IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a 12 anni,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo
di nominali lire 3.000 miliardi,  con  godimento  1›  novembre  1992,
interamente  assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al
prezzo;
  Considerato che  per  effetto  della  presente  emissione  e  delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo  comma  dell'art.  3  della legge finanziaria 31 dicembre
1991, n. 416;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  riapertura  delle sottoscrizioni relative alla cennata
emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  settennali, con godimento 1› novembre 1992, di cui la decreto
ministeriale del 23  ottobre  1992  citato  nelle  premesse,  per  un
ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.