IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge n. 305/1989 sulla programmazione triennale per la tutela dell'ambiente; Visto il programma triennale di tutela ambientale 1989-1991 (P.T.T.A.) approvato con delibera CIPE del 3 agosto 1990 e modificato con successiva delibera del 30 luglio 1991; Viste le intese programmatiche stipulate con le singole regioni ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 305/1989; Visti i decreti di finanziamento per l'attuazione del Programma triennale di tutela ambientale in data 12 dicembre 1991, 28 dicembre 1991 pubblicati nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 18 aprile 1992; Considerato che l'art. 2, comma 1, di tali decreti prevede il trasferimento alle singole regioni e province autonome della somma complessiva destinata al finanziamento degli interventi in ciascuno di essi finanziati; Considerato altresi' che il citato comma 2 dell'art. 2 prevede che l'effettuazione del trasferimento delle risorse relative ad interventi gravati da condizioni sia subordinato alla preventiva realizzazione della condizione stessa; Considerato inoltre che l'art. 2, comma 3, degli stessi decreti prevede che le attivita' finanziate debbano essere iniziate entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di efficacia degli stessi decreti, e che entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine le regioni debbano comunicare gli interventi per i quali tali termini non siano stati rispettati, indicando inoltre i motivi del mancato avvio; Considerato che in relazione alla ridotta disponibilita' di cassa il Ministero dell'ambiente non e' stato in grado di procedere all'integralita' dei trasferimenti autorizzati con il citato art. 2, comma 1, dei suddetti decreti; Considerato che a seguito dell'intervenuto assestamento del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario appare ora possibile procedere al trasferimento delle residue risorse in parola; Considerato peraltro che dalle verifiche effettuate dai singoli servizi del Ministero dell'ambiente, competenti per la gestione dei diversi programmi operativi del P.T.T.A. e dalla verifica congiuntamente svolta nell'ambito del gruppo di lavoro all'uopo nominato con decreto ministeriale 18 settembre 1992, e' emersa una diversificata tipologia attuativa che rende inopportuno procedere ad una generica erogazione dei fondi residui; Considerato pertanto che occorre procedere a regolamentare le differenti tipologie attuative sino ad ora emerse, differenziando adeguatamente la procedura, di erogazione dei fondi e i corrispondenti obblighi certificatori delle amministrazioni regionali; Considerata altresi', l'opportunita' di procedere ad una piu' dettagliata regolamentazione della ipotesi di cui al citato art. 2, comma 2, dei suddetti decreti; Considerato, in particolare, che dalla ricognizione effettuata e' emerso che gli interventi relativi al Programma nuova occupazione (NOC), ancorche' dichiarati immediatamente attivabili nei citati decreti ministeriali di finanziamento, risultano nella maggior parte dei casi gravati da prescrizioni tali da rendere necessaria una specifica revisione progettuale; Considerato che si e' ritenuto, pertanto, opportuno assimilare alle fattispecie di cui al suddetto art. 2, comma 2, gli interventi relativi al citato Programma nuova occupazione (NOC) gravati da prescrizioni, al fine di assicurare una effettiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti; Considerata, infine, l'opportunita' di procedere contestualmente ad una piu' precisa determinazione dei generali obblighi di comunicazione e certificazione gravanti sulle amministrazioni regionali ai sensi dei decreti in parola; Vista la direttiva emanata in data 19 novembre 1992; Decreta: Art. 1. Premessa 1. Il presente decreto e' integrativo dei decreti di finanziamento per l'attuazione del Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) citati nelle premesse e modificativi dei medesimi cosi' come specificato nell'articolato che segue.