IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   disporre
interventi in  favore  dei  dipendenti  delle  imprese  operanti  nel
settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare  la  crisi
occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere
fiscali e dei controlli  doganali  nell'ambito  del  Mercato  interno
comunitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In conseguenza dell'abolizione delle  frontiere  fiscali  e  dei
controlli doganali nell'ambito del Mercato interno  comunitario  alla
data del 1' gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del
settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi
compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
gia' in servizio alla data del 1' gennaio 1992 e che, a  causa  degli
eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro  entro  il  1993,  e'
corrisposta un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione
salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
gli assegni familiari, ove spettanti.  Per  i  lavoratori  dipendenti
dalle  predette  imprese  lavoranti  ad  orario  ridotto,  la  citata
indennita'  e'  calcolata  in  misura  proporzionale  alle  ore   non
lavorate. 
  2. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative  domande,
accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto  con  le
organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente  competenti,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  3. Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  adotta  i
conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita'  di  cui  al
comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. 
  4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli  anni  1993  e
1994, al  versamento  di  un  contributo  speciale  pari  a  1  punto
percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione  determinata
a norma  dell'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
rispettivamente a carico dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
nonche'  di  un  contributo  addizionale  pari  a   quello   previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di  cui  al
comma 1.