nel periodo 1.10.1991 - 31.12.1992 e non regolati, del Governo
peruviano o del suo settore pubblico o dagli stessi garantiti nonche'
del settore privato a fronte dei quali sia stato effettuato, prima
del 30.9.1991, il versamento del corrispondente ammontare in valuta
locale presso la Banca Centrale della Riserva del Peru', riferentisi
a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonche' ad
operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno
derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del
1.1.1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano
per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito
all'Esportazione (in seguito denominata "SACE");
b) dei debiti della stessa categoria di quelli indicati al precedente
paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al
30.9.1991;
c) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti
indicati al precedente paragrafo b), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 2;
d) dei debiti, per capitale ed interessi, arretrati al 30.9.1991,
derivanti dall'Accordo italo-peruviano sottoscritto il 6.12.1978 in
applicazione delle intese multilaterali di Parigi del 3.11.1978;
e) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti
indicati al precedente paragrafo d), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 2;
f) dei debiti, della stessa categoria di quelli indicati al
precedente paragrafo a), per capitale ed interessi contrattuali,
arretrati al 30.9.1991, derivanti da contratti o convenzioni
finanziarie conclusi a partire dal 1.1.1983;
g) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti
indicati al precedente paragrafo f), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo articolo III, paragrafo 5;
h) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, arretrati al
30.9.1991, derivanti dalle Convenzioni finanziarie stipulate con il
MEDIOCREDITO CENTRALE;
i) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti
indicati al precedente paragrafo h), dovuti dalla scadenza di ciascun
debito sino al 30.9.1991, calcolati ai tassi di interesse indicati al
successivo Articolo III, paragrafo 7.
I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente
Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune
accordo fra le Parti.
ARTICOLO II
1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c),
d), e) saranno rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o
convenzioni rispettivi - dal Banco de la Nacion, agente in nome e per
conto del Governo della Repubblica del Peru' (in seguito denominato
"Banco"), alla "SACE" in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la
prima delle quali scadra' il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio
2007.
2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi f), g) saranno
rimborsati - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni
rispettivi - dal "Banco" alla "SACE" il 1 aprile 1992. Tale termine
sara' differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992,
oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in
12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra'
il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che
siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla
Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso, del Processo Verbale
Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.
3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi h), i) saranno
rimborsati - nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni - dal
"Banco" al MEDIOCREDITO CENTRALE il 1 aprile 1992. Tale termine
sara' differito al 16 giugno 1992, oppure al 16 settembre 1992,
oppure al 16 dicembre 1992, oppure al 16 marzo 1993 oppure infine in
12 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadra'
il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 1998, a condizione che
siano adempiute le rispettive previsioni al riguardo indicate alla
Sez. III, paragrafo 8, secondo capoverso, del Processo Verbale
Multilaterale di Parigi del 17 settembre 1991.
ARTICOLO III
1) Il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si
impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO
CENTRALE, nelle valute indicate dei contratti o convenzioni
rispettivi, interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo
scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza
di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale.
2) Gli interessi dovuti sino al 30 settembre 1991 sui debiti indicati
al precedente Articolo I, paragrafi b), d), saranno calcolati ai
tassi di interesse del 7,50% p.a. e del 9,60% p.a. rispettivamente
per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane.
Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come
indicato al precedente Articolo II, pragrafo 1).
3) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi a), b), c) d), e) dovuti dal 1 ottobre 1991 al 31 dicembre
1992 saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e del
9,60% p.a. rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in
Lire Italiane e saranno regolati alla "SACE" come segue:
- il 30%, in 4 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle
quali scadra' il 15 maggio 1993 e l'ultima il 15 novembre 1994;
- il 70%, in 6 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle
quali scadra' il 15 maggio 1995 e l'ultima il 15 novembre 1997.
