IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visti gli articoli 8 e 9 della  legge  19  ottobre  1984,  n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 6 novembre 1984; 
  Visti  i  decreti  30  dicembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio  1987  e  5  novembre  1987,  n.  484,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre  1987,  26
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  5
ottobre 1989 e 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 10 ottobre 1991, relativi a modificazioni  e  integrazioni
degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984; 
  Sentito  il  parere  della  commissione  tecnico-consultiva  per  i
fertilizzanti, di cui all'art. 10 della  citata  legge  n.  748/1984,
nominata con decreto ministeriale 3 luglio 1989; 
  Sentiti i Ministri delle partecipazioni statali e della sanita'; 
  Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli
allegati alla legge n. 748/84; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Gli allegati 1 B , 1 C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n.  748,
concernente  "Nuove  norme  per  la  disciplina  dei  fertilizzanti",
modificati e integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986  e
5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989 e 27 settembre 1991,  sono
ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al
presente decreto. 
 
    


AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota alle premesse:
             Il testo degli  articoli  8,  9  e  10  della  legge  n.
          748/1984 e' il seguente:
             "Art. 8 (Concimi).
          1. Concimi CEE.
            L'indicazione  "Concime CEE" puo' essere usata unicamente
          per i  concimi  minerali  allo  stato  solido,  semplici  o
          composti - NP, NK, PK, NPK - appartenenti ad uno dei "TIPI"
          di cui all'allegato 1 A della presente legge.
             Alle  modifiche  dell'allegato  1  A  si provvedera' con
          decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
          2. Concimi nazionali o concimi.
             Per  "Concimi  nazionali"  o,  piu'  propriamente,   per
          "Concimi"   -  minerali,  semplici  o  composti,  organici,
          organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono  i  prodotti
          classificati  come  tali  negli  articoli  2,  5, 6 e 7. Le
          caratteristiche  che  li  contraddistinguono sono descritte
          nell'allegato 1 B.
             Coloro che intendono ottenere  il  riconoscimento  e  la
          iscrizione  nell'allegato  1  B  di  nuovi tipi di concime,
          debbono inoltrare domanda al Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste, corredandola della necessaria documentazione
          tecnica,  contenente  tra  l'altro la specifica indicazione
          dei metodi di analisi.
             Alle modifiche dell'allegato 1 B, nonche' all'iscrizione
          di nuovi tipi di concimi, si provvedera'  con  decreto  del
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni
          statali e il Ministro della sanita' e previo  parere  della
          commissione  tecnico-consultiva  per i fertilizzanti di cui
          all'art. 10.
           3. Commercializzazione dei concimi.
          I) Norme per l'identificazione.
             Tutti  i   concimi   commercializzati   sul   territorio
          nazionale  debbono essere contraddistinti dalle indicazioni
          relative  all'identificazione.  La  dichiarazione  di  tali
          indicazioni comporta la garanzia.
             Le  indicazioni  per l'identificazione sono enumerate al
          punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le  relative
          modalita'  di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello
          stesso allegato.
             Se i concimi sono imballati,  tali  indicazioni  debbono
          figurare  sugli  imballaggi  o sulle etichette. Nel caso di
          imballaggi  che  contengono  una   quantita'   di   concime
          superiore  a  100 chilogrammi e' ammesso che le indicazioni
          relative   all'identificazione   figurino   soltanto    sui
          documenti     di    accompagnamento.    Per    i    concimi
          commercializzati sfusi, tali indicazioni  debbono  figurare
          sui documenti di accompagnamento.
             Un   esemplare   dei   documenti   di   accompagnamento,
          contenente le indicazioni di identificazione,  deve  essere
          unito  in  ogni  caso  alla merce e deve essere accessibile
          agli organi di controllo.
             Sugli imballaggi, sulle etichette  e  sui  documenti  di
          accompagnamento   sono   ammesse   unicamente  le  seguenti
          indicazioni:
               a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione,
          di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;
               b) le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1 A
          e 1 B della presente legge;
               c) il marchio del produttore, il marchio del  prodotto
          e le denominazioni commerciali;
               d)   le   indicazioni  specifiche  concernenti  l'uso,
          l'immagazzinamento  e  la   "manipolazione"   del   concime
          (manualita' nell'uso).
             Le   indicazioni  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del
          precedente comma non possono essere in contrasto con quelle
          di cui alle lettere a) e b) dello stesso  comma  e  debbono
          apparire nettamente separate da queste ultime.
             Tutte   le  indicazioni  di  cui  sopra  debbono  essere
          nettamente  separate  da   altre   eventuali   informazioni
          riguardanti  la  natura  della merce, che potranno, purche'
          non in contrasto con le  indicazioni  precedenti,  figurare
          sugli  imballaggi,  sulle  etichette  e  sui  documenti  di
          accompagnamento.
             Tutte le indicazioni debbono essere  redatte  almeno  in
          lingua italiana ed in modo chiaro ed intellegibile.
             Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere
          chiuso  con  un dispositivo oppure con un sistema tale che,
          all'atto  dell'apertura,  il  dispositivo  o   sigillo   di
          chiusura  o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente
          danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola.
