IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  integrative  dei  presupposti   per   l'amministrazione
straordinaria delle imprese in crisi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo  1  del  decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione
straordinaria.  -  1.  Sono  altresi'  soggette  alla  procedura   di
amministrazione  straordinaria  le imprese il cui stato di insolvenza
sia determinato  dall'obbligo  di  restituire  allo  Stato,  ad  enti
pubblici, o a societa' a prevalente partecipazione pubblica una somma
non  inferiore  al  51 per cento del capitale versato, e comunque non
inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi
comunitari adottate in  applicazione  degli  articoli  92  e  93  del
trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica europea, sempre che
occupino un  numero  di  addetti  non  inferiore  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, primo comma.".
  2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria
le  imprese  nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta
nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei  decreti-legge  1›  marzo
1992,  n.  195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1› luglio 1992, n. 325, non
convertiti nel termine costituzionale.