IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, che individua i comuni della Basilicata, Campania e Calabria colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982 classificandoli "danneggiati"; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 32/1992 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 - per il finanziamento degli interventi di cui alla normativa medesima; Visto l'art. 2, comma 4, della ripetuta legge n. 32/1992 che detta disposizioni in merito alle quote percentuali di destinazione dei predetti finanziamenti; Visto l'art. 3, comma 3, che pone il limite massimo di assegnazione di lire 300 miliardi a favore dei comuni classificati come danneggiati; Tenuto presente che finalita' prioritaria dell'intervento finanziario della richiamata legge n. 32/1992 e' quella di favorire e accelerare la ricostruzione e riparazione del patrimonio abitativo privato per consentire il rapido rientro dei nuclei familiari nei propri alloggi, stante il fondamentale requisito del nesso di causalita' con il sisma; Vista la rilevazione semestrale al 31 marzo 1992 effettuata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ove sono evidenziati tra l'altro gli importi delle domande di risarcimento relative al patrimonio abitativo privato, presentate entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il 31 marzo 1989, esaminate dalle commissioni comunali e non ancora finanziate o ancora da esaminare che ammontano a complessive lire 18.744 miliardi, delle quali 1.859 miliardi riferite ai comuni disastrati, 12.635 miliardi riferite ai comuni gravemente danneggiati, 4.249 miliardi riferite ai comuni danneggiati; Vista la nota 30 luglio 1992, n. 45644/OO.PP, del Dipartimento della protezione civile con la quale viene trasmesso l'elaborato conseguente all'indagine condotta sui danni del sisma del 21 marzo 1982; Vista la proposta formulata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle aree urbane - ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 32/1992 - circa il riparto per il triennio 1992/94 delle suddette disponibilita' finanziarie; Vista l'intesa sottoscritta dai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali il 21 dicembre 1992, concernente la ripartizione della somma di lire 430 miliardi destinata agli interventi statali nelle regioni Campania e Basilicata; Udite le relazioni del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per le aree urbane; Delibera: 1. L'importo di lire 3.440 miliardi per il triennio 1992-94, pari all'80% della disponibilita' complessiva prevista dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, destinato alle esigenze abitative nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e' ripartito determinando in lire 300 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come "danneggiati" in base alle disposizioni vigenti ed in lire 3.140 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come "disastrati" e "gravemente danneggiati" in base alle disposizioni vigenti. 2. La ripartizione tra i singoli comuni "danneggiati" sara' effettuata attribuendo a ciascun ente una quota proporzionale al rispettivo fabbisogno, dando priorita' alle domande di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 32/1992 per le quali sia stato verificato il nesso di causalita' tra evento sismico e danno. Per i comuni "danneggiati" della regione Calabria individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1982 e' assegnata la complessiva somma di lire 15.000 milioni ripartita in relazione al fabbisogno derivante dalle priorita' a) e b) di cui all'ordinanza della protezione civile del 25 marzo 1987 e contenuta nell'indagine della stessa protezione civile. 3. Per i capoluoghi di provincia delle aree disastrate e gravemente danneggiate che non hanno beneficiato di finanziamenti straordinari per il settore abitativo ed infrastrutturale pur essendo sedi di servizi per l'intero territorio provinciale, chiamati altresi' a fronteggiare le esigenze derivanti dalla maggiore entita' della popolazione residente, e' riservata la quota di 100.000 milioni di lire che sara' assegnata nella misura di 35 miliardi ad Avellino, 25 miliardi a Potenza e Salerno e 15 miliardi a Benevento. 4. Per le esigenze finanziarie, al momento non quantificabili, derivanti dalla copertura degli eventuali oneri di cui al successivo punto 9, dai costi degli interventi di particolare complessita' su immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 3 della legge n. 32/1992 nonche' dai costi delle opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilita' degli insediamenti abitativi e percio' ad essi inerenti vengono accantonati 440 miliardi. Ad accezione della copertura degli oneri di cui al successivo punto 9, gli importi cosi' accantonati saranno ripartiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica solo dopo che dalle informazioni fornite dai comuni e dalle verifiche effettuate dagli uffici ai sensi del successivo punto 10, per ogni comune interessato, risultino soddisfatte interamente le domande prioritarie di cui ai punti a) e b) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, fatta salva la copertura - su richiesta documentata e previa autorizzazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane - degli oneri per opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilita' degli insediamenti abitativi e per le relative strutture scolastiche di cui ai citati punti a) e b) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992. 