Per tale differimento, il Governo della Repubblica del Peru',
tramite il "Banco", si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE"
interessi calcolati dal 1 gennaio 1993 sino al regolamento totale di
tali debiti ai tassi di interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a.,
rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA ed in Lire
Italiane. Tali interessi saranno regolati in semestralita' (15 maggio
- 15 novembre), la prima delle quali scadra' il 15 maggio 1993.
4) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi a), b), c), d), e) dal 1.1.1993 fino alla data di
regolamento totale dei debiti stessi saranno calcolati ai tassi di
interesse del 7,50% p.a. e dell'11,-% p.a. rispettivamente per i
debiti espressi in Dollari USA ed in Lire Italiane e saranno regolati
alla "SACE" in rate semestrali (15 maggio - 15 novembre), la prima
delle quali scadra' il 15 maggio 1993.
5) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafo f) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di
interesse del 7,50% p.a.
Resta inteso che tali interessi saranno regolati alla "SACE" come
indicato al precedente Articolo II, paragrafo 2).
6) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi f), g) dal 1 ottobre 1991 sino al regolamento totale dei
debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse del 7,50% p.a.
e saranno regolati alla "SACE" alle medesime date previste per il
rimborso dei debiti in questione.
7) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafo h) sino al 30 settembre 1991 saranno calcolati al tasso di
interesse dell'1,50% p.a..
Resta inteso che tali interessi saranno regolati al MEDIOCREDITO
CENTRALE come indicato al precedente Articolo II, paragrafo 3).
8) Gli interessi dovuti sui debiti indicati al precedente Articolo I,
paragrafi h), i) dal 1 ottobre 1991 sino al regolamento totale dei
debiti stessi saranno calcolati al tasso di interesse dell'1,50% p.a.
e saranno regolati al MEDIOCREDITO CENTRALE alle medesime date
previste per il rimborso dei debiti in questione.
ARTICOLO IV
1) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore della "SACE", di
cui ai precedenti articoli II e III, rispetto alle date previste, il
Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco", si impegna a
trasferire con sollecitudine alla "SACE" stessa, interessi nelle
misure rispettivamente indicate al precedente Articolo III, paragrafo
4), maggiorate di 0,50 punti percentuali.
2) Per l'eventuale ritardo nei pagamenti, in favore del MEDIOCREDITO
CENTRALE, di cui ai precedenti Articoli II e III, rispetto alle date
previste, il Governo della Repubblica del Peru', tramite il "Banco",
si impegna a trasferire con sollecitudine al MEDIOCREDITO CENTRALE
stesso, interessi, nella misura indicata al precedente Articolo III,
paragrafo 8), maggiorata di 0,50 punti percentuali.
ARTICOLO V
Le disposizioni del presente Accordo saranno considerate nulle
qualora la condizione prevista alla Sez. IV, paragrafo 3, secondo
capoverso del Processo Verbale Multilaterale di Parigi del 17
settembre 1991 non sia adempiuta entro il termine ivi previsto.
ARTICOLO VI
Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo restano
impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli
impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui
si riferiscono i debiti peruviani menzionati nell'Articolo I
dell'Accordo stesso.
ARTICOLO VII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
Fatto a Roma il 2 settembre 1992 in due originali, nelle lingue
italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica del Peru'
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
Roma, 2 sett. 1992
Signor Presidente,
in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo
firmato in data odierna, Le confermo l'accordo del mio Governo a che,
qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta debitamente
documentata per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione
del Credito all'Esportazione, gli interessi di ritardato regolamento
nella misura prevista a tale titolo nei contratti o convenzioni
finanziarie, vengano corrisposti e trasferiti da parte peruviana
dalla data di scadenza contrattuale e sino alla data dell'indennizzo
da parte della stessa Sezione Speciale per l'Assicurazione del
Credito all'Esportazione.
La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta
considerazione.
