IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi
calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
   grandinate dal 9 luglio 1992 al 27 settembre 1992 nella  provincia
di Roma;
   grandinate dal 24 luglio 1992 al 19 settembre 1992 nella provincia
di Frosinone;
   tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 nella provincia di Latina;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Frosinone: grandinate del 24 luglio 1992, del 4 agosto 1992, del 16
agosto 1992, del 19 settembre 1992 - provvidenze di cui  all'art.  3,
comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),  nel  territorio  dei  comuni  di
Pontecorvo.
  Latina:
   tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di  cui  all'art.
3,  comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),  nel territorio dei comuni di
Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina;
   tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di  cui  all'art.
3,  comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei comuni di Pontinia,
Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina.
  Roma: grandinate del 9 luglio 1992,  del  4  agosto  1992,  del  26
settembre  1992,  del 27 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni  di  Cave,
Olevano Romano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA