IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria  colpiti  dagli  eventi
sismici  del  novembre  1980,  del  febbraio  1981  e  del marzo 1982
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la legge 23 gennaio 1992,  n.  32,  recante  disposizioni  in
ordine  alla  ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori  della  Campania,  Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio  1981  e del marzo 1982 approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
aprile  1982,  che  individua  i  comuni della Basilicata, Campania e
Calabria colpiti dal terremoto  del  21  marzo  1982  classificandoli
"danneggiati";
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della  citata  legge  n.  32/1992 che
autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella  misura
di  lire  1.400  miliardi  per  l'anno  1992, lire 1.500 miliardi per
l'anno  1993  e  lire  1.400  miliardi  per  l'anno  1994  -  per  il
finanziamento degli interventi di cui alla normativa medesima;
  Visto  l'art. 2, comma 4, della ripetuta legge n. 32/1992 che detta
disposizioni in merito alle quote  percentuali  di  destinazione  dei
predetti finanziamenti;
  Visto l'art. 3, comma 3, che pone il limite massimo di assegnazione
di   lire   300  miliardi  a  favore  dei  comuni  classificati  come
danneggiati;
  Tenuto   presente   che   finalita'   prioritaria   dell'intervento
finanziario della richiamata legge n. 32/1992 e' quella di favorire e
accelerare  la  ricostruzione  e riparazione del patrimonio abitativo
privato per consentire il rapido rientro  dei  nuclei  familiari  nei
propri  alloggi,  stante  il  fondamentale  requisito  del  nesso  di
causalita' con il sisma;
  Vista  la  rilevazione  semestrale  al  31  marzo  1992  effettuata
dall'Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno ove
sono  evidenziati  tra  l'altro  gli   importi   delle   domande   di
risarcimento  relative  al  patrimonio  abitativo privato, presentate
entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il  31
marzo  1989,  esaminate  dalle  commissioni  comunali  e  non  ancora
finanziate o ancora da esaminare che  ammontano  a  complessive  lire
18.744  miliardi,  delle  quali  1.859  miliardi  riferite  ai comuni
disastrati,   12.635   miliardi   riferite   ai   comuni   gravemente
danneggiati, 4.249 miliardi riferite ai comuni danneggiati;
  Vista  la  nota  30  luglio  1992, n. 45644/OO.PP, del Dipartimento
della protezione civile con  la  quale  viene  trasmesso  l'elaborato
conseguente  all'indagine  condotta  sui danni del sisma del 21 marzo
1982;
  Vista la proposta formulata dal Comitato interministeriale  per  la
programmazione   economica   di  concerto  con  i  Ministri  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e  delle  aree  urbane  -  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 32/1992 - circa il riparto
per il triennio 1992/94 delle suddette disponibilita' finanziarie;
  Vista  l'intesa sottoscritta dai Ministri dei lavori pubblici e per
i beni culturali il 21 dicembre  1992,  concernente  la  ripartizione
della  somma  di  lire 430 miliardi destinata agli interventi statali
nelle regioni Campania e Basilicata;
  Udite le relazioni del Ministro del bilancio e per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per le aree urbane;
                              Delibera:
  1.  L'importo  di lire 3.440 miliardi per il triennio 1992-94, pari
all'80% della disponibilita'  complessiva  prevista  dalla  legge  23
gennaio  1992, n. 32, destinato alle esigenze abitative nei territori
della  Campania,  Basilicata,  Puglia  e   Calabria,   e'   ripartito
determinando  in  lire  300  miliardi  la  somma  da  destinare  agli
interventi nei comuni classificati come "danneggiati"  in  base  alle
disposizioni  vigenti ed in lire 3.140 miliardi la somma da destinare
agli  interventi  nei  comuni  classificati   come   "disastrati"   e
"gravemente danneggiati" in base alle disposizioni vigenti.
  2.  La  ripartizione  tra  i  singoli  comuni  "danneggiati"  sara'
effettuata attribuendo a ciascun  ente  una  quota  proporzionale  al
rispettivo  fabbisogno,  dando  priorita'  alle  domande  di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32/1992 per le
quali sia stato verificato il nesso di causalita' tra evento  sismico
e danno.
