IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 78 del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonche' il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle di- verse incidenze dei costi; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art. 29; Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che: "Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su di esso".