IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzione e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579; Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si da' la facolta' al Ministro dei trasporti di emanare prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto decreto ministeriale 12 settembre 1925; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991 con il quale e' stato disposto il divieto ai gestori di tutte le stazioni di rifornimento di metano per autotrazione di riempire le bombole installate su autoveicoli, costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1991 con il quale e' stato fatto divieto, a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di riempire le suddette bombole con qualsiasi gas, compresa l'aria compressa; Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, espresso nella riunione del 7 ottobre 1992, in base agli accertamenti esperiti sulle bombole costruite dalle ditte Bogag e Bogap 2000; Considerata la necessita' di garantire le indispensabili esigenze di sicurezza; Decreta: Articolo unico Si fa divieto a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000 di utilizzare le suddette bombole per contenere qualsiasi gas, compresa l'aria compressa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 2 gennaio 1993 Il Ministro: TESINI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 12 settembre 1925 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925. - Il D.M. 5 giugno 1971 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 30 giugno 1971. - Il D.M. 29 maggio 1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 1991. - Il D.M. 16 ottobre 1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1991.