IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338, relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico; Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91; Vista la domanda dell'associazione dei consumatori denominata "Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori ed ambiente", via Boncompagni, 19 - 00187 Roma, presentata in data 6 agosto 1992; Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica convocati il 30 ottobre 1992, per l'esame dei requisiti degli organismi associativi di controllo; Decreta: Art. 1. L'associazione dei consumatori denominata "Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori ed ambiente", e' autorizzata a partecipare alle attivita' di esecuzione dei controlli effettuati dagli organismi associativi di controllo riconosciuti con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.