IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto ministeriale 23  ottobre  1987,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre
1987, con il quale si e' previsto che la produzione,  ai  fini  della
commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di
moltiplicazione  delle  specie arbustive ed arboree da frutto nonche'
delle  specie  erbacee  a  moltiplicazione  agamica,   possa   essere
sottoposta  a  certificazione  volontaria  per  l'acquisizione  di un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
 Visto il  regolamento  istitutivo  del  Servizio  di  certificazione
volontaria   del   materiale   di   propagazione   vegetale  (decreto
ministeriale  2  luglio  1991,  n.  289,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);
  Visti   in  particolare  gli  articoli  2  e  3  del  sopra  citato
regolamento ministeriale;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emanare  le  norme  tecniche  per  la
produzione  di  materiale  di  propagazione  vegetale  certificato di
Fragola (Fragaria x Ananassa);
  A termini degli articoli 2  e  3  del  regolamento  ministeriale  2
luglio 1991, n. 289;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alla specie
fruttifera Fragola (Fragraria x ananassa Duch.).
  2.  Ai  fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio
1991, n. 289, recante  il  regolamento  istitutivo  del  Servizio  di
certificazione  volontaria del materiale di propagazione vegetale, e'
di seguito denominato "decreto ministeriale".