IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986,  n.  917,  che  prevede l'emanazione di un decreto con il quale
stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che  rientra
nel  limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo,
tenuto conto della  potenzialita'  produttiva  dei  terreni  e  delle
unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
  Visto  l'art.  78 del predetto testo unico che prevede l'emanazione
di un decreto con il quale stabilire, ai  fini  della  determinazione
del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite
di  cui  alla  lettera b) del comma 2 del predetto art. 29, il valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il
limite  suindicato,  nonche'  il   coefficiente   moltiplicatore   da
applicare  allo  stesso  valore medio, idoneo a tener conto delle di-
verse incidenze dei costi;
  Considerato che, ai sensi del comma  3  del  citato  art.  29,  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito  per  ciascuna  specie
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) dello stesso art. 29;
  Considerato  altresi'  che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il
valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78
e che pertanto occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla  lettera  b)
del  comma  2  dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni
e  delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata,
e' stabilito in base alle tabelle 1,  2  e  3  allegate  al  presente
decreto di cui formano parte integrante.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  29  del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con D.P.R. n. 917/1986,  riguardante  il  reddito
          agrario, stabilisce, al secondo comma, che:
             "Sono considerate attivita' agricole:
               a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno,
          alla silvicoltura e alla funghicoltura;
               b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
          almeno un quarto dal terreno;
               c)    le   attivita'   dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione  e  alienazione  di  prodotti   agricoli   e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti  ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso".