IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono
state approvate le norme di costruzione e  di  collaudo  relative  ai
recipienti  destinati  al  trasporto  di  gas compressi, liquefatti o
disciolti;
  Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;
  Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si da' la facolta'
al Ministro dei  trasporti  di  emanare  prescrizioni  relative  alla
sicurezza del trasporto;
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state
estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto
decreto ministeriale 12 settembre 1925;
  Visto  il decreto ministeriale 29 maggio 1991 con il quale e' stato
disposto il divieto ai gestori di tutte le stazioni  di  rifornimento
di  metano  per  autotrazione  di  riempire  le bombole installate su
autoveicoli, costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000;
  Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1991 con il quale e' stato
fatto divieto, a  tutti  coloro  che  a  qualsiasi  titolo  detengono
bombole  costruite  dalle  ditte  Bogap  e Bogap 2000, di riempire le
suddette bombole con qualsiasi gas, compresa l'aria compressa;
  Sentito il parere della commissione permanente per le  prescrizioni
sui  recipienti  per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al
decreto ministeriale 12 settembre 1925, espresso nella riunione del 7
ottobre 1992,  in  base  agli  accertamenti  esperiti  sulle  bombole
costruite dalle ditte Bogag e Bogap 2000;
  Considerata  la  necessita' di garantire le indispensabili esigenze
di sicurezza;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Si fa divieto a tutti  coloro  che  a  qualsiasi  titolo  detengono
bombole  costruite  dalle  ditte  Bogap e Bogap 2000 di utilizzare le
suddette  bombole  per  contenere  qualsiasi  gas,  compresa   l'aria
compressa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  dalla  data della sua
pubblicazione.
   Roma, 2 gennaio 1993
                                                  Il Ministro: TESINI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  12  settembre 1925 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925.
             -  Il  D.M.  5  giugno  1971  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 1971.
             - Il D.M. 29  maggio  1991  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 1991.
             -  Il  D.M.  16  ottobre  1991 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1991.