IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il  regolamento  CEE  n.  2092/91  del  24  giugno  1991  del
Consiglio  relativo  al  metodo  di  produzione biologico di prodotti
agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui  prodotti  agricoli  e
sulle  derrate  alimentari successivamente modificato dal regolamento
CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;
  Visto il decreto ministeriale 25  maggio  1992,  n.  338,  relativo
all'applicazione  delle  disposizioni  del regolamento CEE n. 2092/91
del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia  di  produzione  agricola
con metodo biologico;
  Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno
1992  che  modifica  gli  allegati  I  e  III  del  sopra  richiamato
regolamento CEE n. 2092/91;
  Vista  la  domanda  dell'associazione  dei  consumatori  denominata
"Unione  nazionale  consumatori",  via  Andrea Doria 48 - 00192 Roma,
presentata in data 30 luglio 1992;
  Sentito il parere delle amministrazioni centrali e degli  organismi
pubblici  e privati interessati al settore dell'agricoltura biologica
convocati il  30  ottobre  1992,  per  l'esame  dei  requisiti  degli
organismi associativi di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'associazione   dei   consumatori   denominata  "Unione  nazionale
consumatori" e' autorizzata a partecipare alle attivita' di vigilanza
degli organismi associativi di controllo  riconosciuti  con  apposito
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.