IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 5 novembre 1990, n. 320, e, in particolare, l'art.
4,  il   quale   prevede   che,   mediante   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  siano adottate
norme regolamentari intese a stabilire le modalita'  di  collaudo,  i
tipi  d'imballaggio  ed  i  limiti  d'impiego delle mole abrasive, il
sistema  d'incollaggio  delle  parti  in  cartone;  gli  enti  ed   i
laboratori  specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le
modalita' per l'assunzione del relativo onere;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3,  della  citata  legge  n.  400/1988  (n.
16876/II 2-4 del 25 giugno 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e collaudo
  1.  Ogni  tipo  di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre
1990, n. 320, deve essere sottoposto a collaudo preventivo  alla  sua
prima immissione sul mercato.
  2.  Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione
da parte del  fabbricante,  dell'importatore  o  del  suo  mandatario
all'interno della C.E.E.
  3.  Le  regole  tecniche  relative  al  collaudo  sono  individuate
nell'allegato al presente  decreto.  Sono  altresi'  assimilate  alle
norme  di  cui  all'allegato  al  presente decreto le norme in vigore
negli altri Stati membri della Comunita' europea che garantiscono  un
livello di sicurezza equivalente.
  4.  Il  produttore,  l'importatore  o il suo mandatario all'interno
della Comunita' europea puo' eseguire il  collaudo  sia  direttamente
sia   per   il  tramite  di  istituti,  enti  o  laboratori  all'uopo
autorizzati secondo le procedure  di  cui  all'art.  5  del  presente
decreto.
  5.  La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate
deve essere conservata dal produttore,  dall'importatore  o  dal  suo
mandatario  e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  per  gli  adempimenti  di   cui   al
successivo  art.  5  e  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline  sulla  sicurezza
sui luoghi di lavoro.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n. 320/1990 reca norme concernenti le mole
          abrasive.
          Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art. 4. - 1. Il Ministro dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge,  stabilisce  con  proprio
          decreto:
               a) le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del
          fabbricante, in relazione alle  caratteristiche  fisiche  e
          dimensionali delle mole abrasive;
               b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
               c)  i  limiti  di  impiego di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera d);
               d) il sistema di incollaggio delle parti  in  cartone,
          ove previsto;
               e)  gli  enti  e  i  laboratori  specializzati  di cui
          all'art. 5;
               f) le modalita' per l'assunzione  dell'onere  relativo
          alle  spese  necessarie per l'espletamento delle operazioni
          di accertamento di cui all'art. 6".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge.
             I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati  dal  Governo.    Essi debbono essere comunicati al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per il titolo della legge n. 320/1990 si veda in nota
          alle premesse.