IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  24  luglio
1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  9  gennaio 1988, n. 96,
emanato dal Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, attuativo, per quanto concerne il
bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68
del  Consiglio  del  28  giugno  1968,  e  successive  modificazioni,
relativo alla tariffa doganale comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 6 di detto decreto interministeriale
che prevede la fissazione da parte del Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  dei  requisiti  tecnici  e  delle  procedure  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sul  bestiame   da   ammettere   tra   i
riproduttori di razza pura;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'11 gennaio 1988, n. 97,  recante  norme  per  l'importazione  ed
esportazione  del  bestiame da riproduzione di razza pura nonche' del
materiale seminale ed ovuli fecondati  provenienti  dal  bestiame  da
riproduzione di razza pura;
  Visti  i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre  1990,
20  dicembre  1990,  25  gennaio 1991 e 21 dicembre 1991, con i quali
sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato  decreto
ministeriale n. 97/1988;
  Visti  in particolare l'allegato 1 relativo all'elenco delle specie
e delle razze e gli allegati 2- bis e  2-  ter  relativi  alle  norme
transitorie;
  Considerata  l'opportunita'  di  prorogare  ulteriormente  le  gia'
previste norme transitorie per l'importazione dell'Austria,  Svizzera
e  Jugoslavia  dei  bovini  delle  razze Bruna, Pezzata Rossa, Grigio
Alpina e Pinzgau, al fine di slavaguardare i tradizionali scambi  con
tali Paesi;
  Considerata  inoltre la necessita' di integrare per la razza bovina
Frisona  e  per  il  paese  di  origine   Svizzera   l'elenco   delle
organizzazioni  ufficiali  per le quali e' prevista l'importazione di
soggetti da riproduzione;
  Ritenuto quindi di dover integrare e  modificare  in  tal  senso  i
suddetti  allegati  al  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale n.
97/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988,
gia' piu' volte modificato, recante: "Elenco  delle  specie  e  delle
razze  di  bestiame  da  riproduzione  ammesse all'importazione, loro
paesi  di  origine  e  corrispondenti  organizzazioni  ufficiali  che
tengono  i  libri  genealogici  od i registri genealogici" per quanto
concerne la razza bovina Frisona, con riferimento al paese di origine
Svizzera, alle gia' indicate organizzazioni ufficiali viene  aggiunta
la sottomenzionata organizzazione secondo il seguente schema:
=====================================================================
    Specie      |        Paese        |            Organizzazione
    e razza     |     di origine      |               ufficiale
________________|_____________________|______________________________
                |                     |
   Frisona      |       Svizzera      | Federation Suisse d'Elevage
                |                     |  Holstein - Grangeneuve CH
                |                     |  1725 Posieux