IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive  in  tema
di delitti contro la pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                         Misure patrimoniali 
  1. Quando e' disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio
in ordine a taluno dei delitti previsti  dagli  articoli  314,  primo
comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320,  321,  323,  secondo
comma, e 326,  terzo  comma,  prima  parte,  del  codice  penale,  su
richiesta del pubblico ministero  il  giudice  dispone,  con  decreto
motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti  del  valore
pari all'effettivo vantaggio  patrimoniale  o  al  concreto  profitto
derivati  dal  reato,  ovvero,  per  i  delitti  di   concussione   o
corruzione, pari a quanto dato o ricevuto. 
  2.  Il  pubblico  ministero  puo'  procedere  ad   indagini   sulle
disponibilita' patrimoniali  e  finanziarie  della  persona  nei  cui
confronti si procede al fine di individuare beni che  possono  essere
sottoposti a sequestro ai sensi del comma  1,  osservate,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 2- bis, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1  e'  adottato
dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli
articoli 279  del  codice  di  procedura  penale  e  91  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme  di  attuazione,
di coordinamento e  transitorie  dello  stesso  codice;  prima  della
trasmissione degli  atti  al  giudice  competente  per  il  giudizio,
provvede il giudice per le indagini preliminari. 
  4. Il sequestro indicato nel comma 1 e' regolato dalle disposizioni
del codice di procedura penale concernenti il  sequestro  preventivo,
ad eccezione di quelle di cui ai commi 3- bis e 3- ter  dell'articolo
321 dello stesso codice. 
  5. L'interessato puo' chiedere che, in  luogo  del  sequestro,  sia
ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia  reale.
Il giudice, se accoglie la  richiesta,  stabilisce  le  modalita'  di
prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel  termine
e secondo le modalita' stabilite, dispone il sequestro. 
  6.  L'interessato  puo'  chiedere  al  giudice   che   si   proceda
all'espletamento di una perizia per accertare la  corrispondenza  tra
l'effettivo valore  dei  beni  sottoposti  a  sequestro  e  l'importo
indicato nel comma 1. 
  7. Con la sentenza di condanna  ovvero  con  la  sentenza  prevista
dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno
dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite  del
valore ivi indicato, quale accertato in  giudizio,  la  confisca  dei
beni sottoposti a  sequestro,  a  norma  dell'articolo  240,  secondo
comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a
titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione  sui  beni
costituiti in garanzia. 
  8. Per l'esecuzione della confisca  si  osservano  le  disposizioni
relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo
240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti  in  garanzia
ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.