IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Vista la legge 8 novembre  1986,  n.  752,  legge  pluriennale  per
l'attuazione   di   interventi  programmati  in  agricoltura,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3, lettera a);
  Vista la legge del 10 luglio 1991, n. 201, recante il  differimento
delle  disposizioni  di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, ed in
particolare l'art. 1;
  Viste le delibere del CIPE del  2  agosto  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio  1992
(allegato C2, lettera a) punto 2));
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione   di   contributi   per   la   realizzazione,   anche  in
cofinanziamento   con   le   regioni,   di   progetti   territoriali,
dimostrativi  e  pilota  di  ricomposizione e di riordino fondiario e
agrario;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  25  maggio  1992,  n.   376,
concernente  le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge n. 241/1990;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale  del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare
l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e'  preordinato  l'art.
12  della  legge  n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella
forma del  decreto  ministeriale  senza  che  questo  rivesta  natura
regolamentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Criteri di priorita'
 1.   Il   procedimento  amministrativo  menzionato  nelle  premesse,
relativo all'attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera a), della legge
8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n.  201,
a  valere  sugli  stanziamenti  da  dette leggi previsti, e' definito
secondo i criteri indicati nel comma successivo.
  2. Sono ammessi a contributo prioritariamente i progetti relativi a
zone del territorio nazionale ove e' maggiormente diffuso il fenomeno
della frammentazione della proprieta' terriera e che siano presentati
in  prevalenza   da   enti   aventi   struttura   ed   organizzazione
particolarmente adatte allo svolgimento delle attivita' previste, che
abbiano  gia'  dimostrato  capacita'  operative  e  di  realizzazione
attraverso    precedenti    collaborazioni    con    il     Ministero
dell'agricoltura   e   delle  foreste  o  con  altre  amministrazioni
pubbliche.