IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per lo  sviluppo  delle  esportazioni,  con  particolare
riguardo ai settori caratterizzati da densita' occupazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i  Ministri  del
tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di incentivare l'attivita' di promozione e  di  sviluppo
degli  scambi  commerciali  con  l'estero,  specie  in  settori   che
presentano un  alto  grado  di  densita'  occupazionale,  nonche'  la
promozione degli investimenti esteri in  Italia,  e'  autorizzata  la
spesa di lire  100  miliardi  per  l'anno  1993,  da  destinare  alle
seguenti finalita': 
    a) lire 35 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla  legge
16  marzo  1976,  n.  71,  per  la  realizzazione  di  un   programma
promozionale straordinario e di interventi  volti  a  promuovere  gli
investimenti esteri in Italia. I fondi necessari  alla  realizzazione
del  programma  promozionale  straordinario,  da  realizzare  tramite
l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero,  sono  trasferiti
allo stesso Istituto, di volta in volta, a fronte di singoli progetti
elaborati  sulla  base  di  specifiche  direttive  del  Ministro  del
commercio con l'estero e da questi approvati;  il  medesimo  Ministro
adotta altresi', all'interno e  all'estero,  le  iniziative  utili  a
incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi  delle  strutture
dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e della  SIMEST
S.p.a. di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100; 
    b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo  istituito
dal  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione
di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in
Paesi extracomunitari; 
    c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei
consorzi e societa' consortili per il commercio estero, di  cui  alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83; 
    d) lire 5 miliardi per  la  concessione  di  contributi,  di  cui
all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, a progetti pilota
per la commercializzazione integrata di  prodotti  agroalimentari  in
Paesi extracomunitari; 
    e) lire 5 miliardi per la concessione  dei  contributi  ai  sensi
della legge 29 ottobre 1953, n. 1083. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
    a) quanto a lire 80 miliardi, mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
utilizzando, quanto a lire  25  miliardi,  l'accantonamento  relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 5 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica  istruzione  e,
quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro; 
    b) quanto a lire 20 miliardi, mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9008  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 8 novembre  1986,  n.  752,  come  rifinanziata  dalla
tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500. 
  3. Per le finalita' di cui al comma  1,  lettera  c),  e'  altresi'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro  per  il  medesimo  anno,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto. 
  5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente  al
Parlamento in merito ai risultati della gestione degli  strumenti  di
incentivazione delle esportazioni.