5. La quota di lire 2.600 miliardi, viene assegnata in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, e a condizione che sussista la dichiarazione di causalita' del danno del terremoto verificata con dichiarazione del sindaco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 32/1992, in favore: a) dei proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreche' abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione e della riparazione delle unita' abitative; b) dei proprietari di un'unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unita' abitative; c) dei proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge n. 32/1992, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. I titoli di proprieta' di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esclusivamente quelli risultanti da atto pubblico o da atto certo al momento del sisma; saranno, pertanto, revocati i contributi concessi in deroga a tale principio. 6. Con le risorse indicate al precedente punto 5 a nessun comune potranno essere, comunque, assegnati fondi in eccedenza al cento per cento del danno, risultante dall'ammontare complessivo delle domande presentate entro il 31 marzo 1984 e documentate, ai fini della ricostruzione e della riparazione delle unita' abitative, entro il 31 marzo 1989. Nel computo dei fondi assegnati vanno calcolate tutte le somme ricevute dal comune, compresa la differenza tra interessi attivi e passivi dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1992, ed a prescindere dalla destinazione della spesa e delle finalita' perseguite. I sindaci devono certificare le somme destinate ai lavori pubblici o a finalita' diverse dalla ricostruzione abitativa, indicando la natura delle opere, il sistema di affidamento ed il nesso di causalita' con il sisma. 7. La determinazione delle quote di risorse da assegnare ai singoli comuni resta subordinata all'acquisizione della comunicazione del sindaco - da inviare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, al CIPE, ai Ministri del Mezzogiorno e delle aree urbane e al Servizio opere sul territorio dell'Agensud - contenente l'indicazione della reale consistenza delle domande di risarcimento relative al patrimonio abitativo privato presentate entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il 31 marzo 1989, e contenente l'indicazione delle richieste di delega al comune. Le domande e le deleghe con i relativi importi devono essere classificate, in relazione ai principi di cui al precedente punto 5, secondo la scheda di rilevazione allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 8. Il saldo attivo delle aperture di credito disposte in base all'art. 20, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, costituito dagli interessi attivi al netto degli interessi passivi e dalle somme gia' assegnate dal CIPE ma non ancora impegnate, e' riconosciuto nella disponibilita' dei soggetti titolari e computato, ai sensi del comma 5 del citato art. 20, nell'importo delle assegnazioni da effettuare sugli stanziamenti della legge n. 32/1992. Gli interessi attivi e le somme assegnate ai comuni e da questi non ancora utilizzate alla data del 30 settembre 1992 saranno finalizzate a soddisfare in via esclusiva ed in ordine prioritario le necessita' esposte al precedente punto 5. L'ammontare degli interessi attivi, di quelli passivi e delle somme non ancora impegnate saranno comunicati tramite la medesima scheda di rilevazione citata al punto 7 della presente delibera. 9. Per la copertura degli oneri derivanti dagli interessi passivi non compensati da quelli attivi, il CIPE provvedera' con le disponibilita' di cui al punto 4. 10. Ai fini di una coerente applicazione dei criteri riportati al punto 5 della presente delibera, il CIPE determinera' le quote da assegnare ai singoli comuni sulla base delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 e delle risultanze di apposite verifiche in loco che verranno svolte d'intesa dal competente ufficio speciale per il terremoto e dall'Agensud. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane ai fini dei suddetti accertamenti potranno avvalersi anche del Provveditorato alle opere pubbliche e delle prefetture. 11. L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno fornira' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro delle aree urbane gli elementi idonei per consentire la formulazione delle nuove norme, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera c) della legge n. 32/1992, necessarie per attivare l'utilizzazione della somma complessiva di lire 430 miliardi destinata alle finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico. 12. La somma complessiva di lire 430 miliardi destinata agli interventi delle amministrazioni dello Stato nelle aree delle regioni Campania e Basilicata, e' ripartita tra i Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici nella misura di lire 215 miliardi per ciascuna amministrazione. I Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali forniranno ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle aree urbane l'indicazione dei singoli interventi che intendono finanziare. Il programma degli interventi sara' trasmesso al Ministero del tesoro ai fini della iscrizione in bilancio delle rispettive assegnazioni. Ciascuna amministrazione utilizzera' le somme di rispettiva competenza per interventi nelle province aventi diritto delle due citate regioni in misura proporzionale all'entita' dei danni in ciascuna di esse verificatisi. Roma, 30 dicembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO