IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove disposizioni
sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visti i decreti ministeriali in data 15 ottobre 1985, con  i  quali
sono  state  poste  in liquidazione coatta amministrativa le societa'
Intereuropea, Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca, tutte
con sede in Roma, ed e' stato  nominato  commissario  liquidatore  il
dott. Michele Izzo;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in data 2 agosto 1991 e 17 ottobre
1991 con i quali il dott. Michele Izzo e'  stato  affiancato  per  lo
svolgimento  della  funzione  di  commissario  liquidatore  dal dott.
Francesco Ferrucci e dal rag. Francesco  Corrado  anch'essi  nominati
commissari liquidatori delle predette societa';
  Vista la lettera dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private  e  di interesse collettivo - ISVAP, n. 241946/1/7 in data 19
maggio 1992 con la quale il predetto Istituto ha  comunicato  che  il
dott.   Michele   Izzo,   componente   del   collegio  commissariale,
all'insaputa degli altri liquidatori, dell'autorita' di  vigilanza  e
del  difensore  delle  procedure, ha depositato il 13 maggio 1992 una
propria memoria presso la cancelleria del tribunale penale di Roma in
ordine al procedimento penale contro amministratori e  sindaci  delle
societa' in argomento;
  Rilevato  peraltro  che l'ISVAP con la citata lettera del 19 maggio
1992 ha fatto presente che il dott. Izzo -  che  a  suo  tempo  aveva
promosso  azione  risarcitoria  attraverso  la  costituzione di parte
civile delle liquidazioni nel procedimento penale nei  confronti  dei
responsabili delle passate gestioni - con tali deduzioni, modificando
quanto da lui stesso denunciato in passato, ha fornito pieno sostegno
agli argomenti e alla linea difensiva del Presidente del consiglio di
amministrazione ed amministratore delegato delle predette societa';
  Vista  la  lettera  dell'ISVAP  n. 247057 del 2 giugno 1992, con la
quale l'Istituto ha rilevato che il dott. Izzo  con  l'iniziativa  di
cui  sopra  ha posto in essere un atto oggettivamente pregiudizievole
per le tre procedure concorsuali e che lo stesso e' venuto meno  agli
obblighi  imposti  dall'art. 198 della legge fallimentare ed altresi'
agli  obblighi  di  una puntuale e corretta informativa all'organo di
vigilanza e che quindi sembra essere altresi' venuto meno il rapporto
di fiducia che costituisce presupposto necessario per lo  svolgimento
dell'incarico di commissario;
  Visto  altresi'  il  verbale  del  comitato  di  sorveglianza delle
liquidazioni coatte delle imprese in argomento del  25  maggio  1992,
allegato  alla  sopracitata lettera dell'ISVAP del 2 giugno 1992, con
il quale il comitato stesso, tenuto conto dell'iniziativa assunta dal
predetto dott. Izzo, ha evidenziato l'aggravamento di una  situazione
di  oggettiva  difficolta' nei rapporti tra i commissari che sconfina
nell'incompatibilita' e  tale  da  non  consentire  un  buon  operato
nell'interesse futuro delle procedure;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  912552  in  data 26 giugno 1992,
diretta ai nominati commissari liquidatori con la quale, ai  sensi  e
per  gli  effetti  del  combinato disposto degli articoli 199, ultimo
comma, e 37 della legge fallimentare, gli stessi sono stati  invitati
a far conoscere le proprie osservazioni, in ordine al contenuto della
citata  nota  dell'ISVAP n. 247057 in data 2 giugno 1992 e del parere
reso dal comitato di sorveglianza di cui al  citato  verbale  del  25
maggio 1992;
  Vista  la lettera n. 242445/1/2 in data 30 giugno 1992 con la quale
l'ISVAP ha trasmesso copia delle lettere datate 16  giugno  1992  del
rag.  Corrado il quale ha esposto le gravi difficolta' incontrate nel
condurre  correttamente  le  operazioni  liquidatorie  a  causa   dei
continui   contrasti  con  il  dott.    Izzo  e  quindi  ha  messo  a
disposizione il proprio mandato;
  Viste le lettere in data 2 luglio 1992 del rag. Corrado e in data 6
luglio 1992 del dott. Ferrucci, in data 4 e 20 luglio 1992 del  dott.