----------------------
Al Presidendente della
Delegazione Italiana
Roma 2 settembre 1992
Signor Presidente,
in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo
firmato in data odierna ed alla Sua lettera, sotto la stessa data,
relativa agli interessi di ritardato regolamento che la Parte
peruviana dovrebbe corrispondere, dalla data di scadenza contrattuale
alla data di indennizzo da parte della Sezione Speciale per
l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, nella misura prevista a
tale titolo nei contratti o convenzioni finanziarie nel caso in cui
l'avente diritto italiano ne faccia richiesta, Le confermo che la
Parte italiana fornira' al Banco de la Nacion tutti gli elementi
informativi relativi alle operazioni per le quali dovrebbero essere
applicate le disposizioni di cui alla Sua lettera in riferimento.
La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia piu' alta
considerazione.
---------------------
Al Presidente della
Delegazione Peruviana
327.
Jakarta, 7 settembre 1992
Accordo di credito tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica d'Indonesia
per la costruzione della centrale elettrica di Gunung Salak
(Entrata in vigore: 7 settembre 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI CREDITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
d'Indonesia in uno spirito di amicizia e di cooperazione economica
tra i due paesi, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Governo della Repubblica Italiana concedera' al Governo della
Repubblica di Indonesia un credito di aiuto per un ammontare di
70.480.000 dollari USA (settanta milioni quattrocentottanta mila
dollari statunitensi) da utilizzarsi per la costruzione della
centrale elettrica di Gunung Salak nell'ambito della partecipazione
italiana a schemi e programmi di cooperazione concordati tra entrambi
i Governi.
ARTICOLO 2
Il credito sara' concesso per finanziare le forniture di beni e/o
servizi italiani da parte di ditte italiane relative ai costi in
valuta estera del summenzionato progetto nonche' per finanziare fino
al 12% dei costi locali e fino al 4% delle spese in altri paesi
industrializzati come stabilito dal Comitato italiano
Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (C.I.C.S.).
ARTICOLO 3
Il credito di cui all'Articolo 1 sara' concesso alle seguenti
condizioni:
- ripagamento in conto capitale in 20 (venti) quote semestrali,
uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126
(centoventisei) mesi dalla data di entrata in vigore della
Convenzione finanziaria di cui nel seguente articolo;
- tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% pagabile alla fine di
ogni semestre a partire dalla data di ciascun utilizzo.
ARTICOLO 4
Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il
summenzionato credito verranno stabilite con una Convenzione
finanziaria separata tra il Mediocredito centrale, che agisce su
autorizzazione del Governo italiano ed il Ministero delle Finanze
della Repubblica di Indonesia, che agisce in nome e per conto del
Governo della Repubblica di Indonesia.
ARTICOLO 5
Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e
dall'applicazione del presente Accordo saranno regolate tramite i
canali diplomatici.
ARTICOLO 6
Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno della firma e
rimarra' in vigore fino a quando non sara' stato effettuato l'ultimo
pagamento a Mediocredito Centrale, secondo quanto disposto dal
precedente Articolo 3.
Fatto a Giacarta il 7 settembre 1992 in due esemplari originali in
lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica d'Indonesia
Michele Martinez Wisber Loeis
Ambasciatore Straordinario Direttore Generale per
e Plenipotenziario della le relazioni economiche
Repubblica italiana con l'estero
Dipartimento Affari Esteri
328.
Damasco, 22 settembre 1992
Accordo di credito, effettuato mediante scambio di Lettere,
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Araba Siriana
per il finanziamento di un programma di sostegno alle importazioni
(Entrata in vigore: 22 settembre 1992)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Damasco, 22.09.1992
Eccellenza,
Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
confermare la disponibilita' del mio Governo ad aderire alla
richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle
importazioni.
Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concedera'
un credito agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di Lire italiane
al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di
fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:
- meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione;
- parti di ricambio per centrali elettriche;
- macchinario per il settore industriale;
Il credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire il
trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.
Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:
- ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive,
la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;
- tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta
per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data
di ciascun utilizzo.