             Alle  modifiche  dell'allegato  2  si  provvedera'   con
          decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni
          statali e il Ministro della sanita' e previo  parere  della
          commissione  tecnico-consultiva  per i fertilizzanti di cui
          all'art. 10.
          II) Norme per il controllo delle caratteristiche.
             Tutti i concimi immessi  in  commercio  potranno  essere
          sottoposti  a  campionamenti  ufficiali  di  controllo  per
          accertarne la conformita' alle disposizioni della  presente
          legge e dei suoi allegati.
             L'osservanza  delle  disposizioni per quanto concerne la
          conformita' rispetto ai tipi di concime e l'osservanza  dei
          titoli  dichiarati  di  elementi  fertilizzanti  oppure dei
          titoli dichiarati delle forme e delle solubilita'  di  tali
          elementi,  e'  accertata, all'atto dei controlli ufficiali,
          con i metodi di campionamento e  di  analisi  adottati  con
          decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste,
          sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e  112
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
          1965, n. 162, e  tenendo  conto  delle  tolleranze  di  cui
          all'allegato 3 della presente legge.
             Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste, previo
          parere   della   commissione   tecnico-consultiva   per   i
          fertilizzanti  di  cui  all'art.    10, dispone con proprio
          decreto le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento
          sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.
          III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.
             La circolazione e  la  commercializzazione  dei  concimi
          (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle
          disposizioni  della  presente  legge  e  dei  suoi allegati
          potranno essere  vietate  con  provvedimento  del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri
          Ministri  interessati,  quando  i  predetti concimi abbiano
          caratteristiche che  possono  compromettere  la  sicurezza,
          l'igiene  e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle
          piante od agli animali.
             Art.  9  (Ammendanti  e correttivi). - Sono "ammendanti"
          oppure "correttivi" i prodotti conformi alla definizione di
          cui all'art. 2.   Le caratteristiche ed i  criteri  che  li
          contraddistinguono  sono  riportati nell'allegato 1 C della
          presente legge.
             Per    l'identificazione,     il     controllo     delle
          caratteristiche   e  la  circolazione  degli  ammendanti  e
          correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di
          cui al precedente art. 8.
             Le indicazioni  facoltative  ammesse  sugli  imballaggi,
          sulle  etichette  e  sui  documenti di accompagnamento sono
          quelle riportate nell'allegato 1 C.
             Coloro  che  intendono  ottenere  il  riconoscimento   e
          l'iscrizione  nell'allegato 1 C di nuovi tipi di ammendanti
          oppure correttivi debbono inoltrare  domanda  al  Ministero
          dell'agricoltura   e   delle  foreste,  corredandola  della
          necessaria documentazione tecnica contenente, tra  l'altro,
          la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.
             Alle modifiche dell'allegato 1 C, nonche' all'iscrizione
          di   nuovi   tipi   di  ammendanti  oppure  correttivi,  si
          provvedera' con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle  foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
          partecipazioni statali e il Ministro della sanita' e previo
          parere   della   commissione   tecnico-consultiva   per   i
          fertilizzanti di cui all'art. 10.
             Con  le medesime modalita' di cui al comma precedente si
          provvedera' a fissare i limiti massimi di concentrazione di
          metalli  pesanti  negli  ammendanti  e  nei  correttivi  ed
          all'aggiornamento e modifica di tali limiti.
             Art.    10   (Commissione   tecnico-consultiva   per   i
          fertilizzanti). - Presso il  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle   foreste   e'  istituita  una  commissione  tecnico-
          consultiva per i fertilizzanti con il compito di  esprimere
          il  proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la
          collaborazione  di   istituti   pubblici,   gli   opportuni
          accertamenti   tecnici   -   su  questioni  di  particolare
          rilevanza attinenti al settore dei  fertilizzanti,  nonche'
          sulle  modifiche  da  apportare agli allegati alla presente
          legge.
             Tale commissione,  nomitata  con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:
               a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
               b)  due  rappresentanti  del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato;
               c)   un    rappresentante    del    Ministero    delle
          partecipazioni statali;
               d) un rappresentante del Ministero della sanita';
               e)   un   rappresentante  dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
               f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
               g)  tre  rappresentanti   delle   organizzazioni   dei
          produttori,   designati  dalle  associazioni  nazionali  di
          categoria piu' rappresentative;
               h)  quattro  rappresentanti  dei  produttori agricoli,
          designati dalle associazioni nazionali  di  categoria  piu'
          rappresentative;
               i)  quattro  esperti  nelle  materie contemplate dalla
          presente legge, scelti  dal  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste;
               l) un rappresentante dei commercianti, designato dalle
          associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
               m)    un    rappresentante    degli   importatori   di
          fertilizzanti, designato dalle  associazioni  nazionali  di
          categoria piu' rappresentative.
             La  commissione  dura  in  carica quattro anni ed i suoi
          componenti possono essere riconfermati.
             Ove le designazioni non pervengano in  tempo  utile,  la
          commissione  puo' regolarmente funzionare qualora sia stata
          nominata la meta' piu' uno dei componenti.
             Le  funzioni  di  segretario  della   commissione   sono
          esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura
          e delle foreste.
             La  commissione  viene  nominata  entro  sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge"