IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  (supplemento  ordinario)  n.  216  del  14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli atti 2 e
4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, riguardante i termini ed i
responsabili dei procedimenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  23  novembre
1967,  n.  1318,  recante norme per il riordino della sperimentazione
agraria ed in particolare l'art.  31,  relativo  all'istituzione  del
Comitato  nazionale  della sperimentazione agraria, gli articoli 29 e
49 relativi ai programmi di ricerca e sperimentazione agraria;
  Vista la legge 6 giugno 1973, n.  306,  che  istituisce  l'istituto
sperimentale per il tabacco;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n. 752, legge pluriennale per
l'attuazione  di  interventi  programmati  in  agricoltura,   ed   in
particolare l'art. 4, comma 2, lettera a);
  Vista  la  legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle
disposizioni di cui alla  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  ed  in
particolare l'art. 1;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1991, n. 416, nella quale il cap. 7232
e' destinato alla copertura degli oneri derivanti  dal  finanziamento
dei contributi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per
l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle
attrezzature tecnico-scientifiche;
  Viste  le  delibere  del  CIPE  del 2 agosto 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio  1992,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 1992
(allegato C/1 lettera a), punto 2));
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione di contributi  a  favore  degli  istituti  di  ricerca  e
sperimentazione  agraria,  per  l'adeguamento  e  potenziamento delle
strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e'  preordinato  l'art.
12  della  legge  n.  241/90,  l'amministrazione puo' procedere nella
forma del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta  natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.   Il  procedimento  amministrativo  menzionato  nelle  premesse,
relativo all'attuazione delle sopracitate disposizioni della legge  8
novembre  1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, e
della legge 31 dicembre 1991, n. 416, a valere sugli stanziamenti  da
dette  leggi  previste,  e'  definito  secondo i criteri indicati nel
comma successivo.
  2. Sono ammesse a contributo  prioritariamente  le  iniziative  che
presentano  una maggiore rispondenza agli obiettivi ed alle finalita'
dell'attivita' di ricerca e  sperimentazione  svolte  dagli  istituti
sopracitati.