Le procedure per l'attuazione del presente programma di
cooperazione sono le seguenti:
____________
S.E. Dr. Abdul Rahim Al-SUBEI
Ministro della Pianificazione
DAMASCO
1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato
e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovra' essere
sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che
agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e
Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;
2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmettera', per
il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli
Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al
momento della richiesta, espressi in Lire italiane;
3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro-
forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi
pertinenti.
Ogni eventuale dettaglio supplementare sara' deciso di comune
accordo da entrambe le Parti.
La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul
contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta
affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data
dello scambio di lettere.
L'Accordo sara' attuato con riserva della specifica decisione che
dovra' essere adottata dagli organismi italiani responsabili della
cooperazione.
La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
L'Ambasciatore d'Italia
Raffaele Berlenghi
Damasco 22.9.1992
Eccellenza,
Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi
informa di quanto segue:
"Eccellenza,
Con riferimento alle recenti intese tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
confermare la disponibilita' del mio Governo ad aderire alla
richiesta di finanziamento per un programma di sostegno alle
importazioni.
Per l'attuazione di tale programma, il Governo Italiano concedera'
un credito agevolato dell'ammontare di 17 miliardi di Lire italiane
al fine di finanziare l'esportazione dei seguenti prodotti di
fabbricazione italiana nella Repubblica Araba di Siria:
- meccanizzazione agricola e macchinari per l'irrigazione
- parti di ricambio per centrali elettriche
- macchinario per il settore industriale
Il credito agevolato potra' anche essere utilizzato per coprire il
trasporto ed i costi assicurativi connessi alle merci importate.
Le condizioni del credito agevolato saranno le seguenti:
- ripagamento in 20 (venti) quote semestrali uguali e consecutive,
la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo finanziario riferito di seguito;
- tasso d'interesse nominale annuo dell'1,50% (uno punto cinquanta
per cento) pagabile alla fine di ogni semestre a partire dalla data
di ciascun utilizzo;
Le procedure per l'attuazione del presente programma di
cooperazione sono le seguenti:
----------------------
S.E.
L'Ambasciatore d'Italia
Raffaele Berlenghi
Damasco
1. Al fine di stabilire le modalita' tecniche del credito agevolato
e della sua utilizzazione, un accordo finanziario dovra' essere
sottoscritto tra la Commissione di Pianificazione dello Stato, che
agisce per conto del Governo della Repubblica Araba di Siria, e
Mediocredito Centrale che agisce per conto della Repubblica Italiana;
2. Il Ministero degli Affari Esteri della Siria trasmettera', per
il tramite dell'Ambasciata italiana a Damasco, al Ministero degli
Affari Esteri a Roma, i contratti o le fatture pro-forma, validi al
momento della richiesta, espressi in Lire italiane;
3. Dopo una valutazione dei prezzi, i contratti o le fatture pro-
forma saranno inviate a Mediocredito Centrale per gli esborsi
pertinenti.
Ogni eventuale dettaglio supplementare sara' deciso di comune
accordo da entrambe le Parti.
La prego di confermare per iscritto l'accordo del Suo Governo sul
contenuto della presente. La presente lettera e la Sua risposta
affermativa costituiranno un accordo che diverra' effettivo alla data
dello scambio di lettere.
L'Accordo sara' attuato con riserva della specifica decisione che
dovra' essere adottata dagli organismi italiani responsabili della
cooperazione.
La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione."
Da parte del Governo della Repubblica Araba di Siria, ho l'onore di
informarLa del mio accordo.
Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
Abdul Rahim Subei
Ministro di Stato per la Pianificazione
329.
