IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  11  febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
vanatorio";
  Visto  in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n.
157/1992, il quale prevede che,  in  sede  di  prima  attuazione,  il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  definisca l'indice di
densita' venatoria minima;
  Visto, inoltre, l'art. 14, commi  3  e  4,  della  legge  suddetta,
inerente  la  gestione  programmata  della  caccia, che stabilisce le
modalita' per la definizione del  predetto  indice  per  ogni  ambito
territoriale  di  caccia  e  per  il  territorio  compreso nella zona
faunistica delle Alpi;
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  del
12  agosto  1992,  n.  11745,  che fissa i termini per l'adozione, da
parte dei soggetti partecipanti  al  procedimento  di  programmazione
della legge medesima;
  Visti  i  dati trasmessi dalle amministrazioni regionali, richiesti
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 22153  del
3  giugno  1992,  relativi  all'estensione del territorio agro-silvo-
pastorale, all'estensione della  zona  faunistica  delle  Alpi  e  al
numero dei cacciatori censiti nell'annata venatoria 1991-92;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3,
della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e
per ogni ambito territoriale di caccia, e' definito pari a 18,98.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  36,  comma  4,  della  legge n.
          157/1992 e' il seguente:
             "4.  In  sede  di   prima   attuazione,   il   Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  definisce  l'indice di
          densita' venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e  4,
          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge".
             - Il testo dell'art. 14, commi 3 e  4,  della  legge  n.
          157/1992 e' il seguente:
             "3.   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
          stabilisce con periodicita' quinquennale,  sulla  base  dei
          dati  censuari,  l'indice  di densita' venatoria minima per
          ogni  ambito  territoriale  di  caccia.    Tale  indice  e'
          costituito  dal  rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi
          compresi quelli  che  praticano  l'esercizio  venatorio  da
          appostamento  fisso,  ed il territorio agro-silvo-pastorale
          nazionale.
             4.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e   delle   foreste
          stabilisce  altresi'  l'indice di densita' venatoria minima
          per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi
          che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
          tradizioni locali. Tale indice e' costituito  dal  rapporto
          tra  il  numero  dei  cacciatori,  ivi  compresi quelli che
          praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il
          territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma
          4, nella zona faunistica delle Alpi".
 
          Nota all'art. 1:
             - Per il comma 3 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 si
          veda note alle premesse.