IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali 16 luglio 1992 nella provincia di Trento; grandinate 16 luglio 1992 nella provincia di Trento; piogge alluvionali 25 luglio 1992 nella provincia di Trento; grandinate 25 luglio 1992 nella provincia di Trento; grandinate 1 agosto 1992 nella provincia di Trento; grandinate 29 agosto 1992 nella provincia di Trento; grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Trento; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Trento: grandinate del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), nel territorio dei comuni di Drena, Dro; piogge alluvionali del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Drena; grandinate del 25 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), nel territorio dei comuni di Brez, Castelfondo, Fondo; piogge alluvionali del 25 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Castelfondo; grandinate del 1 agosto 1992, - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere f) g), nel territorio dei comuni di Besenello, Carzano, Scurelle, Spera, Telve di Sotto, Villa Lagarina; grandinate del 29 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere f) g), nel territorio dei comuni di Aldeno, Cavedine, Mezzocorona, Mezzolombardo, Trento, Zambana; grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere f) g), nel territorio dei comuni di Cagno', Campodenno, Cles, Coredo, Dambel, Denno, Flavon, Livo, Pergine Valsugana, Revo', Romallo, Taio, Tres, Vigolo Vattaro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1993 Il Ministro: FONTANA