IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990  e
dell'art.   43   del  relativo  regolamento  di  esecuzione,  occorre
determinare  per  l'anno  1993  la  misura  del   contributo   dovuto
all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma
"Fondo  di  garanzia per le vittime della strada" da ciascuna impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della  responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
  Visto il rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia  per  le
vittime  della  strada"  per  l'anno 1991, approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. in
data 10 settembre 1992;
  Vista la nota n. 286519 in data 19  novembre  1992,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha proposto di elevare al 3% l'aliquota
del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1993;
  Considerato  che  gli  oneri  a  carico  del  Fondo  derivanti  dai
provvedimenti  di  liquidazione  coatta  amministrativa  disposti nel
corso del 1992 saranno ripartiti su piu' annualita' e  che  pertanto,
pur apparendo indispensabile un aumento dell'aliquota del contributo,
la  stessa  puo'  essere determinata in una misura inferiore a quella
proposta dall'Istituto di vigilanza;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita',   in   relazione   anche   alle
risultanze  del  rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1993
l'aliquota nella misura dell'uno e  cinquanta  per  cento  dei  premi
incassati al netto degli oneri di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo,  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni  S.p.a.  -
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada", e' determinato nella misura dell'uno e cinquanta  per  cento
dei  premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione
per gli oneri di gestione stabilita,  per  l'esercizio  medesimo,  ai
sensi  dell'art.  123  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.