IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vanatorio"; Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/1992, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densita' venatoria minima; Visto, inoltre, l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalita' per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima; Visti i dati trasmessi dalle amministrazioni regionali, richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 22153 del 3 giugno 1992, relativi all'estensione del territorio agro-silvo- pastorale, all'estensione della zona faunistica delle Alpi e al numero dei cacciatori censiti nell'annata venatoria 1991-92; Decreta: Art. 1. L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, e' definito pari a 18,98. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 36, comma 4, della legge n. 157/1992 e' il seguente: "4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densita' venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 157/1992 e' il seguente: "3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicita' quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice e' costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresi' l'indice di densita' venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi".
Nota all'art. 1: - Per il comma 3 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 si veda note alle premesse.