IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare il primo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con il quale e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1 novembre 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; Visto il proprio decreto n. 826183 in data 6 novembre 1992 con il quale e' stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnati; Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1 novembre 1992, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.