   Per  i comuni "danneggiati" della regione Calabria individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21  marzo  1982
e' assegnata la complessiva somma di lire 15.000 milioni ripartita in
relazione  al  fabbisogno  derivante  dalle  priorita' a) e b) di cui
all'ordinanza della protezione civile del 25 marzo 1987  e  contenuta
nell'indagine della stessa protezione civile.
  3. Per i capoluoghi di provincia delle aree disastrate e gravemente
danneggiate  che  non hanno beneficiato di finanziamenti straordinari
per il settore abitativo ed  infrastrutturale  pur  essendo  sedi  di
servizi  per  l'intero  territorio  provinciale,  chiamati altresi' a
fronteggiare le  esigenze  derivanti  dalla  maggiore  entita'  della
popolazione  residente,  e'  riservata la quota di 100.000 milioni di
lire che sara' assegnata nella misura di 35 miliardi ad Avellino,  25
miliardi a Potenza e Salerno e 15 miliardi a Benevento.
  4.  Per  le  esigenze  finanziarie,  al momento non quantificabili,
derivanti dalla copertura degli eventuali oneri di cui al  successivo
punto  9,  dai  costi degli interventi di particolare complessita' su
immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici di  cui  al
comma  2,  lettera c), dell'art. 3 della legge n. 32/1992 nonche' dai
costi delle opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilita'
degli insediamenti abitativi  e  percio'  ad  essi  inerenti  vengono
accantonati 440 miliardi.
  Ad accezione della copertura degli oneri di cui al successivo punto
9,  gli  importi  cosi'  accantonati  saranno  ripartiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica solo dopo che dalle
informazioni fornite dai comuni e dalle  verifiche  effettuate  dagli
uffici ai sensi del successivo punto 10, per ogni comune interessato,
risultino  soddisfatte  interamente  le domande prioritarie di cui ai
punti a) e b) dell'art. 3, comma 2, della  legge  n.  32/1992,  fatta
salva la copertura - su richiesta documentata e previa autorizzazione
dei  Ministri  del  bilancio e della programmazione economica e delle
aree  urbane  -  degli  oneri  per  opere  strettamente  connesse   e
funzionali  alla  fruibilita'  degli  insediamenti abitativi e per le
relative strutture scolastiche  di  cui  ai  citati  punti  a)  e  b)
dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.
  5.  La  quota  di  lire  2.600  miliardi,  viene  assegnata  in via
prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga,  e  a
condizione  che sussista la dichiarazione di causalita' del danno del
terremoto verificata con dichiarazione del sindaco di cui al comma  1
dell'art. 3 della legge n. 32/1992, in favore:
    a)  dei  proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in
sistemazioni precarie  o  provvisorie  in  conseguenza  degli  eventi
sismici di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76
del  1990,  sempreche'  abbiano  presentato entro il 31 marzo 1984 la
prescritta domanda ed entro il 31 marzo  1989  la  documentazione  ai
fini della ricostruzione e della riparazione delle unita' abitative;
    b) dei proprietari di un'unica abitazione, che abbiano presentato
entro  il  31  marzo  1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo
1989  la  documentazione  ai  fini  della   ricostruzione   o   della
riparazione delle unita' abitative;
    c)  dei proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei
centri storici dei comuni classificati come disastrati  o  gravemente
danneggiati,  che  risultino approvati alla data di entrata in vigore
della legge n. 32/1992, limitatamente agli interventi connessi con la
posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
  I titoli di proprieta' di cui alle precedenti lettere a) e b)  sono
esclusivamente  quelli risultanti da atto pubblico o da atto certo al
momento del sisma; saranno, pertanto, revocati i contributi  concessi
in deroga a tale principio.
  6.  Con  le  risorse indicate al precedente punto 5 a nessun comune
potranno essere, comunque, assegnati fondi in eccedenza al cento  per
cento  del danno, risultante dall'ammontare complessivo delle domande
presentate entro il 31  marzo  1984  e  documentate,  ai  fini  della
ricostruzione e della riparazione delle unita' abitative, entro il 31
marzo 1989.
  Nel  computo  dei  fondi  assegnati  vanno calcolate tutte le somme
ricevute dal comune, compresa la differenza tra  interessi  attivi  e
passivi  dal  1›  gennaio  1981 al 31 dicembre 1992, ed a prescindere
dalla destinazione della spesa e delle finalita' perseguite.
