IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL, il "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti"; Visti i decreti 17 gennaio 1990 e 10 agosto 1990 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti ed ha determinato le modalita' di svolgimento delle attivita' del predetto Comitato; Visto il provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1992) con il quale viene prorogata l'operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; Considerata l'opportunita' di modificare le modalita' di svolgimento delle attivita' del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti; Decreta: Art. 1. Determinazione degli indennizzi 1. Ai sensi dei provvedimenti CIP n. 18/1989 e n. 17/1992 hanno titolo a ricevere gli indennizzi i gestori di impianti stradali di distribuzione automatica dei carburanti che a seguito di cessazione dell'attivita' dell'impianto da essi gestito, avvenuta nel periodo del 19 settembre 1989 al 31 dicembre 1994, siano fuoriusciti dalla gestione dei punti vendita. L'indennizzo puo' essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Se il medesimo gestore abbia in gestione piu' impianti l'indennizzo puo' essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purche' sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. 2. Ai fini della determinazione degli indennizzi di cui al comma 1, per gli impianti chiusi dal 16 novembre 1992 al 31 dicembre 1994 si applica la seguente tabella: Importo indennizzi (milioni di lire) ===================================================================== Anni Erogato ultimo anno di attivita' (metri cubi) residui ___________________________________________________ <150 150/300 300/600 600/900 900/1200 >1200 _____________________________________________________________________ fino a 1 ..... 7,5 15 20 25 30 40 da 1 a 2 ..... 10 22 25 30 35 45 da 2 a 4 ..... 15 30 37 40 45 52 da 4 a 6 ..... 20 35 42 45 50 60 oltre 6 ...... 25 42 50 55 60 80 3. Resta ferma l'applicazione della tabella allegata al citato decreto ministeriale 10 agosto 1990 ai fini della determinazione degli indennizzi per i gestori degli impianti chiusi dal 19 settembre 1989 al 15 novembre 1992. 4. Nelle tabelle di cui ai commi 2 e 3, per anni residui si intendono quelli intercorrenti dalla data di chiusura del p.v. alla data di scadenza del relativo contratto di comodato, ovvero, per i soggetti che gestiscano direttamente un impianto per il quale siano altresi' titolari della relativa concessione, gli anni intercorrenti dalla data di chiusura del p.v. fino alla scadenza della concessione stessa.