IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 7 commi 1-septies e 1-octies, della legge  6  febbraio
1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri
iscritti  all'albo  da  almeno  tre  anni,  di societa' di assistenza
doganale, denominate CAD;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
  Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  Ritenuta la necessita' di dettare  le  occorrenti  disposizioni  di
attuazione  del  comma  1-septies,  nonche'  quelle  di  cui al comma
1-octies;
  Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 5 ottobre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17,  comma  3, della legge n. 400 del 1988 (nota n.
4278 dell'11 dicembre 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni  all'albo
professionale  istituito  con  legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che
esercitano l'attivita' professionale  non  vincolati  a  rapporto  di
lavoro   subordinato,   possono   costituire  societa'  di  capitali,
denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale  minimo  di
100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di
assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi
1-sexies  e  1-septies,  dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n.
66.
  2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla  vigilanza,
anche  ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art.
8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma
4.
  3. Lo statuto delle societa'  di  cui  al  comma  1  dovra'  essere
conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento.
  4.  E' fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo
di azioni o quote a soggetti che non abbiano  i  requisiti  necessari
per  costituire  i  CAD.  E'  fatto,  inoltre,  divieto di affidare a
soggetti estranei alla societa' qualsiasi facolta' ad essa  demandata
dalle disposizioni in materia o dallo statuto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7,  commi 1-septies e 1-octies,
          della legge n.  66/1992, e' il seguente:
             "1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui  al  comma
          1-sexies   possono  costituire  societa'  di  capitali  con
          capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per  oggetto
          sociale  esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale,
          al fine di svolgere, conformemente  all'autorizzazione  del
          Ministro  delle  finanze,  oltre  quelli indicati nel comma
          1-sexies, anche i seguenti compiti:
               a)  ricevere  o   emettere   dichiarazioni   doganali,
          asseverarne  il  contenuto  previa  acquisizione e conrollo
          formale della relativa  documentazione  commerciale,  anche
          per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la
          visita totale o parziale delle merci;
               b)  emettere  bollette  doganali  per  le merci aventi
          modesta  rilevanza  fiscale,  non  assoggettate   a   dazi,
          prelievi  o  tasse ad effetto equivalente, con le modalita'
          ed i  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze;  asseverazione  dei  dati  acquisiti  ed elaborati
          secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma
          1-sexies per l'espletamento di formalita'  derivanti  dalla
          normativa comunitaria.
             1-octies.  L'Amministrazione finanziaria ha il potere di
          richiedere  alle  societa'  autorizzate   a   svolgere   le
          attivita'   di  assistenza  doganale,  anche  in  deroga  a
          contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati  ed
          elementi  in  loro possesso. Con decreto del Ministro delle
          finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono
          dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del  comma
          1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste
          dal  medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e
          le modalita' per la loro iscrizione in apposito  albo,  per
          il   rilascio   da   parte   del   Ministro  delle  finanze
          dell'autorizzazione a svolgere i compiti  loro  affidati  e
          quelle  per  i  controlli e la vigilanza anche ispettiva da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  per  la
          revoca  dell'autorizzazione  stessa in conformita' a quanto
          disposto nel terzo e quarto periodo del comma  6  dell'art.
          73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
             -  La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico
          della professione di spedizioniere doganale ed  istituzione
          degli  albi  e  del  fondo  previdenziale  a  favore  degli
          spedizionieri doganali".
             - Il  D.Lgs.  n.  374/1990  reca:  "Riordinamento  degli
          istituti   doganali   e   revisione   delle   procedure  di
          accertamento e controllo in attuazione delle  direttive  n.
          79/695  CEE  del  24  luglio  1979  e n.   82/57/CEE del 17
          dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
          febbraio 1981 e n. 82/347 CEE del 23 aprile 1982,  in  tema
          di procedure di esportazione delle merci comunitarie".
             -  L'art.  78, comma 6, della legge n. 413/1991 e' cosi'
          formulato:  "L'Amministrazione finanziaria ha il potere  di
          richiedere,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini  della
          determinazione  dei  coefficienti previsti nell'art. 11 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc-
          cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o
          piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  stabilisce  i  criteri,  le
          condizioni  e  le garanzie assicurative per il rilascio dei
          centri  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',
          per   la   loro  iscrizione  in  apposito  albo  e  per  il
          trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in  ogni
          caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla
          istituzione   dei   centri  stessi,  nonche'  i  poteri  di
          vigilanza,    anche     ispettiva,     dell'Amministrazione
          finanziaria.  L'autorizzazione  e'  revocata  quando  nello
          svolgimento  dell'attivita'  vengano   commesse   gravi   e
          ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate in materia
          tributaria da  leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando
          risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti
          dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando  i  dati  e
          gli   elementi  richiesti  dalla  medesima  Amministrazione
          risultino falsi o incompleti rispetto  alla  documentazione
          fornita  dall'utente;  nei  casi di particolare gravita' e'
          disposta  la  sospensione  cautelare.  I  provvedimenti  di
          sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  rappresentante
          legale del centro interessato.  Con  i  provvedimenti  sono
          stabilite  le  modalita' per assicurare nei confronti degli
          utenti dei centri il  regolare  svolgimento  dell'attivita'
          concernente  gli adempimenti relativi al periodo di imposta
          in corso".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  la  legge  n.  1612/1966  si  veda  in note alle
          premesse.
             - Il testo dell'art. 7, comma 1-sexies, della  legge  n.
          66/1992, e' il seguente:
             "1-sexies.  Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo
          professionale istituito con  legge  22  dicembre  1960,  n.
          1612,  da  almeno tre anni possono svolgere, in conformita'
          alle disposizioni dettate con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  emanare  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  oltre  a  quelli previsti dalla predetta legge, i
          seguenti compiti:
               a) svolgimento, per conto degli operatori  autorizzati
          e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di
          detenzione,  di circolazione e di controllo applicabile, in
          ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
               b)  tenuta  e  conservazione  di  atti   e   scritture
          contabili  relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del
          presente articolo e a  quelli  qualitativi  e  quantitativi
          delle   merci,   anche   al  fine  di  rilasciare  copie  e
          certificati  o   estratti   attestandone   la   conformita'
          all'originale,  o  in  ordine ad eventuali vincoli relativi
          alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di
          pubbliche amministrazioni;
               c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei  dati
          relativi    agli   scambi   internazionali   nell'interesse
          dell'utenza, anche ai fini  delle  rilevazioni  statistiche
          previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
               d)  custodia e vendita delle merci cadute in abbandono
          ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".
             - Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n.  66/1992
          si veda in note alle premesse.