  I sindaci devono certificare le somme destinate ai lavori  pubblici
o  a  finalita'  diverse  dalla ricostruzione abitativa, indicando la
natura delle  opere,  il  sistema  di  affidamento  ed  il  nesso  di
causalita' con il sisma.
  7. La determinazione delle quote di risorse da assegnare ai singoli
comuni  resta  subordinata  all'acquisizione  della comunicazione del
sindaco - da inviare entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  delibera, al CIPE, ai Ministri del Mezzogiorno e delle aree
urbane e al Servizio opere sul territorio dell'Agensud  -  contenente
l'indicazione  della  reale consistenza delle domande di risarcimento
relative al patrimonio abitativo privato presentate entro il 31 marzo
1984 e corredate dei relativi progetti entro  il  31  marzo  1989,  e
contenente l'indicazione delle richieste di delega al comune.
  Le  domande  e  le  deleghe  con  i  relativi importi devono essere
classificate, in relazione ai principi di cui al precedente punto  5,
secondo  la  scheda  di  rilevazione  allegata  che costituisce parte
integrante della presente delibera.
  8. Il saldo attivo delle  aperture  di  credito  disposte  in  base
all'art. 20, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, costituito
dagli interessi attivi al netto degli interessi passivi e dalle somme
gia'  assegnate  dal  CIPE  ma  non ancora impegnate, e' riconosciuto
nella disponibilita' dei soggetti titolari e computato, ai sensi  del
comma  5  del  citato  art.  20,  nell'importo  delle assegnazioni da
effettuare sugli stanziamenti della legge n. 32/1992.
  Gli interessi attivi e le somme assegnate ai comuni e da questi non
ancora utilizzate alla data del 30 settembre 1992 saranno finalizzate
a soddisfare in via esclusiva ed in ordine prioritario le  necessita'
esposte al precedente punto 5.
  L'ammontare degli interessi attivi, di quelli passivi e delle somme
non ancora impegnate saranno comunicati tramite la medesima scheda di
rilevazione citata al punto 7 della presente delibera.
  9.  Per  la copertura degli oneri derivanti dagli interessi passivi
non  compensati  da  quelli  attivi,  il  CIPE  provvedera'  con   le
disponibilita' di cui al punto 4.
  10.  Ai  fini di una coerente applicazione dei criteri riportati al
punto 5 della presente delibera, il CIPE  determinera'  le  quote  da
assegnare  ai singoli comuni sulla base delle comunicazioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8 e delle risultanze di  apposite  verifiche  in
loco che verranno svolte d'intesa dal competente ufficio speciale per
il terremoto e dall'Agensud.
  I  Ministri  del  bilancio e della programmazione economica e delle
aree urbane ai fini  dei  suddetti  accertamenti  potranno  avvalersi
anche del Provveditorato alle opere pubbliche e delle prefetture.
  11.  L'Agenzia  per  la  promozione  e  lo sviluppo nel Mezzogiorno
fornira' entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  delibera,  al  Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e al Ministro delle aree urbane gli elementi  idonei  per
consentire la formulazione delle nuove norme, secondo quanto previsto
dall'art.  2,  comma 4, lettera c) della legge n. 32/1992, necessarie
per attivare l'utilizzazione della  somma  complessiva  di  lire  430
miliardi  destinata  alle  finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del
citato testo unico.
  12. La somma  complessiva  di  lire  430  miliardi  destinata  agli
interventi delle amministrazioni dello Stato nelle aree delle regioni
Campania  e  Basilicata,  e'  ripartita  tra  i  Ministeri  dei  beni
culturali e dei lavori pubblici nella misura di lire 215 miliardi per
ciascuna amministrazione. I Ministri dei lavori pubblici e per i beni
culturali forniranno ai Ministri del bilancio e della  programmazione
economica  e  delle  aree urbane l'indicazione dei singoli interventi
che  intendono  finanziare.  Il  programma  degli  interventi   sara'
trasmesso  al  Ministero  del  tesoro  ai  fini  della  iscrizione in
bilancio delle rispettive assegnazioni.
   Ciascuna  amministrazione  utilizzera'  le  somme  di   rispettiva
competenza  per  interventi  nelle  province aventi diritto delle due
citate regioni in  misura  proporzionale  all'entita'  dei  danni  in
ciascuna di esse verificatisi.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO