Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo per le
                                  province di Trento e Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Alle  intendenze di finanza (per il
                                  tramite delle prefetture)
                                  Agli  ispettorati   compartimentali
                                  delle   imposte   dirette  (per  il
                                  tramite delle prefetture)
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte  dirette  (per  il  tramite
                                  delle intendenze di finanza)
 Il comma 3 dell'art. 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438, prevede che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo art.
11-  bis,  concernenti la liquidazione e la riscossione delle imposte
sui  redditi  in  base  al  contributo  diretto  lavorativo,  non  si
applicano  nei  confronti  degli  imprenditori  individuali  e  degli
esercenti arti e  professioni  i  quali,  nell'esercizio  della  loro
attivita',  rendano manifesta la produzione di un reddito inferiore a
quello determinabile in base  al  contributo  diretto  lavorativo,  a
condizione  che  sia  presentata  domanda ad una apposita commissione
provinciale.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  dicembre
1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993
(allegato 1), sono stati stabiliti i criteri in base ai quali non  e'
applicabile  il  contributo  diretto  lavorativo  in  presenza  di un
livello particolarmente limitato dell'attivita' esercitata.
  In  particolare,  negli  articoli  2  e  3  del  suddetto   decreto
governativo sono stati forniti i criteri mediante i quali puo' essere
desunta  -  in  base  a presunzioni aventi i requisiti di precisione,
gravita' e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile - la
prova  della  sussistenza  delle  condizioni  stabilite  nel  decreto
medesimo.
  Nel  successivo  art.  4  sono  state fornite, inoltre, indicazioni
procedurali in ordine ai tempi ed alle modalita' da osservare per  la
presentazione  delle domande alle apposite commissioni provinciali di
cui all'art. 11- bis, comma 3, del citato decreto-legge  n.  384  del
1992.
  Con tale disposizione e' stato precisato che:
    a)  la  domanda  alla commissione competente in base al domicilio
fiscale del contribuente deve essere presentata, entro il 31  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello per il quale si chiede l'esonero, al
sindaco del comune  ove  il  soggetto  interessato  ha  il  domicilio
fiscale;
    b)  l'istanza  dovra' essere redatta secondo schemi appositamente
predisposti;
    c) i pareri degli ordini professionali - che non  sono  richiesti
qualora  i  contribuenti  svolgano  attivita'  per  le  quali  non e'
prevista l'iscrizione ad un ordine  professionale  -  possono  essere
resi  anche in sede di esame della domanda da parte della commissione
ed a richiesta della stessa;
    d)  il  contribuente  puo'  evitare  di  adeguarsi  al contributo
diretto lavorativo nella  dichiarazione  dei  redditi  solo  se  alla
domanda e' allegata la documentazione asseverata;
    e)  nel  caso  in  cui  la  commissione  provinciale  respinga la
domanda, la maggiore imposta dovuta e  gli  interessi  devono  essere
versati  dal  contribuente entro il termine previsto per i versamenti
dovuti in base alla dichiarazione dei redditi da  presentare  per  il
periodo successivo, anche qualora quest'ultima non sia presentata;
    f)  nel caso in cui la domanda sia accolta ma i requisiti vengano
successivamente meno, il contribuente puo' comunque presentare per  i
periodi  di  imposta  successivi  una  ulteriore  domanda  al fine di
ottenere il riconoscimento della sussistenza  di  altri  requisiti  e
condizioni.
                                * * *
  Con  la  presente  circolare  si  forniscono i primi chiarimenti in
merito alle modalita'  di  costituzione  ed  al  funzionamento  delle
commissioni provinciali che, ai sensi del comma 6 del citato art. 11-
bis,  devono  essere  insediate presso codeste prefetture entro il 15
gennaio 1993.
