IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985, con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa le societa' Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, tutte con sede in Roma, ed e' stato nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo; Visti i decreti ministeriali in data 2 agosto 1991 e 17 ottobre 1991 con i quali il dott. Michele Izzo e' stato affiancato per lo svolgimento della funzione di commissario liquidatore dal dott. Francesco Ferrucci e dal rag. Francesco Corrado anch'essi nominati commissari liquidatori delle predette societa'; Vista la lettera dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 241946/1/7 in data 19 maggio 1992 con la quale il predetto Istituto ha comunicato che il dott. Michele Izzo, componente del collegio commissariale, all'insaputa degli altri liquidatori, dell'autorita' di vigilanza e del difensore delle procedure, ha depositato il 13 maggio 1992 una propria memoria presso la cancelleria del tribunale penale di Roma in ordine al procedimento penale contro amministratori e sindaci delle societa' in argomento; Rilevato peraltro che l'ISVAP con la citata lettera del 19 maggio 1992 ha fatto presente che il dott. Izzo - che a suo tempo aveva promosso azione risarcitoria attraverso la costituzione di parte civile delle liquidazioni nel procedimento penale nei confronti dei responsabili delle passate gestioni - con tali deduzioni, modificando quanto da lui stesso denunciato in passato, ha fornito pieno sostegno agli argomenti e alla linea difensiva del Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato delle predette societa'; Vista la lettera dell'ISVAP n. 247057 del 2 giugno 1992, con la quale l'Istituto ha rilevato che il dott. Izzo con l'iniziativa di cui sopra ha posto in essere un atto oggettivamente pregiudizievole per le tre procedure concorsuali e che lo stesso e' venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 198 della legge fallimentare ed altresi' agli obblighi di una puntuale e corretta informativa all'organo di vigilanza e che quindi sembra essere altresi' venuto meno il rapporto di fiducia che costituisce presupposto necessario per lo svolgimento dell'incarico di commissario; Visto altresi' il verbale del comitato di sorveglianza delle liquidazioni coatte delle imprese in argomento del 25 maggio 1992, allegato alla sopracitata lettera dell'ISVAP del 2 giugno 1992, con il quale il comitato stesso, tenuto conto dell'iniziativa assunta dal predetto dott. Izzo, ha evidenziato l'aggravamento di una situazione di oggettiva difficolta' nei rapporti tra i commissari che sconfina nell'incompatibilita' e tale da non consentire un buon operato nell'interesse futuro delle procedure; Vista la nota ministeriale n. 912552 in data 26 giugno 1992, diretta ai nominati commissari liquidatori con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 199, ultimo comma, e 37 della legge fallimentare, gli stessi sono stati invitati a far conoscere le proprie osservazioni, in ordine al contenuto della citata nota dell'ISVAP n. 247057 in data 2 giugno 1992 e del parere reso dal comitato di sorveglianza di cui al citato verbale del 25 maggio 1992; Vista la lettera n. 242445/1/2 in data 30 giugno 1992 con la quale l'ISVAP ha trasmesso copia delle lettere datate 16 giugno 1992 del rag. Corrado il quale ha esposto le gravi difficolta' incontrate nel condurre correttamente le operazioni liquidatorie a causa dei continui contrasti con il dott. Izzo e quindi ha messo a disposizione il proprio mandato; Viste le lettere in data 2 luglio 1992 del rag. Corrado e in data 6 luglio 1992 del dott. Ferrucci, in data 4 e 20 luglio 1992 del dott. Izzo, di riscontro alla citata ministeriale del 26 giugno 1992; Vista la lettera n. 242798/1 del 28 luglio 1992 con la quale l'ISVAP - in relazione a quanto dedotto dai commissari liquidatori con le richiamate note - nel rilevare che il dott. Ferrucci ed il rag. Corrado hanno manifestato di condividere le censure mosse dall'Istituto stesso e dal comitato di sorveglianza nei confronti del dott. Izzo e che nei confronti di quest'ultimo le deduzioni rese non modificano la posizione gia' assunta dall'Istituto stesso con la piu' volte citata lettera del 2 giugno 1992, ha sottolineato la gravita' della situazione determinatasi e l'urgenza di provvedere al riguardo; Vista la lettera n. 244473/1/7 del 20 novembre 1992 con la quale l'ISVAP ha trasmesso copia del processo verbale di dibattimento relativo al processo penale nei confronti degli ex amministratori e sindaci delle societa' in argomento tenutosi il 16 ottobre 1992 da cui risulta che il dott. Izzo ha confermato le proprie controdeduzioni depositate il 13 maggio 1992 e che il dott. Ferrucci ed il rag. Corrado hanno confermato la costituzione di parte civile; Viste altresi' le lettere del dott. Izzo in data 29 luglio, 3 agosto e 21 dicembre 1992; Vista la lettera in data 10 dicembre 1992 con la quale il dott. Francesco Ferrucci ha messo a disposizione l'incarico conferitogli sia in relazione ad impegni personali, sia ad una serie di divergenze inerenti la gestione delle liquidazioni con il collega dott. Michele Izzo; Vista altresi' la lettera in data 14 dicembre 1992 con la quale anche il rag. Francesco Corrado nel richiamare quanto gia' segnalato con la citata lettera del 16 giugno 1992, ha confermato che le difficolta' incontrate nei rapporti con il dott. Michele Izzo non gli consentono di svolgere i propri compiti di istituto ed ha quindi presentato le proprie dimissioni; Ritenuto di condividere quanto rappresentato dall'ISVAP con le richiamate lettere in merito alla necessita' di intervenire nella segnalata situazione al fine di eliminare ogni elemento di turbativa che possa creare pregiudizio al regolare svolgimento delle funzioni liquidatorie delle societa' in argomento per la salvaguardia degli interessi degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi creditori; Vista pertanto la nota ministeriale n. 922963 in data 30 dicembre 1992 con la quale nel comunicare all'ISVAP le dimissioni presentate dal dott. Ferrucci e dal rag. Corrado, sono state chieste tre rose di nominativi di professionisti, ai sensi dell'art. 22 della citata legge 20 gennaio 1991, n. 20; Viste le lettere dell'ISVAP n. 245076/1/2 e n. 235097/1/2 ambedue in data 30 febbraio 1992, nonche' la nota n. 340084/1/2 del 13 gennaio 1993 con le quali l'Istituto ha fornito l'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti di legge per essere officiati, commissari liquidatori delle compagnie Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca; Ritenuto di dover accogliere le dimissioni del dottor Francesco Ferrucci e del rag. Francesco Corrado; Ritenuto altresi' di dover procedere alla revoca del dott. Michele Izzo, per i suesposti motivi; Decreta: Art. 1. Sono accolte le dimissioni del dott. Francesco Ferrucci e del rag. Francesco Corrado dall'incarico di commissari liquidatori delle societa' Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca.