Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette  di  Roma - Milano - Bari -
                                  Pescara  -  Venezia  -  Bologna   -
                                  Genova - Palermo - Torino - Salerno
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e  del  personale
                                  Servizio ispettivo
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
 
                           PARTE GENERALE
 
Soggetti ammessi alla assistenza fiscale
In  attuazione  dell'articolo  78,  comma 18, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  l'articolo  1  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  4  settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di
redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci
delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e  di  prima
trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione
e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti
per  le  remunerazioni  di  cui agli articoli 24, 33 lettera a), e 34
della legge 20 maggio 1985 n. 222, possono adempiere  all'obbligo  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi  mediante  la  presentazione  di
apposita dichiarazione  redatta  su  modello  approvato  con  decreto
ministeriale  (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o
Ente pensionistico.
Tale  facolta'  e'  esercitabile  dai  predetti   soggetti,   purche'
residenti  in  Italia  e  ancorche'  posseggano  i seguenti ulteriori
redditi aggiuntivi:
- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;
- utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata   da
societa'  di  capitali  italiane dopo la chiusura   dell'esercizio in
corso alla data 1o dicembre 1983;
-  altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai
compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci  di  cooperative  e
dai sacerdoti;
-  compensi  derivanti  da  rapporti  di  collaborazione coordinata e
continuativa, comprese le indennita' per la cessazione  dei  predetti
rapporti non assoggettabili a tassazione separata;
-   proventi   derivanti   dalla  utilizzazione  economica  da  parte
dell'autore  o  inventore  di   opere   dell'ingegno,   di   brevetti
industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;
- redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate
abitualmente  o  dall'assunzione  di  obblighi  di  fare,  non fare o
permettere;
- redditi di lavoro dipendente assoggettabili a  tassazione  separata
(arretrati  e indennita' di fine rapporto) per i quali non si intende
optare per la tassazione ordinaria;
-  indennita'  per  la  cessazione  dei  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e continuativa assoggettabili a tassazione separata per i
quali non si intende optare per la tassazione ordinaria.
Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere  anche  nell'ipotesi  in
cui  il  dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il
coniuge fiscalmente a  carico  e  non  legalmente  ed  effettivamente
separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.
In  alternativa  alla  richiesta  di  assistenza fiscale al datore di
lavoro o  Ente  pensionistico,  i  soggetti  sopra  indicati  possono
rivolgere  analoga  richiesta  ai  Centri  autorizzati  di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).
Si ricorda che i sostituti di imposta possono assolvere agli obblighi
di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.-Imprese  o
un  C.A.A.F.-Dipendenti  o  pensionati.  In  tal  caso  i conseguenti
adempimenti sono effettuati, sotto la  propria  responsabilita',  dai
detti centri di assistenza.
Nel  caso  di  assistenza da parte del C.A.A.F. ovviamente il modello
730, debitamente compilato,  dovra'  essere  presentato  al  C.A.A.F.
prescelto.  Le  modalita'  per l'indicazione degli elementi attinenti
alla  situazione  personale  del  contribuente   nonche'   dei   dati
reddituali  del modello 730 sono esposte nelle istruzioni allegate al
modello.
Nelle suddette istruzioni e' altresi'  riportata  una  guida  per  la
lettura  del  prospetto  di  liquidazione  (Mod. 730-3) compilato dal
datore di lavoro o Ente pensionistico o dal C.A.A.F.
I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i  C.A.A.F.,  ricevute  le
dichiarazioni  Mod.  730,  devono  eseguire i controlli formali sulla
base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla  dichiarazione
prodotta,  ai  quali vanno aggiunti i redditi di lavoro dipendente ed
assimilati erogati direttamente dai datori  e  enti  in  qualita'  di
sostituti  d'imposta,  nonche'  le relative ritenute e procedere alla
liquidazione delle imposte,  del  contributo  al  Servizio  Sanitario
Nazionale  e  dei relativi acconti   dovuti per il periodo di imposta
successivo.
Dopo aver effettuato  le  operazioni  di  liquidazione  i  datori  di
lavoro,  gli  Enti  pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al
contribuente o ad un suo  incaricato,  in  duplice  esemplare,  copia
della dichiarazione controllata ed elaborata, nonche' il prospetto di
liquidazione  delle  imposte  e dell'eventuale Contributo al Servizio
Sanitario Nazionale.
I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza debbono integrare  le
copie da restituire al contribuente, con l'indicazione del reddito di
lavoro  dipendente  del  mese  di  gennaio  o  dal  primo mese intero
successivo e con i dati,  previsti  nel  quadro  C    del  mod.  730,
relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati.
I  dati  rilevati  dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli
relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate del sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale,  e  quelli  contenuti  nel
prospetto  di  liquidazione  devono  essere  indicati nel modello 770
presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero  debbono
essere   trasmessi   all'Amministrazione   Finanziaria   su  supporto
magnetico da parte dei C.A.A.F.
Di  seguito  vengono  fornite  le  indicazioni  sulle  modalita'   di
controllo  e  di  liquidazione del mod. 730 da parte dei sostituti di
imposta e dei C.A.A.F.
Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione delle imposte e
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel capitolo che  segue  vengono  descritti  gli  adempimenti  che  i
sostituti  di  imposta  ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
per i lavoratori dipendenti o pensionati devono effettuare  ai  sensi
dell'art.  78,  comma  13  lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413.
Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalita'  previste  dagli
artt.  3  e  15,  del  D.P.R.  4 settembre 1992, n. 395 riguardano il
controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione delle
relative imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Le operazioni  di  controllo  e  di  liquidazione  vengono  descritte
seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730.
Per ogni quadro vengoni riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati
comunicati dal contribuente;
-  le  modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi e delle
relative imposte.
Nello  svolgimento  delle  operazioni  di  controllo  i   campi   che
contengono  un  importo  debbono  essere arrotondati alle migliaia di
lire; e/o i campi  che  contengono  una  percentuale  debbono  essere
arrotondati  alla  seconda  cifra  decimale; i calcoli debbono essere
effettuati sui valori gia' arrotondati.
Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per
segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante  la
fase di controllo.
La  presenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle indicazioni
relative ai singoli quadri, comporta di norma, la  non  effettuazione
delle  operazioni  di  liquidazione  e di conguaglio degli importi da
versare o da rimborsare,  l'obbligo  da  parte  del  contribuente  di
ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art.
9,  primo  comma,  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni e con le modalita'  previste  dall'art.
12 dello stesso decreto.
La  non  effettuazione  delle  operazioni  di  cui  sopra deve essere
comunicata all'assistito unitamente alla indicazione  delle  anomalie
e/o   incongruenze   riscontrate   tramite   i   messaggi  di  errore
precedentemente menzionati.
Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati
dalla dichiarazione Mod.  730,  da  riportare  nel  modello  770  dal
sostituto  d'imposta  ovvero  da  trasmettere  su  supporto magnetico
all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F.,  devono  essere  integrati
con  la  segnalazione  delle  anomalie  e/o incongruenze riscontrate,
seguendo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di fornitura
dei dati allegate al decreto ministeriale di  approvazione  del  Mod.
730 (D.M. 15 dicembre 1992).
I  campi  che  risultano incongruenti con la struttura prevista dalle
suddette specifiche tecniche debbono  essere  impostati  a  zero,  se
numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.