IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                         PRESIDENTE DELEGATO
                DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  18  del 12 settembre 1989 con il
quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso  la  Cassa  conguaglio
GPL,  il  "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
carburanti";
  Visti i decreti 17 gennaio  1990  e  10  agosto  1990  con  cui  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente
delegato   del   CIP,   ha  istituito  il  comitato  tecnico  per  la
ristrutturazione della rete di  distribuzione  di  carburanti  ed  ha
determinato  le modalita' di svolgimento delle attivita' del predetto
Comitato;
  Visto il provvedimento CIP 12  novembre  1992,  n.  17  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 270 del 16 novembre 1992) con il quale
viene prorogata l'operativita' del  Fondo  per  la  razionalizzazione
della rete di distribuzione carburanti;
  Considerata   l'opportunita'   di   modificare   le   modalita'  di
svolgimento   delle   attivita'   del   comitato   tecnico   per   la
ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Determinazione degli indennizzi
  1.  Ai  sensi  dei  provvedimenti CIP n. 18/1989 e n. 17/1992 hanno
titolo a ricevere gli indennizzi i gestori di  impianti  stradali  di
distribuzione  automatica  dei carburanti che a seguito di cessazione
dell'attivita' dell'impianto da essi gestito,  avvenuta  nel  periodo
del  19  settembre  1989 al 31 dicembre 1994, siano fuoriusciti dalla
gestione dei punti vendita. L'indennizzo  puo'  essere  concesso  una
sola  volta  per  ciascun  gestore.  Se  il medesimo gestore abbia in
gestione  piu'  impianti  l'indennizzo  puo'  essere   concesso   con
riferimento   ad   uno   solo  degli  impianti  chiusi,  purche'  sia
fuoriuscito dalla gestione anche degli altri.
  2. Ai fini della determinazione degli indennizzi di cui al comma 1,
per gli impianti chiusi dal 16 novembre 1992 al 31 dicembre  1994  si
applica la seguente tabella:
                         Importo indennizzi
                          (milioni di lire)
=====================================================================
  Anni              Erogato ultimo anno di attivita' (metri cubi)
residui          ___________________________________________________
                  <150  150/300  300/600  600/900  900/1200  >1200
_____________________________________________________________________
fino a 1 .....     7,5    15       20       25       30        40
da 1 a 2 .....    10      22       25       30       35        45
da 2 a 4 .....    15      30       37       40       45        52
da 4 a 6 .....    20      35       42       45       50        60
oltre 6 ......    25      42       50       55       60        80
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  della  tabella allegata al citato
decreto ministeriale 10 agosto  1990  ai  fini  della  determinazione
degli indennizzi per i gestori degli impianti chiusi dal 19 settembre
1989 al 15 novembre 1992.
  4.  Nelle  tabelle  di  cui  ai  commi  2  e 3, per anni residui si
intendono quelli intercorrenti dalla data di chiusura del  p.v.  alla
data  di  scadenza  del relativo contratto di comodato, ovvero, per i
soggetti che gestiscano direttamente un impianto per il  quale  siano
altresi'  titolari della relativa concessione, gli anni intercorrenti
dalla data di chiusura del p.v. fino alla scadenza della  concessione
stessa.