Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie centrali dei Ministeri All'Istituto nazionale della previdenza sociale Alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari PARTE GENERALE Soggetti ammessi alla assistenza fiscale In attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, stabilisce che i possessori di redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti per le remunerazioni di cui agli articoli 24, 33 lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985 n. 222, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale dei redditi mediante la presentazione di apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto ministeriale (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico. Tale facolta' e' esercitabile dai predetti soggetti, purche' residenti in Italia e ancorche' posseggano i seguenti ulteriori redditi aggiuntivi: - redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati; - utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata da societa' di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data 1o dicembre 1983; - altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative e dai sacerdoti; - compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le indennita' per la cessazione dei predetti rapporti non assoggettabili a tassazione separata; - proventi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali; - redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; - redditi di lavoro dipendente assoggettabili a tassazione separata (arretrati e indennita' di fine rapporto) per i quali non si intende optare per la tassazione ordinaria; - indennita' per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata per i quali non si intende optare per la tassazione ordinaria. Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere anche nell'ipotesi in cui il dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il coniuge fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari. In alternativa alla richiesta di assistenza fiscale al datore di lavoro o Ente pensionistico, i soggetti sopra indicati possono rivolgere analoga richiesta ai Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.). Si ricorda che i sostituti di imposta possono assolvere agli obblighi di assistenza anche stipulando convenzione con un C.A.A.F.-Imprese o un C.A.A.F.-Dipendenti o pensionati. In tal caso i conseguenti adempimenti sono effettuati, sotto la propria responsabilita', dai detti centri di assistenza. Nel caso di assistenza da parte del C.A.A.F. ovviamente il modello 730, debitamente compilato, dovra' essere presentato al C.A.A.F. prescelto. Le modalita' per l'indicazione degli elementi attinenti alla situazione personale del contribuente nonche' dei dati reddituali del modello 730 sono esposte nelle istruzioni allegate al modello. Nelle suddette istruzioni e' altresi' riportata una guida per la lettura del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) compilato dal datore di lavoro o Ente pensionistico o dal C.A.A.F. I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i C.A.A.F., ricevute le dichiarazioni Mod. 730, devono eseguire i controlli formali sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta, ai quali vanno aggiunti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati direttamente dai datori e enti in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' le relative ritenute e procedere alla liquidazione delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo. Dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione i datori di lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F. dovranno rilasciare al contribuente o ad un suo incaricato, in duplice esemplare, copia della dichiarazione controllata ed elaborata, nonche' il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza debbono integrare le copie da restituire al contribuente, con l'indicazione del reddito di lavoro dipendente del mese di gennaio o dal primo mese intero successivo e con i dati, previsti nel quadro C del mod. 730, relativi ai redditi o somme da loro direttamente erogati. I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, integrati con quelli relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, e quelli contenuti nel prospetto di liquidazione devono essere indicati nel modello 770 presentato dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono essere trasmessi all'Amministrazione Finanziaria su supporto magnetico da parte dei C.A.A.F. Di seguito vengono fornite le indicazioni sulle modalita' di controllo e di liquidazione del mod. 730 da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. Controllo delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nel capitolo che segue vengono descritti gli adempimenti che i sostituti di imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti o pensionati devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13 lettere b) e c) e comma 21, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Tali adempimenti, da effettuare secondo le modalita' previste dagli artt. 3 e 15, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 riguardano il controllo formale delle dichiarazioni Mod. 730, la liquidazione delle relative imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Le operazioni di controllo e di liquidazione vengono descritte seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengoni riportati: - il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente; - le modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi e delle relative imposte. Nello svolgimento delle operazioni di controllo i campi che contengono un importo debbono essere arrotondati alle migliaia di lire; e/o i campi che contengono una percentuale debbono essere arrotondati alla seconda cifra decimale; i calcoli debbono essere effettuati sui valori gia' arrotondati. Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per segnalare eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo. La presenza di anomalie e/o incongruenze descritte nelle indicazioni relative ai singoli quadri, comporta di norma, la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, l'obbligo da parte del contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalita' previste dall'art. 12 dello stesso decreto. La non effettuazione delle operazioni di cui sopra deve essere comunicata all'assistito unitamente alla indicazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate tramite i messaggi di errore precedentemente menzionati. Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730, da riportare nel modello 770 dal sostituto d'imposta ovvero da trasmettere su supporto magnetico all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F., devono essere integrati con la segnalazione delle anomalie e/o incongruenze riscontrate, seguendo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di fornitura dei dati allegate al decreto ministeriale di approvazione del Mod. 730 (D.M. 15 dicembre 1992). I campi che risultano incongruenti con la struttura prevista dalle suddette specifiche tecniche debbono essere impostati a zero, se numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.