  Al  riguardo,  pare  opportuno  preliminarmente  rilevare  che   le
commissioni  sono  istituite  con  decreto  del  prefetto  che potra'
disciplinarne   l'organizzazione,   prevedendo   anche    l'eventuale
suddivisione  in  sezioni  competenti  per  i  diversi  comuni  della
provincia.
  La commissione e' composta dai seguenti membri:
   1) il prefetto o un suo delegato;
   2) il  direttore  regionale  delle  entrate  o  un  suo  delegato,
nell'intesa  che,  fino  alla  nomina  dei direttori regionali, sara'
chiamato a  comporre  la  commissione  il  titolare  dell'ispettorato
compartimentale delle imposte dirette o un suo delegato;
   3)  i  titolari  degli uffici delle entrate della provincia o loro
delegati, con l'avvertenza che, fino alla  istituzione  degli  uffici
medesimi,  saranno  chiamati a far parte delle commissioni i titolari
degli uffici distrettuali delle imposte dirette o loro delegati;
   4) il sindaco del  comune  ove  il  richiedente  ha  il  domicilio
fiscale o un suo delegato;
   5)  un  delegato  del  sindaco,  con  particolare esperienza delle
condizioni socio-economiche del luogo di esercizio dell'attivita'.
  La commissione e' pertanto composta dal prefetto, o  suo  delegato,
che  la presiede e da altri quattro membri. Qualora nell'ambito della
commissione siano istituite piu' sezioni, ciascuno dei membri di  cui
ai  punti  da  1)  a  4)  puo'  anche  designare  delegati diversi in
riferimento a ciascuna sezione. Analoga facolta' e'  riconosciuta  in
relazione ai delegati di cui al punto 5), per i quali ciascun sindaco
puo' designare delegati diversi in riferimento a ciascuna sezione.
  Per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del  predetto  organo, le
competenti  intendenze  di  finanza  forniranno   il   personale   di
segreteria stanziando i fondi all'uopo necessari.
  Le  funzioni  di segretario della commissione verranno svolte da un
impiegato  della  carriera  direttiva  del  Ministero  delle  finanze
designato dal competente intendente di finanza.
                                * * *
  I  contribuenti che ritengono di possedere i requisiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  dicembre  1992
devono  presentare  entro  il  31 gennaio, anche mediante incaricato,
un'apposita  istanza  in  bollo  direttamente  al  comune  nella  cui
circoscrizione  il  contribuente  medesimo  ha  il domicilio fiscale.
L'istanza deve contenere le indicazioni recate negli schemi  allegati
alla presente circolare (allegati 2 e 3).
  Per  la  presentazione  dell'istanza  puo'  essere utilizzata anche
copia del predetto modulo.
  I contribuenti che hanno presentato la predetta istanza entro il 31
gennaio possono  non  tener  conto,  in  sede  di  dichiarazione  dei
redditi,  delle disposizioni contenute nell'art. 11- bis del decreto-
legge n. 384 del  1992,  a  condizione  che  all'istanza  stessa  sia
allegata  la  documentazione  asseverata  dai  soggetti  che  possono
rappresentare il contribuente nel contenzioso tributario  ovvero  dai
centri  autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1
e 2, della legge n. 413 del 1991.
  Gli  uffici  comunali  rilasciano  ricevuta   della   presentazione
dell'istanza   e  della  documentazione  allegata;  la  presentazione
dell'istanza  puo'  avvenire  anche   a   mezzo   postale,   mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  da  inviare  entro  il 31
gennaio.
  Il comune raccoglie le  istanze  prodotte  dai  contribuenti  e  le
trasmette  cumulativamente  all'intendenza  di  finanza con elenco in
duplice copia entro il 15 febbraio ed il  15  marzo  successivo.  Una
copia  dell'elenco  viene  restituita per ricevuta dall'intendenza di
finanza, opportunamente datata e firmata.
  Entro il mese di febbraio la commissione provinciale provvede ad un
preliminare esame delle istanze pervenute ed incarica  dei  necessari
accertamenti  la Guardia di finanza, gli altri organi di polizia ed i
vigili urbani.
