IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtu' del quale il
Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso  l'emissione
di  prestiti  esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500  (legge
finanziaria  1993)  concernente  il  livello  massimo  del ricorso al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e
altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi da
capitale;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  826271  del  17   dicembre   1992,
debitamente  registrato  alla  Corte  dei  conti il 18 dicembre 1992,
registro n. 39 Tesoro, foglio n. 385;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una emissione obbligazionaria
sui mercati internazionali fino all'importo di 5 miliardi  di  marchi
tedeschi;
  Considerato  che, nel mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e'  disposta  una  emissione  sul
mercato  internazionale  di  titoli  del  Tesoro, fino all'importo di
5.000.000.000 di marchi tedeschi ad un tasso di interesse fisso  pari
al  7,25  per  cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la
prima scadente nel mese di febbraio 1994.