IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista  la  legge  23 ottobre 1992, n. 419, recante disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario  1992,
ed in particolare il primo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Visto  il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con il
quale e' stata disposta un'emissione di certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  della  durata di sette anni, fino all'importo
massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con  godimento  1›  novembre
1992,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Visto il proprio decreto n. 826183 in data 6 novembre 1992  con  il
quale  e'  stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative
all'emissione dei suddetti certificati  di  credito  del  Tesoro  per
l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnati;
  Considerato  che  per  effetto  della  presente  emissione  e delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  riapertura  delle sottoscrizioni relative alla cennata
emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  settennali, con godimento 1› novembre 1992, di cui al decreto
ministeriale del 23  ottobre  1992  citato  nelle  premesse,  per  un
ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.