IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di  cose
per conto di terzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri  dell'interno,  di
grazia e giustizia, delle finanze del tesoro  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto  di  cose  per
conto di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente  l'attivita'  di  cui
all'articolo 1 e' punito con la reclusione fino a quattro mesi o  con
la multa da lire centomila a lire ottocentomila.". 
  2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974,  n.
298, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Nel  caso  previsto
dal terzo  comma,  si  procede  altresi'  al  sequestro  della  merce
trasportata, di cui puo' essere disposta la confisca con la  sentenza
di condanna.".