IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1993 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma "Fondo di garanzia per le vittime della strada" da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 1991, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. in data 10 settembre 1992; Vista la nota n. 286519 in data 19 novembre 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto di elevare al 3% l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1993; Considerato che gli oneri a carico del Fondo derivanti dai provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa disposti nel corso del 1992 saranno ripartiti su piu' annualita' e che pertanto, pur apparendo indispensabile un aumento dell'aliquota del contributo, la stessa puo' essere determinata in una misura inferiore a quella proposta dall'Istituto di vigilanza; Ritenuta pertanto l'opportunita', in relazione anche alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1993 l'aliquota nella misura dell'uno e cinquanta per cento dei premi incassati al netto degli oneri di gestione; Decreta: Art. 1. Il contributo, che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", e' determinato nella misura dell'uno e cinquanta per cento dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.