IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli atti 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordino della sperimentazione agraria ed in particolare l'art. 31, relativo all'istituzione del Comitato nazionale della sperimentazione agraria, gli articoli 29 e 49 relativi ai programmi di ricerca e sperimentazione agraria; Vista la legge 6 giugno 1973, n. 306, che istituisce l'istituto sperimentale per il tabacco; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera a); Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in particolare l'art. 1; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, nella quale il cap. 7232 e' destinato alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei contributi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche; Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992 (allegato C/1 lettera a), punto 2)); Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare; Decreta: Art. 1. Criteri e priorita' 1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse, relativo all'attuazione delle sopracitate disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, e della legge 31 dicembre 1991, n. 416, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previste, e' definito secondo i criteri indicati nel comma successivo. 2. Sono ammesse a contributo prioritariamente le iniziative che presentano una maggiore rispondenza agli obiettivi ed alle finalita' dell'attivita' di ricerca e sperimentazione svolte dagli istituti sopracitati.