Izzo, di riscontro alla citata ministeriale del 26 giugno 1992;
  Vista  la  lettera  n.  242798/1  del  28  luglio 1992 con la quale
l'ISVAP - in relazione a quanto dedotto  dai  commissari  liquidatori
con  le  richiamate  note  - nel rilevare che il dott. Ferrucci ed il
rag. Corrado  hanno  manifestato  di  condividere  le  censure  mosse
dall'Istituto stesso e dal comitato di sorveglianza nei confronti del
dott.  Izzo e che nei confronti di quest'ultimo le deduzioni rese non
modificano la posizione gia' assunta dall'Istituto stesso con la piu'
volte citata lettera del 2 giugno 1992, ha sottolineato  la  gravita'
della situazione determinatasi e l'urgenza di provvedere al riguardo;
  Vista  la  lettera  n. 244473/1/7 del 20 novembre 1992 con la quale
l'ISVAP ha trasmesso  copia  del  processo  verbale  di  dibattimento
relativo  al  processo penale nei confronti degli ex amministratori e
sindaci delle societa' in argomento tenutosi il 16  ottobre  1992  da
cui   risulta   che   il   dott.   Izzo   ha  confermato  le  proprie
controdeduzioni depositate il 13 maggio 1992 e che il dott.  Ferrucci
ed il rag. Corrado hanno confermato la costituzione di parte civile;
  Viste  altresi'  le  lettere  del  dott.  Izzo in data 29 luglio, 3
agosto e 21 dicembre 1992;
  Vista la lettera in data 10 dicembre 1992 con  la  quale  il  dott.
Francesco  Ferrucci  ha  messo a disposizione l'incarico conferitogli
sia in relazione ad impegni personali, sia ad una serie di divergenze
inerenti la gestione delle liquidazioni con il collega dott.  Michele
Izzo;
  Vista  altresi'  la  lettera  in data 14 dicembre 1992 con la quale
anche il rag. Francesco Corrado nel richiamare quanto gia'  segnalato
con  la  citata  lettera  del  16  giugno  1992, ha confermato che le
difficolta' incontrate nei rapporti con il dott. Michele Izzo non gli
consentono di svolgere i propri compiti  di  istituto  ed  ha  quindi
presentato le proprie dimissioni;
  Ritenuto  di  condividere  quanto  rappresentato  dall'ISVAP con le
richiamate lettere in merito alla  necessita'  di  intervenire  nella
segnalata  situazione al fine di eliminare ogni elemento di turbativa
che possa creare pregiudizio al regolare svolgimento  delle  funzioni
liquidatorie  delle  societa'  in argomento per la salvaguardia degli
interessi degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi creditori;
  Vista pertanto la nota ministeriale n. 922963 in data  30  dicembre
1992  con  la quale nel comunicare all'ISVAP le dimissioni presentate
dal dott. Ferrucci e dal rag. Corrado, sono state chieste tre rose di
nominativi di professionisti, ai  sensi  dell'art.  22  della  citata
legge 20 gennaio 1991, n. 20;
  Viste  le  lettere dell'ISVAP n. 245076/1/2 e n. 235097/1/2 ambedue
in data 30 febbraio 1992,  nonche'  la  nota  n.  340084/1/2  del  13
gennaio  1993  con  le  quali  l'Istituto  ha  fornito  l'elenco  dei
professionisti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  per   essere
officiati,   commissari  liquidatori  delle  compagnie  Intereuropea,
Compagnia europea di previdenza - CEP ed Etrusca;
  Ritenuto di dover accogliere le  dimissioni  del  dottor  Francesco
Ferrucci e del rag. Francesco Corrado;
  Ritenuto  altresi' di dover procedere alla revoca del dott. Michele
Izzo, per i suesposti motivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono accolte le dimissioni del dott. Francesco Ferrucci e del  rag.
Francesco  Corrado  dall'incarico  di  commissari  liquidatori  delle
societa' Intereuropea, Compagnia  europea  di  previdenza  -  CEP  ed
Etrusca.