IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2092/91  del  24  giugno  1991 del
Consiglio relativo al metodo di  produzione  biologico  dei  prodotti
agricoli  ed  all'indicazione  di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari successivamente modificato  dal  regolamento
CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  maggio 1992, n. 338, relativo
all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n.    2092/91
del  Consiglio  del  24 giugno 1991 in materia di produzione agricola
con metodo biologico;
  Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno
1992  che  modifica  gli  allegati  I  e  III  del  sopra  richiamato
regolamento CEE n. 2092/91;
  Vista  la  domanda  dell'associazione  dei  consumatori  denominata
"Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori  ed  ambiente",
via Boncompagni, 19 - 00187 Roma, presentata in data 6 agosto 1992;
  Sentito  il parere delle amministrazioni centrali e degli organismi
pubblici e privati interessati al settore dell'agricoltura  biologica
convocati  il  30  ottobre  1992,  per  l'esame  dei  requisiti degli
organismi associativi di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'associazione dei consumatori denominata "Adiconsum - Associazione
italiana  difesa  consumatori  ed   ambiente",   e'   autorizzata   a
partecipare  alle  attivita'  di  esecuzione dei controlli effettuati
dagli organismi associativi di controllo  riconosciuti  con  apposito
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.