IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla
legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamento  sui  fitofarmaci  e  presidi  delle
derrate alimentari immagazzinate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE numeri 78/631,
81/187 e 84/291;
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il
"Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme  sulla
classificazione,  sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati
pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli  articoli  7  e  10  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223", di
attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale  n.
258/1990  che  fissa  un  termine di mesi sei per l'utilizzazione, in
sede di produzione, delle etichette e degli imballaggi conformi  alla
normativa  previgente,  e  sulla  base  del  quale  il termine per lo
smaltimento delle scorte scade l'11 settembre 1992;
  Visti il decreto  ministeriale  12  novembre  1991,  pubblicato  in
supplemento  straordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 289 del 10  dicembre  1991  e  relativa  errata-corrige  (Gazzetta
Ufficiale n. 139 e n. 192 rispettivamente del 15 giugno 1992 e del 17
agosto  1992)  per  cui  il  termine di scadenza per la produzione di
presidi sanitari non conformi alla nuova disciplina e' scaduto il  10
giugno  1992  con  un  intervallo  di  tempo  rispetto  alla scadenza
prevista   per   lo   smaltimento   delle   scorte,   in   sede    di
commercializzazione, di soli tre mesi;
  Ritenuto  di  dover garantire il rispetto di un adeguato intervallo
di tempo fra le scadenze dei due termini fissati, come  previsto  dal
citato  art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/88, e di differire all'11 dicembre 1993 il termine di scadenza
per lo smaltimento delle scorte giacenti nei punti vendita alla  data
del 10 giugno 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992;
  Effettuata la  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 17 novembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto
1990, n.  258,  per  lo  smaltimento  delle  scorte  esistenti  negli
esercizi  di vendita alla data del 10 giugno 1992 di presidi sanitari
etichettati ed imballati in conformita' alla normativa previgente, e'
differito all'11 dicembre 1993.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 16 novembre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 31
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri  possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Per il testo dell'art. 6 del D.M. n. 258/1990 si veda
          in nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art.  6  del  D.M.  n.  258/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  6  (Esaurimento  delle  scorte). - 1. A decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione  delle  classificazioni   ed
          etichette   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  e'  concesso  un  termine  di   mesi   sei   per
          l'utilizzazione  in  sede  di  produzione delle etichette e
          degli imballaggi conformi  alla  normativa  previgente.  E'
          altresi' fissato un termine di mesi ventiquattro, a partire
          dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto, per lo
          smaltimento   delle   scorte,   esistenti   in   sede    di
          commercializzazione".