IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 e' punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila.". 2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresi' al sequestro della merce trasportata, di cui puo' essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.".