Roma, 6 ottobre 1992
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica Argentina
nel campo della ricerca e dell'utilizzazione
dello Spazio extra-atmosferico e scopi pacifici
(Entrata in vigore: 6 ottobre 1992)
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E
DELL'UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Argentina, denominati in seguito "le Parti";
Affermando il loro interesse a favorire la cooperazione nel campo
della ricerca e dell'utilizzazione a scopi pacifici dello spazio
extra-atmosferico e spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo
di tali attivita';
Desiderando preservare l'uso dello spazio extra-atmosferico
esclusivamente a scopi pacifici ed alla cooperazione tra tutti gli
Stati;
Tenendo conto delle disposizioni del "Trattato sui Principi
dell'attivita' degli Stati relativa alla ricerca ed all'uso dello
spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti",
firmato il 27 gennaio 1967, nonche' degli altri Trattati ed Accordi
multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello
spazio extra-atmosferico di cui entrambi gli Stati sono Parti;
Riaffermando il deciso impegno di entrambi i Paesi nei confronti
del Regime di Controllo della Tecnologia Missilistica (MTCR);
Concordano quanto segue:
ARTICOLO I
In conformita' alle leggi e regolamentazioni vigenti in ciascuno
dei due Paesi ed alla normativa internazionale universalmente
riconosciuta, le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione
nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi
pacifici, sia sul piano bilaterale, sia in partecipazione con altri
Paesi ed organismi internazionali.
ARTICOLO II
La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprendera' i
seguenti settori: Fisica solare, Astrofisica, Osservazione della
Terra, Geodesia, Telecomunicazione, missioni ed esperimenti con
piccoli satelliti.
Altri programmi di eventuale cooperazione potranno essere definiti
di comune accordo fra le Parti.
ARTICOLO III
Le iniziative congiunte nell'ambito dell'articolo II del presente
Accordo potranno essere realizzate attraverso:
a) scambio di scienziati e di altri specialisti;
b) lavori congiunti di ricerca e progettazione con organizzazioni
scientifiche ed altri organismi di ricerca;
c) scambio di esperienze, di informazione scientifiche, di
materiali e di apparecchiature;
d) cooperazione per la progettazione, lo sviluppo ed il lancio di
apparecchiature, nonche' svolgimento di esperimenti congiunti in
orbita, analisi dei dati ed utilizzazione scientifica dei risultati
degli esperimenti;
e) organizzazioni di simposi congiunti;
f) altre manifestazioni congiunte che potranno essere concordate
tra le Parti Contraenti.
ARTICOLO IV
Gli organismi responsabili, anche finanziariamente, per la
realizzazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana
l'Agenzia Spaziale Italiana e per la Repubblica Argentina la
Commissione Nazionale delle Attivita' Spaziali (CONAE).
ARTICOLO V
Qualunque informazione scientifica e tecnica ottenuta a seguito di
esperienze congiunte rimarra' a disposizione di entrambe le Parti.
Detti risultati ed informazioni saranno resi disponibili a Terzi
secondo le regole che le Stesse concorderanno opportunamente per
quanto riguarda la divulgazione e l'osservanza dei diritti sulla
proprieta' intellettuale.
ARTICOLO VI
I singoli programmi nei settori previsti agli articoli II e III del
presente Accordo, incluse le loro condizioni, modalita' di
cooperazione e finanziamento, saranno determinati da protocolli di
lavoro da stipularsi da parte degli organismi a cui fa riferimento
l'articolo IV.
ARTICOLO VII
Il presente Accordo non rechera' pregiudizio agli obblighi
derivanti a ciascuna delle Parti da Accordi con altri Stati e/o
Organizzazioni Internazionali.
ARTICOLO VIII
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento della firma.
La sua validita' si estendera' per un periodo di cinque (5) anni,
rinnovabili formalmente, di comune accordo, per periodi di uguale
durata.
Ciascuna delle Parti potra' porre termine al presente Accordo dopo
i primi due (2) anni dalla sua entrata in vigore, previa notifica con
dodici (12) mesi di anticipo all'altra Parte della sua intenzione in
tal senso.
Dopo la scadenza del presente Accordo i progetti previsti dai
protocolli di lavoro menzionati all'Articolo VI, e gia' iniziati,
proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato
diversamente stabilito.
Firmato a Roma, il giorno 6 del mese di ottobre del 1992, in lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)