IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  affitti  agrari,  anche  al  fine   di
corrispondere alla favorevole valutazione espressa  dalla  Camera  su
analoghe iniziative parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito
il seguente: 
  "Art. 4-bis. Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.  -  1.
Il  conduttore  ha  diritto,  a  parita'  di  condizioni,  ad  essere
preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere  in
affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo  2,
ovvero, per gli altri  contratti  di  affitto,  ivi  compresi  quelli
aventi origine da conversione  dei  contratti  associativi  ai  sensi
dell'articolo 25, alla scadenza  prevista  dall'articolo  1  o  dalla
diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine  il  locatore  deve
comunicare  al  conduttore  le  offerte  ricevute,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni  prima
della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di
affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi  del  comma  terzo
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito
dal comma primo dell'articolo 45 della presente legge. 
   2. Il conduttore deve esercitare il diritto  di  prelazione  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 
   3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre  quando  il  conduttore
abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e  nei  casi  di
cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o  recesso
del conduttore ai sensi dell'articolo 5. 
   4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel  caso
in  cui  il  rapporto  contrattuale  tra  il  locatore  ed  il  nuovo
conduttore cessi comunque entro un anno.".