IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facolta'  di
economia e commercio;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
  Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
  Ritenuta  la necessita' di modificare le tabelle I, II, VIII, VIII-
bis, VIII-  ter,  VIII-quater  e  VIII-quinquies  allegate  al  regio
decreto  30  settembre  1938,  n.  1652, e successive modificazioni e
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree  e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I
allegata  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte
le seguenti lauree:
   economia bancaria;
   economia assicurativa e previdenziale;
   economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
   economia  delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle  istituzioni
internazionali;
   economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
   economia marittima e dei trasporti;
   economia ambientale;
   economia industriale;
   economia e legislazione per l'impresa;
   economia del turismo.
  Dal medesimo elenco vengono inoltre soppresse le seguenti lauree:
   scienze economiche e sociali;
   scienze economiche;
   economia bancaria, finanziaria e assicurativa.