IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  28-duodecies  alla  direttiva   del   Consiglio   n.
91/680/CEE  del  16 dicembre 1991, che da' facolta' agli Stati membri
di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a  viaggiatori
diretti  in  un  altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita
situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti  a
bordo  delle  navi  e  degli  aeromobili  nel  corso  di un trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e
successive   modificazioni,   relativa    all'armonizzazione    delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative riguardanti
la franchigia dalle imposte sulla  cifra  di  affari  e  dalle  altre
imposizioni  indirette interne riscosse all'importazione nel traffico
internazionale di viaggiatori;
  Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre  1992,  n.  513,  che
recepisce le disposizioni comunitarie;
  Visto  in  particolare  il  comma  3 del suddetto art. 52, il quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite  le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto  l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le cessioni di beni  a  viaggiatori,  diretti  in  un  altro  Stato
membro,  effettuate  negli  speciali negozi istituiti nell'ambito dei
porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico  delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, costituiscono
operazioni non imponibili all'imposta sul valore aggiunto fino al  30
giugno 1999, nei limiti di valore e di quantita' di cui al successivo
art. 3.
  La  disposizione  di  cui  al comma precedente e' applicabile anche
alle cessioni di beni  a  viaggiatori,  diretti  in  un  altro  Stato
membro,  effettuate  negli  spacci  funzionanti  a bordo delle navi e
degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario.