IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7 commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni, di societa' di assistenza doganale, denominate CAD; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; Ritenuta la necessita' di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonche' quelle di cui al comma 1-octies; Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell'11 dicembre 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attivita' professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire societa' di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66. 2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma 4. 3. Lo statuto delle societa' di cui al comma 1 dovra' essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento. 4. E' fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. E' fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla societa' qualsiasi facolta' ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge n. 66/1992, e' il seguente: "1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e conrollo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle societa' autorizzate a svolgere le attivita' di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalita' per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche' per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695 CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347 CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie". - L'art. 78, comma 6, della legge n. 413/1991 e' cosi' formulato: "L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc- cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio dei centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la legge n. 1612/1966 si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 7, comma 1-sexies, della legge n. 66/1992, e' il seguente: "1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformita' all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". - Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse.