IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto  l'art.  61,  comma  6,  lettera  c),  del citato decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  43/1988,  che  pone  a  carico  dei
contribuenti  il  pagamento degli interessi semestrali di mora per il
ritardato pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo,  da  determinare
annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi;
  Considerato  che  la  necessita'  di  provvedere all'emanazione del
presente decreto in tempo utile perche'  possa  trovare  applicazione
dal 1993, comporta l'impossibilita' di far riferimento alla media dei
tassi bancari attivi relativa all'intero anno 1992;
  Ritenuto,   pertanto,   opportuno   considerare  come  elemento  di
valutazione la media dei tassi bancari attivi riferita all'intervallo
temporale novembre 1991-ottobre 1992;
  Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nel citato periodo
e' stata di circa il 14%;
  Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art.  1,
comma  1,  lettera  b),  della  legge n. 657 del 1986, espresso nella
seduta del 29 dicembre 1992;
                              Decreta:
  Per l'anno 1993, gli interessi di mora per il  ritardato  pagamento
delle  somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 7 per
cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine
ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA