Si comunica  che,  in  applicazione  della  decisione  CEE  del  28
dicembre  1992, concernente il regime di importazione applicabile nei
confronti dei  prodotti  siderurgici  CECA  originari  della  Russia,
Ucraina,  Georgia,  Bielorussia,  Armenia,  Azerbaigian,  Kazakistan,
Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan,  Tagikistan,  Turkmenistan,  sono
soppresse a far data dal 1› gennaio 1993 tutte le restrizioni quanti-
tative   ad   eccezione  di  quelle  relative  ai  seguenti  prodotti
siderurgici CECA piatti e lunghi  per  i  quali  vengono  aperti  due
contingenti comunitari, validi per il primo quadrimestre del corrente
anno:
                          Categorie di prodotti           Ammontare
                         secondo la nomenclatura          per tutta
 Periodo                  combinata (v. allegato)        la Comunita'
     -                                -                        -
I Quadrimestre         A. Prodotti siderurgici           tonn. 72.999
  (1› gennaio-            CECA piatti di cui:
  30 aprile)
                       A.1 "sbozzi in rotoli per         tonn. 46.733
                            lamiere di ferro o di
                            acciaio"
                       A.2 lamiere da treno              tonn. 16.366
                       B. Prodotti siderurgici
                          CECA lunghi di cui:            tonn. 34.112
                       B.1 travi                         tonn. 3.333
                       B.2 vergella                      tonn. 3.411
 
 Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati
   validi   per   tutta   la   Comunita'  vanno  redatte  secondo  le
   disposizioni di cui  alla  raccomandazione  CECA  3772/92  del  22
   dicembre  1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 383 del
   29 dicembre 1992 recepita con circolare  Mincomes  n.  2/93.  Esse
   dovranno essere presentate alla Direzione generale import export -
   Divisione  V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo
   a  quello  della  pubblicazione  della  presente  circolare  nella
   Gazzetta  Ufficiale italiana. Tali domande potranno essere accolte
   subordinatamenteall'accertamento  delle  disponibilita'  esistenti
   nei  citati  contingenti  comunitari,  sulla  base  della conferma
   fornita  dalla  Commissione  CEE,  nel  quadro  del  coordinamento
   previsto dalla sopracitata decisione CEE.
  Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio
   nazionale  devono  essere  redatte  su  carta  libera,  quelle per
   importazioni nel resto della  Comunita'  sul  modello  comunitario
   allegato alla citata circolare.
 Poiche' il sistema comunitario di gestione dei contingenti potra'
   essere  modulato  anche  in funzione delle importazioni pregresse,
   gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto  la  propria
   responsabilita',  una  dichiarazione dalla quale risultino, divise
   per anno, le importazioni  effettuate  nel  triennio  90-92  dello
   stesso  prodotto  di  cui  si  richiede  l'importazione.  Ove tale
   dichiarazione non venga allegata, oppure  se  una  volta  allegata
   risulti   inesatta   o   incompleta,   il  richiedente  non  sara'
   considerato importatore tradizionale.
 Per i prodotti siderurgici CECA liberalizzati trova applicazione la
   sorveglianza  comunitaria  automatica  prevista dalla circolare di
   questo Ministero n. 2/93 del  15  gennaio  1993  pubblicata  nella
   Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1993.
 Nel far presente che il suindicato regime riveste carattere
   transitorio,  si  fa  riserva  di  successive  modificazioni  alla
   presente  circolare  in  relazione  ad   ulteriori   provvedimenti
   comunitari.
                                                Il Ministro: VITALONE