Agli Istituti autonomi per le case
                                  popolari
                                      e, per conoscenza:
                                  Al Ministero del lavori pubblici  -
                                  Segretariato  generale  -  Comitato
                                  per l'edilizia residenziale
                                  Alle regioni e province autonome di
                                  Trento e di Bolzano
                                  Alle  ragionerie  regionali   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato di Aosta e di Bolzano
                                  All'Associazione nazionale Istituti
                                  autonomi e consorzi case popolari
  L'art. 26, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, prevede  che  il  Ministro  del
tesoro  coordini i conti degli enti appartenenti al settore pubblico.
Tale  coordinamento  costituisce  il  necessario   presupposto   alle
operazioni   di  consolidamento  dei  conti  pubblici  che  ai  sensi
dell'art. 28 della stessa legge n. 468 la Ragioneria  generale  dello
Stato  opera  sulla  base  degli  elementi  rilevabili  dai prospetti
contenenti  gli  elementi  previsionali  e  i  dati  periodici  della
gestione  di  cassa  dei  bilanci  che  gli enti del settore pubblico
allargato devono trasmettere nei termini previsti dall'art. 30  della
stessa legge n. 468.
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 3 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  128
del  5  giugno  1986)  gli Istituti autonomi case popolari sono stati
compresi tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui
al richiamato art. 30 della legge n. 468 (fatta eccezione per  quelli
operanti  nella  regione Friuli-Venzia Giulia), si e' reso necessario
procedere, nell'ambito del coordinamento di  cui  all'art.  26  della
legge  n.  468, alla codificazione dei capitoli di entrata e di spesa
del   bilancio-tipo   degli   I.A.C.P.    approvato    con    decreto
interministeriale  del  10  ottobre  1986 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1987).
  Con tali finalita', e' stato costituito presso questo Ministero  un
apposito   Gruppo   di   lavoro   -   cui   hanno  partecipato  anche
rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANIACAP - che
ha predisposto la codificazione del bilancio  degli  IACP,  riportata
nell'allegato  A  al decreto del Ministro del tesoro n. 193397 del 21
dicembre 1992 pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
 Pertanto, codesti Istituti autonomi case popolari dovranno  procedre
alla  codificazione  dei  capitoli  di  entrata e di spesa dei propri
bilanci secondo il richiamato allegato  A  a  partire  dall'esercizio
finanziario 1993.
  Per  facilitarne  la  lettura  si  ritiene opportuno fornire alcuni
chiarimenti e precisazioni sui criteri di codificazione.
  A)    Principi    generali:    la    codificazione    e'    fondata
sull'attribuzione,  a  ciascun  capitolo  di entrata e di spesa di un
codice a tre cifre, cosi' composto:
   prima cifra: codice del titolo;
   seconda cifra: codice della categoria;
   terza cifra: codice della voce economica.
  B) Voci specifiche:
  ENTRATA:
   codice   2.1.2.:   comprende   le   voci   economiche  riferite  a
corrispettivi per amministrazione  degli  stabili,  per  manutenzione
degli  stabili,  per  servizi  a  rimborso,  per  interventi  edilizi
nell'ambito del titolo II, categoria 5a, delle entrate del  bilancio-
tipo;
   codici 3.5.0. e 4.5.0.: hanno carattere residuale;
   codice   6.1.3.  -  Altre  ritenute,  sono  comprese  altre  poste
contabili relative a transazioni che eventualmente un  istituto  puo'
effettuare  per conto terzi, mentre nel codice 6.1.5. - Altre partite
di giro, sono comprese le partite diverse ed i fondi  anticipati  dal
cassiere.
  SPESA:
   codice  3.3.3.:  comprende le voci economiche "Depositi e ritenute
di imprese" e "Estinzione degli altri debiti";
   per le partite di giro, iscritte nella spesa, valgono le  medesime
considerazioni fatte per le entrate.
  Al  fine  di  evitare  possibili  incertezze e consentire un'esatta
attribuzione dei codici, si allega un quadro di raccordo (allegato 1)
costruito sulla base dello schema di bilancio-tipo con  l'indicazione
della  codificazione  attribuita  a  ciascun  capitolo secondo quanto
disposto dall'allegato A al decreto ministeriale 193397.
  La codificazione dei capitoli di nuova  istituzione,  che  non  sia
intuitivamente rilevabile, dovra' essere richiesta a questo Ministero
che  vi  provvedera'  secondo i criteri esposti nel piu' volte citato
allegato A.
  Per ogni eventuale  chiarimento  potranno  essere  presi  contatti,
anche  per  le  vie  brevi,  con gli uffici della Ragioneria generale
dello Stato  -  Ispettorato  generale  per  la  finanza  del  settore
pubblico allargato (tel: 06/47613772 - 47613790).
                                                 Il Ministro: BARUCCI