  Al riguardo, si ritiene che possano essere affidati alla Guardia di
finanza gli  accertamenti  riguardanti  i  dati  e  gli  elementi  di
carattere  piu' strettamente contabile e fiscale, da verificare anche
sulla base della contabilita' e delle  dichiarazioni  presentate  dai
contribuenti.
  Agli  altri  organi  di polizia ed ai vigili urbani potranno essere
affidati controlli concernenti l'assenza di eventuali collaboratori o
dipendenti,  l'eta'  del  contribuente,  l'esistenza  di  invalidita'
rilevanti    ai    fini   dell'attivita'   svolta,   lo   svolgimento
dell'attivita' in locali di scarso  pregio  e  con  impiego  di  beni
strumentali di ridotta efficienza economica, ecc.
  La  commissione potra' anche disporre che taluni accertamenti siano
separatamente effettuati da piu' organi accertatori.
  Qualora la  documentazione  presentata  manifesti  in  modo  palese
elementi  di non congruita' in relazione ai criteri posti dal decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23  dicembre  1992,  la
commissione   potra'   disporre   un  esame  accelerato  dell'istanza
medesima.
  La commissione provinciale adotta le sue decisioni in  merito  alle
domande   presentate   dai   contribuenti   dopo  aver  esaminato  la
documentazione asseverata, i pareri delle associazioni  di  categoria
presenti   nel   CNEL   ed   i   pareri  degli  ordini  professionali
eventualmente  allegati  alle  domande o richiesti, nonche' gli esiti
degli accertamenti effettuati dalla  Guardia  di  finanza,  da  altri
organi di polizia e dai vigili urbani.
  Ai fini della correntezza dei lavori, la commissione potra' fissare
un termine per il completamento degli anzidetti accertamenti.
  I  contribuenti  interessati  possono  essere  invitati a comparire
presso la commissione anche per mezzo di rappresentanti,  qualora  la
commissione  stessa  ritenga  opportuno  acquisire  ulteriori  dati e
notizie rilevanti ai fini della decisione da adottare.
  Qualora il contribuente eserciti la propria attivita' al  di  fuori
dell'ambito  provinciale, la commissione richiedera' dati ed elementi
ritenuti necessari ai fini  della  decisione  anche  alle  prefetture
delle altre province interessate.
  Le   decisioni   della  commissione  sono  comunicate  agli  uffici
dell'Amministrazione finanziaria competenti a cura  della  segreteria
della  commissione  e vanno notificate ai contribuenti interessati ai
sensi dell'art. 60 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, ovvero mediante invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
                                * * *
  Tanto  premesso,  i  signori prefetti vorranno portare a conoscenza
dei sindaci nonche' degli organi di polizia interessati in  contenuto
delle presenti direttive.
  Le  intendenze  di  finanza e gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette accuseranno ricevuta della  presente  circolare  alla
Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze;
gli   uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette,  a  loro  volta,
accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza.
  Si pregano, altresi', gli uffici in indirizzo di  voler  curare  la
massima   diffusione,   per   il  tramite  degli  organi  di  stampa,
dell'avvenuto insediamento delle commissioni provinciali in argomento
e dell'avviso della loro attivita'.
  In  attesa  di  ricevere   dai   signori   prefetti   la   conferma
dell'avvenuta  costituzione  del  nuovo  organo  e  della  sua  piena
funzionalita', si prega di voler comunicare, infine, se si  sia  reso
necessario  procedere  all'insediamento  di  piu' sezioni nell'ambito
della suddetta commissione, specificandone il numero nonche' l'ambito
territoriale di rispettiva competenza.
  Nel confidare nella fattiva, consueta collaborazione delle  SS.LL.,
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                         Il Ministro dell'interno
                                                 MANCINO
Il Ministro delle finanze
        GORIA