IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge 2 giugno 1939,  n.  739,  concernente  il  regime  fiscale  dei
prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al
regime  fiscale   dei   prodotti   petroliferi,   e   le   successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963 contenente le norme per
la  concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui  prodotti   petroliferi
destinati ad uso agricolo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo 1992, con il quale sono
state  apportate  integrazioni  alle  norme  del   predetto   decreto
ministeriale   6  agosto  1963  per  disciplinare  l'assegnazione  di
prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo  per  lavorazioni  da
eseguire in terreni presi in affitto;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prorogare  il  termine  stabilito con
l'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 12  marzo  1992  per  la
presentazione  della documentazione sostitutiva prevista nello stesso
articolo;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  disposizione  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
ministeriale 12 marzo 1992 e' prorogata al 31 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1992
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     GORIA
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
           FONTANA